Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12848).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
Vista la propria delibera n. 12.234 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1o febbraio 2000, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 2000 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2001, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;
Delibera:
Art. 1.
Corrispettivo istruttorio
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un corrispettivo denominato "corrispettivo istruttorio":
a) le societa' che chiedono:
1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;
2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento;
b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o piu' servizi disciplinati dallo stesso decreto non ammessi al mutuo riconoscimento;
c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:
1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 58/1998, allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori, con conseguente iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;
2) successivamente all'iscrizione nell'Albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi di cui al precedente n. 1);
d) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'Albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che chiedono alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, da rilasciarsi d'intesa con la Consob;
e) le societa' che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
g) i soggetti committenti di cui all'art. 136, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob, anche tramite l'intermediario incaricato, la documentazione di cui all'art. 134, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999 e le associazioni di azionisti di cui all'art. 136, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la documentazione di cui all'art. 136, comma 2, del predetto regolamento n. 11.971/1999;
h) le societa' che chiedono:
1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di mercati regolamentati;
2) l'approvazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, delle modifiche del regolamento del mercato;
i) le societa' di gestione di mercati che chiedono il nulla-osta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di mercati da esse gestiti da parte di autorita' di Stati extracomunitari;
l) i gestori di mercati esteri che chiedono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, di mercati da essi gestiti;
m) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del ridetto decreto, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera a), del richiamato decreto, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;
n) gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 42, comma 3, dello stesso decreto, intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento integrativo, ovvero procedono all'aggiornamento di quest'ultimo previo rilascio del nulla-osta della Consob;
o) i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;
p) i soggetti di cui alle precedenti lettere m), n) e o) che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci limitatamente al caso di trasmissione degli stessi successiva alla data di deposito del prospetto informativo.
 
Art. 2.
Corrispettivo per la partecipazione ad esami
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un corrispettivo, denominato "corrispettivo per la partecipazione agli esami", le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 3.
Contributo di vigilanza
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un contributo denominato "contributo di vigilanza":
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2001 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), dello stesso decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2001, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2001 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2001, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
h) la Borsa italiana S.p.a. e la MTS S.p.a.;
i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. e la Monte Titoli S.p.a.;
l) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2001;
m) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2001;
n) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
o) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera n), che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, quelli che chiedono alla Consob il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 98, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, nonche' quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998;
p) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2001.
 
Art. 4.
Contributo sulle negoziazioni
1. I soggetti ammessi alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2001, un contributo, denominato "contributo sulle negoziazioni", per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, ovvero al di fuori di essi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.
2. Sono, altresi', tenuti a versare alla Consob il contributo di cui al comma 1 i soggetti non ammessi alle negoziazioni, limitatamente alle negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.
3. Il contributo indicato nel comma 1 non si applica alle negoziazioni:
a) di titoli, parti di titoli e contratti effettuate nel Mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri (Mts) e nel Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi internazionali partecipati da Stati, gestiti dalla Mts S.p.a.;
b) di titoli di Stato e di obbligazioni non convertibili effettuate nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (Mot), gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;
c) di titoli effettuate nel Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities (Euromot), gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;
d) di premi effettuate nel Mercato telematico dei contratti a premio (Mpr), gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;
e) di strumenti finanziari derivati effettuate nel Mercato italiano dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (MIF) e nel Mercato degli strumenti derivati (Idem), gestiti dalla Borsa italiana S.p.a..
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.
Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 6 dicembre 2000
Il presidente: Spaventa
 
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