Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 424
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia industrie difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente gli enti e stabilimenti industriali della Difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti "agenzia", nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.
2. L'agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:
a) la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi;
b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento;
d) la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita';
e) il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati.
3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario
e' il seguente:
"Art. 22 (Agenzia industrie Difesa). - 1. E' istituita,
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto
pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del
conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo
1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire
unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed
industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al
decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati
con uno o piu' decreti dello stesso Ministro, da adottare
entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse
finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economica gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, possono essere aggiornati i termini di cui
all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista,
nonche' definite le modalita' per la trasformazione in
societa' per azioni delle, unita' produttive ed industriali
di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione,
assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283".
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono i seguenti:
"Art. 8 (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitare da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri a la determinazione delle norme concernenti
la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei
limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio di revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a princi'pi civilisti anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
"Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai Ministri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferire all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.".
- Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400 concernente "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il
seguente:
"2. Con il decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita'
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
concernente: "Riorganizzazione dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre
1995, n. 549" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1998, n. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302", e' il
seguente:
"1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) procedure alla ristrutturazione degli arsenali
degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone
i relativi compiti attraverso l'ottimizzazione e la
concentrazione dei procedimenti produttivi, anche
attraverso accorpamenti".
- Il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998,
concernente "Attuazione del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79,
S.G..
Nota all'art. 1, comma 2:
- Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 2423 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2423-bis (Principi di redazione del
bilancio) - Nella redazione del bilancio devono essere
osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente:
"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1998, n. 190, e' il seguente:
"4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa'
per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi
dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito
di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi
anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione
dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla comunicazione di esubero, nei ruoli
dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3,
comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale, attivate ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo
1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche
ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino
alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti
all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione,
l'onere economico relativo al personale interessato resta a
carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto
personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente
al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe
conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non
fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.".



 
Art. 2.
Natura giuridica e sede dell'agenzia
1. L'agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed e' dotata, in ragione dell'attivita' industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonche' dal presente regolamento, organizzativa. Ha sede in Roma, presso locali gia' nella disponibilita' del Ministero della difesa.



Nota all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 8, comma 4, lettera l) e
22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, v. nota alle premesse.



 
Art. 3.
Scopi e attivita'
1. L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata ed unitaria delle attivita' delle unita' produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella c) allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente "unita'" e "Ministro", il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa.
3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti.
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.



Nota all'art. 3, comma 1:
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera e), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle
premesse.



 
Art. 4.
Vigilanza
1. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa.
2. Il Ministro, in particolare:
a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;
b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;
d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati;
e) puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere.
3. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 5.
O r g a n i
1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'incarico di direttore e' conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo della gestione aziendale.
3. Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'agenzia.
4. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 5, comma 2:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente: "Razionalizzazione
dell'organizzazione della amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e'
il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, i dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigeniziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigcnti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' a essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".



 
Art. 6.
Direttore
1. Il direttore rappresenta l'agenzia, ne dirige e controlla l'attivita'; e' responsabile della gestione dell'agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2. Il direttore, in particolare:
a) stipula la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3;
b) predispone e propone per l'approvazione del Ministro:
1) i programmi triennali di attivita' dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;
2) i programmi annuali di attivita', i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;
3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unita', con la riorganizzazione e l'individuazione delle unita' e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);
4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unita';
d) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unita';
e) conferisce l'incarico di capo unita' ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;
f) definisce gli obiettivi che i capi unita' devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonche' la responsabilita' di specifici progetti;
g) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unita' le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;
h) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicita', disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;
i) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi ed a societa' internazionali;
j) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attivita' dell'agenzia;
k) nomina i componenti del comitato direttivo; convoca e presiede le riunioni di tale comitato;
l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.
3. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.



Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettere l) ed m)
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota
alle premesse.
Nota all'art. 6, comma 3:
- Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, v. nota all'art. 5,
comma 2.



 
Art. 7.
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; formula, altresi', proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicita' della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.
2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.
 
Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4).



