| Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  
| DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000 |  
| Determinazione  della  misura  delle singole contribuzioni dovute, ai sensi  dell'art.  40  della  legge n. 724/1994, per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12849). |  
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         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  l'art.  40  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui e' previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio finanziamento,    determina   in   ciascun   anno   l'ammontare   dei corrispettivi  per  i  servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;  Vista  la  propria  delibera  n.  12235  del  2 dicembre 1999, resa esecutiva  con  decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 gennaio   2000   e   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  n.  25 del 1o febbraio 2000, con la quale, ai sensi ed ai fini  di  cui  all'art.  40  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' stata  fissata  per  l'anno 2000 la misura delle contribuzioni dovute dai  soggetti  tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;  Vista la propria delibera n. 12848 del 6 dicembre 2000 con la quale sono  state  individuate,  per  l'esercizio  2001,  le  tipologie  di contribuzione  ed  i  soggetti  tenuti  al  pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;  Attesa  la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2001, la misura dei  corrispettivi  e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000;                              Delibera:                               Art. 1.                      Corrispettivo istruttorio  1. Il "corrispettivo istruttorio" dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:                    ---->   Vedere tabella  <----    2.  Il  corrispettivo e' versato alla Consob con le modalita' che verranno  stabilite  con  distinto  provvedimento.  All'istanza  o al diverso  atto  d'iniziativa  e'  allegata, a pena di irricevibilita', copia   della   documentazione   attestante   il   versamento  ovvero dichiarazione  sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo  e  contenente  gli  elementi  che  saranno stabiliti con il predetto provvedimento.    3.  Il corrispettivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. d),  della  delibera  n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' versato entro cinque  giorni  dalla  data  di ricevimento di apposita comunicazione della  Consob  di  avvio  dell'istruttoria  finalizzata  al  rilascio dell'intesa  alla  Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nello stesso  termine, e' trasmessa alla Consob dai predetti soggetti copia della  documentazione  attestante  il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  attestante  il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.  |  
|   |                                 Art. 2.            Corrispettivo per la partecipazione ad esami    1.  Il "corrispettivo per la partecipazione ad esami" dovuto, per l'esercizio  2001,  dalle  persone  fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 2 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato nella seguente misura:                    ---->   Vedere tabella  <----    2.  Il  corrispettivo e' versato alla Consob con le modalita' che verranno  stabilite  con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. All'istanza  di  partecipazione  alla prova valutativa e' allegata, a pena  di  irricevibilita',  copia  della documentazione attestante il versamento   ovvero   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazione attestante  il  versamento  medesimo  e  contenente  gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.  |  
|   |                                 Art. 3.                       Contributo di vigilanza    1. Il "contributo di vigilanza" dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato nelle seguenti misure:                    ---->   Vedere tabella  <----    2.  Il  "contributo  di  vigilanza"  dovuto  dai  soggetti di cui all'art.  3,  lett. f), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e'  determinato  nella  misura  del  3%  dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi  per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul   bilancio   consolidato   dei   soggetti  cui  si  applicano  le disposizioni  contenute  nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI,  del  decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2000.    3.  Il  "contributo  di  vigilanza"  dovuto  dai  soggetti di cui all'art. 3, lettera l), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e'  computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi  alle  negoziazioni  alla  data  del  2 gennaio  2001. Per le frazioni   di   miliardo   la   relativa   tariffa   viene  applicata proporzionalmente.    L'importo  del  contributo  per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale  sociale,  piu' L. 80.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino  a 200 miliardi di capitale sociale, piu' L. 60.000 per miliardo oltre  i  200  miliardi di capitale sociale. Sono esenti le azioni di risparmio.    L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e'  pari  ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, piu' L. 80.000 per miliardo oltre i 20 e fino a lire 200  miliardi di valore nominale, piu' L. 60.000 per miliardo oltre i 200  miliardi  di  valore  nominale. Sono esenti le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998, le euro-obbligazioni e le asset backed securities.    L'importo  del  contributo  per  i  warrant  emessi  da  societa' italiane  e'  pari  ad  una  quota  fissa di lire 10 milioni per ogni warrant quotato.    L'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant   emessi  da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di L. 1.400.000 per ogni covered warrant quotato.    Ciascun  emittente  italiano  non  e'  tenuto  a  versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.    L'importo  del  contributo  per  le  azioni, le obbligazioni ed i warrant  emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di lire 20  milioni.  L'importo  del  contributo per i covered warrant emessi dalle  stesse  societa'  e'  pari  a  quello  fissato per le societa' italiane.   Sono  esenti  le  euro-obbligazioni  e  le  asset  backed securities.  Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.    4.  Il  "contributo  di  vigilanza"  dovuto  dai  soggetti di cui all'art. 3, lettera o), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' determinato nelle seguenti misure:      4/1  -  per  le  offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni;      4/2  - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti  finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il  diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un valore prestabilito  ed  il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari  ad  una  quota  fissa  di  lire 5 milioni per ogni programma di emissione  rappresentato  nel prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati,   contraddistinta   da   un  differente  valore  teorico prestabilito);      4/3  - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari all'1%   del   controvalore   dell'offerta.  