| Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341 |  
| Testo  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  341  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000), coordinato con  la  legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione. Restano  invariati  i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((.........)
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    Nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.                               Art. 1.  ((1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:    "e-bis)  se uno o piu' imputati dei reati previsti dal-l'articolo 407,  comma  2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di detenzione".  2. (Soppresso).  3. (Soppresso).  4.  Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:  "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1.  Il  pubblico  ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede  di  regola  separatamente  quando  ricorrono  le  ragioni di urgenza  indicate  nell'articolo  18,  comma  1,  lettera  e-bis) del codice".  5.  Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:  "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza))) -  1.  Nella  formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta  alla  trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di  urgenza  con  riferimento  alla  scadenza dei termini di custodia cautelare.".  |  
|   |                                 Art. 2.  ((1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:    "3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  i  termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati  fino  a  sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase  precedente  ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di  cui  alla  lettera  d)  per  la  parte  eventualmente residua. In quest'ultimo   caso   i   termini   di   cui  alla  lettera  d)  sono proporzionalmente ridotti".))  1-bis.  All'articolo  303,  comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna"  sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)".  ((2.  All'articolo  304,  comma  6,  primo  periodo,  del codice di procedura  penale,  dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti:   "senza   tenere  conto  dell'ulteriore  termine  previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)".  3. (Soppresso).  4. (Soppresso).  5.  All'articolo  307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente))  "1.  Nei  confronti  dell'imputato  scarcerato  per  decorrenza dei termini  il  giudice  ((dispone  le  altre  misure  cautelari  di cui ricorrano  i presupposti, solo se sussistono)) le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".  6.  All'articolo  307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis.   Qualora   si   proceda  per  taluno  dei  reati  indicati nell'articolo  407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari   indicate   dagli   articoli   281,   282   e   283  anche cumulativamente.".  7.  Nel  primo  periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura  penale,  dopo  le  parole: "trasgredendo alle prescrizioni inerenti  a  una  misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite  le  seguenti:  "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)"  e  le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".  |  
|   |                                 Art. 3.  1. Nell'articolo 406,  comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo  le  parole:  "nell'articolo 51,  comma 3-bis"  sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis".  2. Nell'articolo 407,  comma 2,  lettera  a),  dopo il numero 7, e' aggiunto il seguente:    "7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter,  comma 1,  601,  609-bis  nelle  ipotesi  aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".  |  
|   |                                 Art. 4.  ((1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  "3-bis.  Quando  la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati,  il  giudice  puo'  disporre,  nel pronunciare la sentenza, la separazione  dei  procedimenti  anche  con  riferimento  allo  stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare  e,  per  la  scadenza  dei  termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'".  1-bis.  All'articolo  523, comma 1, del codice di procedura penale, sono  aggiunte,  in  fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis".))  2. Nell'articolo  544  del  codice  di  procedura  penale,  dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  "3-bis.  Nelle  ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice  provvede  alla  stesura  della  motivazione per ciascuno dei procedimenti  separati,  accordando precedenza alla motivazione della condanna  degli  imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il  termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.".  ((2-bis.   All'articolo   154   delle   norme   di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:  "4-bis.  Il  Presidente  della  corte  d'appello puo' prorogare, su richiesta  motivata  del  giudice  che  deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice,  per  una  sola  volta  e  per  un periodo massimo di novanta giorni,  esonerando,  se  necessario,  il  giudice estensore da altri incarichi.  Per  i  giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale.  In  ogni  caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura".))  |  
|   |                                 Art. 5.  1. Le   disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  anche  ai procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto-legge.  |  
|   |                                 Art. 6.  1. Dopo  l'articolo  145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:  "Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per taluno  dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando  e'  necessario,  per  ragioni  di  sicurezza, utilizzare aule protette  e  queste  non  siano  disponibili  nella  sede giudiziaria territorialmente  competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta  del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il  dibattimento  nell'ambito  del distretto. Qualora l'aula protetta non  sia  disponibile  nell'ambito  del distretto, il Ministero della giustizia  fornisce  al  Presidente  della  Corte  d'appello  nel cui distretto  si  trova  il  giudice  competente l'indicazione dell'aula disponibile,  ((individuata  nel  distretto  di  corte d'appello piu' vicino.))  2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato prima della  notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.".  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  Nell'articolo  442,  comma  2,  ultimo  periodo,  del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.  2.  All'articolo  442,  comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento  diurno,  nei  casi  di  concorso  di  reati  e  di  reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".  |  