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 2397 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.".



 
Art. 9.
Assetto organizzativo
1. L'agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3).
2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore, assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4).
3. Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia. Ogni unita' opera per programmi di attivita' con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse attribuite. Ogni unita' ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unita'. Le strutture direzionali delle unita' di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.



Nota all'art. 9, comma 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193, e' il seguente:
"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche fermo restando
il principio di cui a l'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 :
a) (Omissis)
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata.".



 
Art. 10.
Capi unita'
1. I capi unita' dipendono dal direttore. Essi, in particolare:
a) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unita', adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
b) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unita' cui sono preposti.
 
Art. 11.
Bilanci e risorse finanziarie
1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni unita' produttiva viene tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia. Per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovra' essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non potra' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.
3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4) e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'.
5. Le entrate dell'agenzia sono costituite:
a) dai proventi derivanti dalle attivita' e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;
b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalita' di cui al comma 6;
c) da ogni altra eventuale entrata.
6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.



Nota all'art. 11, comma 5, lettera b):
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera f), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nota alle
premesse.



 
Art. 12.
Controlli
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, concernente: "Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo" della Corte dei conti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10,
e' il segue'nte:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo".



 
Art. 13.
Personale
1. Nell'agenzia e' inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unita' alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale e' mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte.
2. L'organico definitivo dell'agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinera' i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale.
4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2.
5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.
6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.
7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.
8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.



Nota all'art. 13, comma 5:
- I testi degli articoli 35 e 35-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono i seguenti:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i
commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2,
dell'art. 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene
fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
"Art. 35-bis (Gestione del personale in
disponibilita'). - 1. Il personale in disponibilita' e'
iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono
affidate i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
Le leggi regionali previste dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai
princi'pi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma
8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla
verificata impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in
disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato
il dissesto.".



 
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. L'operativita' dell'agenzia decorre dalla data del decreto di approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), da effettuarsi entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale deve essere, altresi', conferito l'incarico di direttore di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le singole unita' sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operativita' dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione. Le unita' indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operativita' dell'agenzia sono soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. Al fine di verificare la necessita' della chiusura, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unita', con potere di accesso ai dati di gestione dell'unita' medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facolta' di proporre ogni misura ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unita' stessa. Al personale delle unita' soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5.
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 18



Nota all'art. 14, comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 459:
"Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1.
Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle
dirette dipendenze del Segretario generale della Difesa,
mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le
attribuzioni delle competenti direzioni generali.
Conformemente alla vigente normativa in materia di
competenze e responsabilita' del direttore dell'ente,
questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della
Difesa.
2. Ferma la definizione di specifici settori di
intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere
adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o
alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni statali ed a committenti
privati, anche mediante la stipulazione di appositi
contratti, nel rispetto dei princi'pi che regolano la
concorrenza ed il mercato, i predetti enti, successivamente
all'affidamento del settore di intervento, nonche' al
compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione,
presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia
consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli
2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del
Segretario generale della difesa che verifica i risultati
di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e
responsabile della tenuta di un'analitica contabilita'
industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla
capacita' di contrattare ai sensi del presente comma
decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei
commi 6 e 7.
3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro
della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle
vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1,
lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono
sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a
provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire,
secondo criteri di economica gestione, beni e servizi
coerenti con le finalita' istituzionali
dell'Amministrazione della Difesa, ovvero, se riconvertiti.
a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.
5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui
dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo non si e' potuto affidare
l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni
consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e
l'assunzione delle misure previste dal piano di
ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare
secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima
ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da
rappresentanti dell'Amministrazione della Difesa e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati
di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva
esposizione al Ministro della difesa delle eventuali
carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa
entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del
Comitato misto paritetico.
6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono
calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al
personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti
per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento
del capitale investito durante o successivamente alla
ristrutturazione dell'ente stesso.
7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad
operare in termini di economicita', l'entita' delle
utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e'
valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o
analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto
risultante da listini e mercuriali ufficiali.



 
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