Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI VILLAFRANCA LUNIGIANA |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Villafranca in Lunigiana (provincia di Massa Carrara) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille: a) immobili ad uso abitativo regolarmente locati e destinati ad abitazione principale 6 per mille; b) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,50 per mille; c) immobili a destinazione diversa di cui ai punti precedenti 6,50 per mille. 2) Di confermare altresi' le detrazioni relative per il medesimo periodo d'imposta nelle seguenti misure: a) in favore di unita' destinate ad abitazioni principali L. 200.000 (e 103,30); b) in favore di unita' possedute da nuclei familiari con portatori di handicap (invalidita' superiore al 66%) L. 300.000 (e 154,95); c) in favore di unita' possedute da nuclei familiari: art. 6, tab. A, regolamento prestazioni sociali agevolate: detrazione L. 250.000 3) Di dare atto che viene considerata, anche al fine delle detrazioni di cui al punto 2, adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente (art. 9, comma 2); si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 10, comma 3). |
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