Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000
Determinazione della misura delle singole contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2001. (Deliberazione n. 12849).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;
Vista la propria delibera n. 12235 del 2 dicembre 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 gennaio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1o febbraio 2000, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' stata fissata per l'anno 2000 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;
Vista la propria delibera n. 12848 del 6 dicembre 2000 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 2001, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2001, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000;
Delibera:
Art. 1.
Corrispettivo istruttorio
1. Il "corrispettivo istruttorio" dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:
----> Vedere tabella <----
2. Il corrispettivo e' versato alla Consob con le modalita' che verranno stabilite con distinto provvedimento. All'istanza o al diverso atto d'iniziativa e' allegata, a pena di irricevibilita', copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.
3. Il corrispettivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. d), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' versato entro cinque giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nello stesso termine, e' trasmessa alla Consob dai predetti soggetti copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.
 
Art. 2.
Corrispettivo per la partecipazione ad esami
1. Il "corrispettivo per la partecipazione ad esami" dovuto, per l'esercizio 2001, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 2 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato nella seguente misura:
----> Vedere tabella <----
2. Il corrispettivo e' versato alla Consob con le modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. All'istanza di partecipazione alla prova valutativa e' allegata, a pena di irricevibilita', copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.
 
Art. 3.
Contributo di vigilanza
1. Il "contributo di vigilanza" dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' determinato nelle seguenti misure:
----> Vedere tabella <----
2. Il "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lett. f), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' determinato nella misura del 3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione chiuso nel 2000.
3. Il "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera l), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2001. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale sociale, piu' L. 80.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a 200 miliardi di capitale sociale, piu' L. 60.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di capitale sociale. Sono esenti le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, piu' L. 80.000 per miliardo oltre i 20 e fino a lire 200 miliardi di valore nominale, piu' L. 60.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di valore nominale. Sono esenti le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998, le euro-obbligazioni e le asset backed securities.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di L. 1.400.000 per ogni covered warrant quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di lire 20 milioni. L'importo del contributo per i covered warrant emessi dalle stesse societa' e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Sono esenti le euro-obbligazioni e le asset backed securities. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 300 milioni.
4. Il "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera o), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' determinato nelle seguenti misure:
4/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota fissa di lire 10 milioni;
4/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato nel prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);
4/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari all'1% del controvalore dell'offerta. La misura massima del contributo e' pari a lire 5 miliardi;
4/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio, e' pari ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a lire 5 miliardi.
La misura del contributo indicata nei precedenti punti 4/2, 4/3 e 4/4 e' maggiorata di lire 3 milioni nel caso di annunci pubblicitari trasmessi alla Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in data antecedente a quella di deposito del prospetto informativo. Tale maggiorazione e' elevata a lire 5 milioni ove la diffusione di detti annunci pubblicitari sia da realizzare attraverso piu' mezzi di comunicazione di massa.
5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo. Qualora nel prospetto o documento informativo sia indicato un intervallo di prezzi, si considera quello minimo. Nel caso in cui non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale del prodotto offerto, ovvero la media dei prezzi degli ultimi tre mesi se il prodotto offerto e' gia' negoziato in mercati regolamentati italiani. L'importo definitivo del contributo dovuto e' computato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta, nonche' al quantitativo effettivamente collocato o acquistato qualora lo stesso risulti superiore a quello indicato al momento dell'inizio dell'offerta. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' determinato con riferimento al valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato con riferimento al controvalore complessivo dei titoli ricompresi nel programma di emissione.
6. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/1 e 4/2, e' per intero versato alla Consob antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998, con le modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Alla predetta comunicazione e' allegata, a pena di irricevibilita', copia della documentazione attestante il versamento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il versamento medesimo e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il predetto provvedimento.
7. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/4 e' versato alla Consob, con le modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998 e, per la restante quota, comprensiva anche dell'adeguamento derivante dall'eventuale modifica del prezzo di riferimento intervenuta prima della data di inizio dell'offerta, entro tale ultima data. Copia della documentazione attestante il versamento del 40% e' allegata alla comunicazione predetta, a pena di irricevibilita'. Copia della documentazione attestante il versamento della restante quota e' trasmessa alla Consob entro la data di inizio dell'offerta. L'importo relativo all'adeguamento derivante da modifiche del prezzo o della quantita' offerta intervenute successivamente all'inizio dell'offerta stessa, e' versato entro cinque giorni dalla chiusura della medesima, con le modalita' che verranno stabilite con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Nello stesso termine e' trasmessa alla Consob copia della documentazione attestante il versamento. Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non e' piu' dovuta. In tal caso resta fermo l'obbligo di conguaglio relativamente alla quota fissa di lire 5 milioni prevista per le offerte di cui al comma 4, punto 4/4, da adempiersi contestualmente alla comunicazione alla Consob del ritiro dell'offerta, allegando a detta comunicazione copia della documentazione attestante il versamento.
Il contributo riferito alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali e' versato, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 del decreto legislativo n. 58/1998 e con riferimento al controvalore complessivo dei titoli oggetto del programma. Per la restante quota, e fino a concorrenza dell'intero ammontare del contributo dovuto, l'importo e' versato al momento delle singole emissioni e con riferimento a ciascuna di esse.
In luogo della copia della documentazione attestante i versamenti, gli interessati possono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i versamenti medesimi e contenente gli elementi che saranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.
8. Il "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettere da a) ad n) e p), della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2. Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalita' di versamento alla Consob del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti di cui alla lett. o) del predetto articolo 3.
 
Art. 4.
Contributo sulle negoziazioni
1. Il "contributo sulle negoziazioni" dovuto, per l'esercizio 2001, dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 12.848 del 6 dicembre 2000, e' determinato nella seguente misura:
----> Vedere tabella <----
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto da ciascun soggetto contraente. Nei contratti eseguiti con l'intervento di un solo intermediario il contributo e' da questi dovuto in misura doppia.
3. Ciascun soggetto non e' tenuto a versare importi complessivamente superiori, per l'intero esercizio 2001, a lire 300 milioni.
4. Il contributo e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2002.
2. Il presente provvedimento e' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 6 dicembre 2000
Il presidente: Spaventa
 
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