IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni modificazioni; Viste le proprie delibere: 1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area puo' essere impegnato, a carico dei fondi assegnati da questo Comitato, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro); 2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni; 3) n. 31 del 17 marzo 2000 che al punto 2.1. prevede, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, la possibilita' di autorizzare, a determinate condizioni, il finanziamento di iniziative volte all'ampliamento di attivita' preesistenti; 4) n. 69 del 22 giugno 2000 che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1. della precedente delibera n. 14/2000) demanda al Ministero dell'industria, a valere su proprie risorse nei limiti dell'importo complessivo di 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), l'adozione dei provvedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area, fermo restando il tetto massimo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) di investimenti agevolati per ciascun contratto d'area; Considerata la disponibilita' di alcune regioni ad incrementare con risorse proprie in contratti d'area gia' stipulati, elevando in tal modo l'importo massimo degli investimenti ammissibili e consentendo la selezione di nuovi interventi; Tenuto conto che diversi comuni localizzati nell'area di crisi Torrese e Stabiese non risultano ad oggi interessati dagli investimenti autorizzati nell'ambito dello specifico contratto d'area, per carenza di risorse ricollegabile anche alla particolare ampiezza del territorio colpito da fenomeni di deindustrializzazione; Ritenuto opportuno prevedere, per una maggiore flessibilita' dello strumento negoziale, che il vincolo stabilito dalla lettera d) del punto 2.1. della delibera n. 31/2000 (rapporto contributo pubblico/nuovi addetti) sussista limitatamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Avuto riguardo alla possibilita' di cofinanziare con le risorse rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il limite fissato dalla richiamata delibera n. 69/2000, nuovi protocolli aggiuntivi di contratti d'area gia' stipulati; Delibera: 1. Il tetto massimo di investimenti ammissibili, fissato in 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) dalla delibera di questo Comitato n. 70/1998, va riferito ai contratti d'area finanziati con fondi statali, restando nella facolta' delle amministrazioni regionali e locali la possibilita' di incrementare con risorse proprie il finanziamento statale, nei modi e con le forme che saranno concordate con il servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il predetto tetto di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) resta comunque valido per tutti i contratti in essere alla data della presente delibera, indipendentemente dalle priorita' indicate dalla delibera n. 81/1999. 2. Nell'ambito del contratto d'area "TorreseStabiese", e relativo protocollo aggiuntivo, il limite massimo degli investimenti ammissibili e' incrementato, in deroga a quanto previsto dalla precedente delibera n. 69/2000 e con l'esclusione di iniziativa localizzate nei comuni di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia destinatari dei precedenti interventi, di ulteriori 150 miliardi di lire (77,468 meuro). 3. La condizione di cui alla lettera d) del punto 2.1. della delibera n. 31 del 17 marzo 2000, apposta ai contratti d'area previsti per legge, si applica esclusivamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. L'utilizzo delle risorse, fino alla concorrenza di lire 340 miliardi (175,595 Meuro), messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo quanto previsto dal punto 2 della delibera n. 69/2000 che modifica il secondo comma del punto 1.1. della precedente delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, e' consentito, con i medesimi criteri e vincoli, anche per la sottoscrizione dei protocolli aggiuntivi di Terni e La Spezia, oltre a quelli espressamente indicati nella stessa delibera n. 69/2000. 5. Ai fini del rispetto del suddetto limite di 340 miliardi di lire (175,595 Meuro), l'importo massimo degli investimenti ammissibili per i predetti protocolli aggiuntivi deve essere calcolato per differenza tra l'indicato importo di 300 miliardi di lire (154,937 Meuro) agevolati con fondi statali, di cui al precedente comma 1, e l'importo totale degli investimenti ammessi (compresi i costi, ove previsti, per la realizzazione delle opere infrastrutturali) in sede di sottoscrizione di contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi. In tal senso, detto calcolo non terra' conto degli importi rivenienti da revoche, rinunce e rideterminazioni del contributo pubblico spettante, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi. Roma, 2 novembre 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 348 |