Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 424 |
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia industrie difesa rinviando ad apposito regolamento la definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, concernente gli enti e stabilimenti industriali della Difesa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti "agenzia", nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili. 2. L'agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso: a) la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi; b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive; c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento; d) la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita'; e) il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati. 3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario e' il seguente: "Art. 22 (Agenzia industrie Difesa). - 1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o piu' decreti dello stesso Ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le modalita' per la trasformazione in societa' per azioni delle, unita' produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283". - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono i seguenti: "Art. 8 (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitare da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri a la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio di revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a princi'pi civilisti anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica". "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferire all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.". - Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente: "2. Con il decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente: "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1. - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302", e' il seguente: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a: a) (Omissis); b) (Omissis); c) procedure alla ristrutturazione degli arsenali degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti". - Il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, concernente "Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, S.G.. Nota all'art. 1, comma 2: - Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse. - Il testo dell'art. 2423 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) - Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.". Nota all'art. 1, comma 3: - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente: "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1998, n. 190, e' il seguente: "4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.".
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| Art. 2. Natura giuridica e sede dell'agenzia 1. L'agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed e' dotata, in ragione dell'attivita' industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonche' dal presente regolamento, organizzativa. Ha sede in Roma, presso locali gia' nella disponibilita' del Ministero della difesa.
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 8, comma 4, lettera l) e 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.
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| Art. 3. Scopi e attivita' 1. L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata ed unitaria delle attivita' delle unita' produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella c) allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente "unita'" e "Ministro", il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa. 3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti. 4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.
Nota all'art. 3, comma 1: - Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse. Nota all'art. 3, comma 3: - Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse.
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| Art. 4. Vigilanza 1. L'agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa. 2. Il Ministro, in particolare: a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni; b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia; d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati; e) puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere. 3. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
| Art. 5. O r g a n i 1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. 2. L'incarico di direttore e' conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo della gestione aziendale. 3. Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'agenzia. 4. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione della amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, i dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigeniziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigcnti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' a essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
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| Art. 6. Direttore 1. Il direttore rappresenta l'agenzia, ne dirige e controlla l'attivita'; e' responsabile della gestione dell'agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2. Il direttore, in particolare: a) stipula la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3; b) predispone e propone per l'approvazione del Ministro: 1) i programmi triennali di attivita' dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale; 2) i programmi annuali di attivita', i bilanci e il rendiconto dell'agenzia; 3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unita', con la riorganizzazione e l'individuazione delle unita' e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a); 4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999; c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unita'; d) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unita'; e) conferisce l'incarico di capo unita' ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico; f) definisce gli obiettivi che i capi unita' devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonche' la responsabilita' di specifici progetti; g) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unita' le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia; h) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicita', disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia; i) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi ed a societa' internazionali; j) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attivita' dell'agenzia; k) nomina i componenti del comitato direttivo; convoca e presiede le riunioni di tale comitato; l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti. 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo. 3. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 6, comma 1: - Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettere l) ed m) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nota alle premesse. Nota all'art. 6, comma 3: - Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, v. nota all'art. 5, comma 2.
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| Art. 7. Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; formula, altresi', proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicita' della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune. 2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati. |
| Art. 8. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4).
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 2397 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.".
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| Art. 9. Assetto organizzativo 1. L'agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3). 2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore, assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4). 3. Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia. Ogni unita' opera per programmi di attivita' con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse attribuite. Ogni unita' ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unita'. Le strutture direzionali delle unita' di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.
Nota all'art. 9, comma 2: - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: "2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche fermo restando il principio di cui a l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 : a) (Omissis) b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata.".
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| Art. 10. Capi unita' 1. I capi unita' dipendono dal direttore. Essi, in particolare: a) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unita', adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; b) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unita' cui sono preposti. |
| Art. 11. Bilanci e risorse finanziarie 1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per ogni unita' produttiva viene tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia. Per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovra' essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non potra' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa. 3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4) e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). 4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'. 5. Le entrate dell'agenzia sono costituite: a) dai proventi derivanti dalle attivita' e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 3, comma 4; b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalita' di cui al comma 6; c) da ogni altra eventuale entrata. 6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.
Nota all'art. 11, comma 5, lettera b): - Per il testo dell'art. 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nota alle premesse.
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| Art. 12. Controlli 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo" della Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, e' il segue'nte: "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
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| Art. 13. Personale 1. Nell'agenzia e' inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unita' alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale e' mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte. 2. L'organico definitivo dell'agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinera' i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale. 4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2. 5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa. 6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione. 7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando. 8. L'agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.
Nota all'art. 13, comma 5: - I testi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono i seguenti: "Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2, dell'art. 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. "Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princi'pi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
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| Art. 14. Disposizioni transitorie e finali 1. L'operativita' dell'agenzia decorre dalla data del decreto di approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), da effettuarsi entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale deve essere, altresi', conferito l'incarico di direttore di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Le singole unita' sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operativita' dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione. Le unita' indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operativita' dell'agenzia sono soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. Al fine di verificare la necessita' della chiusura, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unita', con potere di accesso ai dati di gestione dell'unita' medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facolta' di proporre ogni misura ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unita' stessa. Al personale delle unita' soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5. 3. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 18
Nota all'art. 14, comma 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459: "Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della Difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilita' del direttore dell'ente, questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa. 2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei princi'pi che regolano la concorrenza ed il mercato, i predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7. 3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalita' istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, ovvero, se riconvertiti. a produrre a costi competitivi con quelli di mercato. 5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della Difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico. 6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso. 7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.
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