La  misura  massima  del contributo e' pari a lire 5 miliardi;      4/4  -  per  le  altre  sollecitazioni all'investimento, per le altre  offerte  pubbliche  di  acquisto e per le offerte pubbliche di scambio, e' pari ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso  di  offerta  avente  controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello  0,02%  del  controvalore  eccedente  tale  importo.  La misura massima del contributo e' pari a lire 5 miliardi.    La misura del contributo indicata nei precedenti punti 4/2, 4/3 e 4/4  e' maggiorata di lire 3 milioni nel caso di annunci pubblicitari trasmessi  alla  Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo  n. 58/1998, in data antecedente a quella di deposito del prospetto informativo. Tale maggiorazione e' elevata a lire 5 milioni ove  la  diffusione  di  detti annunci pubblicitari sia da realizzare attraverso piu' mezzi di comunicazione di massa.    5.  Ai  fini  del computo del contributo riferito alle offerte di cui  al  comma  4,  punti 4/3 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende  il  controvalore  dell'offerta  al  pubblico in Italia. Tale controvalore  e'  determinato con riferimento al prezzo d'offerta del prodotto  finanziario indicato nel prospetto o documento informativo. Qualora  nel  prospetto  o  documento  informativo  sia  indicato  un intervallo di prezzi, si considera quello minimo. Nel caso in cui non venga  indicato  alcun  prezzo,  si  considera il valore nominale del prodotto offerto, ovvero la media dei prezzi degli ultimi tre mesi se il  prodotto  offerto  e'  gia'  negoziato  in  mercati regolamentati italiani. L'importo definitivo del contributo dovuto e' computato con riferimento  al  prezzo definitivo d'offerta, nonche' al quantitativo effettivamente  collocato  o  acquistato  qualora  lo  stesso risulti superiore  a quello indicato al momento dell'inizio dell'offerta. Per le  offerte  pubbliche  di scambio il controvalore dell'operazione e' determinato  con  riferimento al valore dei titoli richiesti indicato nel   prospetto   o  documento  informativo.  Per  le  sollecitazioni all'investimento  aventi  ad  oggetto  cambiali  finanziarie  o altri prodotti  finanziari  emessi  sulla  base  di  programmi di emissione annuali,  il  contributo e' computato con riferimento al controvalore complessivo dei titoli ricompresi nel programma di emissione.    6.  Il  contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/1  e  4/2,  e' per intero versato alla Consob antecedentemente alla comunicazione  ex  art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n.   58/1998,   con  le  modalita'  che  verranno  stabilite  con  il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Alla predetta comunicazione e'  allegata,  a  pena di irricevibilita', copia della documentazione attestante   il   versamento   ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione  attestante  il  versamento  medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.    7.  Il  contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3  e  4/4  e'  versato  alla  Consob, con le modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, per il 40% dell'importo  dovuto,  antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero  ex  art.  102  del  decreto  legislativo n. 58/1998 e, per la restante   quota,   comprensiva   anche   dell'adeguamento  derivante dall'eventuale  modifica  del prezzo di riferimento intervenuta prima della  data  di  inizio  dell'offerta,  entro tale ultima data. Copia della  documentazione  attestante  il  versamento del 40% e' allegata alla  comunicazione  predetta, a pena di irricevibilita'. Copia della documentazione  attestante  il  versamento  della  restante  quota e' trasmessa alla Consob entro la data di inizio dell'offerta. L'importo relativo  all'adeguamento  derivante  da modifiche del prezzo o della quantita' offerta intervenute successivamente all'inizio dell'offerta stessa, e' versato entro cinque giorni dalla chiusura della medesima, con  le  modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art.  1,  comma  2. Nello stesso termine e' trasmessa alla Consob copia   della   documentazione   attestante  il  versamento.  Qualora l'offerta  non  abbia  luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non  e'  piu' dovuta. In tal caso resta fermo l'obbligo di conguaglio relativamente  alla  quota  fissa  di  lire 5 milioni prevista per le offerte  di  cui al comma 4, punto 4/4, da adempiersi contestualmente alla  comunicazione  alla Consob del ritiro dell'offerta, allegando a detta   comunicazione   copia   della  documentazione  attestante  il versamento.    Il   contributo  riferito  alle  sollecitazioni  all'investimento aventi  ad  oggetto  cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi  sulla  base di programmi di emissione annuali e' versato, per il  40%  dell'importo  dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art.  94  del  decreto  legislativo  n.  58/1998 e con riferimento al controvalore  complessivo  dei  titoli  oggetto del programma. Per la restante  quota,  e  fino  a  concorrenza  dell'intero  ammontare del contributo  dovuto,  l'importo  e'  versato  al momento delle singole emissioni e con riferimento a ciascuna di esse.    In   luogo   della   copia   della  documentazione  attestante  i versamenti,    gli   interessati   possono   produrre   dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  attestante  i  versamenti medesimi e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.    8.  Il  "contributo  di  vigilanza"  dovuto  dai  soggetti di cui all'art.  3,  lettere  da a) ad n) e p), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che  verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.  Con  lo  stesso  provvedimento verranno stabilite le modalita' di versamento  alla  Consob  del  "contributo  di  vigilanza" dovuto dai soggetti di cui alla lett. o) del predetto articolo 3.  |  
|   |                                 Art. 4.                    Contributo sulle negoziazioni    1.  Il  "contributo  sulle  negoziazioni" dovuto, per l'esercizio 2001,  dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' determinato nella seguente misura:                    ---->   Vedere tabella  <----    2.  Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto da ciascun soggetto contraente.  Nei  contratti  eseguiti  con  l'intervento  di  un solo intermediario il contributo e' da questi dovuto in misura doppia.    3.   Ciascun   soggetto   non   e'   tenuto   a  versare  importi complessivamente  superiori,  per l'intero esercizio 2001, a lire 300 milioni.    4.  Il  contributo  e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini  che  verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.  |  
|   |                                 Art. 5.                         Disposizioni finali    1.  Il  presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.    2.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato,  oltre  che  nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.      Milano, 6 dicembre 2000                                              Il presidente: Spaventa  |  
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