Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 gennaio 2001 |
Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001 nelle acque antistanti il compartimento marittimo di Manfredonia. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima ed in particolare l'art. 30; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001; Vista la richiesta delle associazioni nazionali di categoria avente ad oggetto la specificita' del compartimento marittimo di Manfredonia ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca del novellame da consumo nonche' la particolare conformazione geografica del golfo di Manfredonia; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta congiunta del 12 gennaio 2001 hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Nelle acque antistanti il compartimento marittimo di Manfredonia, l'esercizio della pesca rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca per il corrente anno, e' consentito alle unita' allo scopo autorizzate dal 16 gennaio al 16 marzo 2001. |
| Art. 2. 1. In deroga alla disposizione dell'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, la consegna dell'autorizzazione alla pesca del novellame e del rossetto di cui all'art. 1 e' subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'onere per pesche speciali per la campagna 2001. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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