|   |                               Art. 7-bis  ((1.  All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2".))  |  
|   |                                 Art. 8.  ((1.  Nei  processi  penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile o e' stata applicata  la  pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui  al  comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n.  82,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,  l'imputato  puo'  revocare  la  richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  In  tali casi il procedimento riprende secondo il rito  ordinario  dallo  stato  in  cui si trovava allorche' era stata fatta  la  richiesta.  Gli  atti di istruzione eventualmente compiuti sono  utilizzabili  nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.  2.  Quando  per  effetto  dell'impugnazione  del pubblico ministero possono  essere  applicate  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7, l'imputato  puo'  revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di  trenta  giorni  dalla  conoscenza  dell'impugnazione del pubblico ministero  o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, nel  termine  di  trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.))  |  
|   |                                 Art. 9.  1.  Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  aventi  ad oggetto i reati di cui agli articoli  285  e  422  del codice penale, commessi anteriormente alla data  di  entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,  il  termine  di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque  anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.  |  
|   |                                Art. 10.  ((1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:    a)  al  comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a:  "presentare"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "notificati  al condannato  e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto,  al  difensore  che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata";    b)  al  comma  5,  ultimo  periodo,  dopo  le parole: "presentata l'istanza"  sono  aggiunte le seguenti: "nonche' la certificazione da allegare  ai  sensi  degli  articoli  91, comma 2, e 94, comma 1, del testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,";    c)  al  comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato";    d)  al  comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se  l'istanza  non  e'  corredata  dalla documentazione prescritta o necessaria,  questa  puo'  essere  depositata  nella  cancelleria del tribunale  di  sorveglianza  fino  a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta'  del  tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla  richiesta  di  documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";    e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,";    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  "8-bis.  Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia  avuto  effettiva  conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico  ministero  puo'  assumere,  anche  presso  il difensore, le opportune  informazioni,  all'esito  delle  quali  puo'  disporre  la rinnovazione della notifica";    g)  al  comma  10, primo periodo, le parole: ", senza formalita', all'eventuale  applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "alla  eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5".))  2.  Al  comma  2  dell'articolo  91  del  testo unico approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le  parole:  "e'  allegata"  sono  inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',".  3.  Al  comma  1,  ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  dopo  le  parole:  "deve  essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',".  |  
|   |                                Art. 11.  1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1,  ultimo  periodo,  dopo  le parole: "629, secondo comma del codice penale"  sono  inserite  le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere  delitti  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione  I  e  dagli  articoli  609-bis,  609-quater,  609-quinquies, 609-octies del codice penale".  |  
|   |                                Art. 12.  1. Nell'articolo  6  della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole:   "31 dicembre   2000"   sono   sostituite   dalle  seguenti: "31 dicembre 2002".  |  
|   |                                Art. 13.  1. Nel  comma  1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti  dall'articolo  146-bis,  comma  1"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".  |  
|   |                                Art. 14.  1. Dopo  l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:  "Art.  134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). -  1.  Nei  casi  previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione  dell'imputato  avviene  a  distanza  anche  quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.".  |  
|   |                                Art. 15.  1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:    a) nel comma 1 e' soppressa la lettera c);    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  "1-bis.  Fuori  dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di   detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di  cui all'articolo  41-bis,  comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.".  |  
|   |                                Art. 16.  1. Nell'articolo  275  del  codice  di  procedura  penale,  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  "1-bis. Nel  disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere  il  giudice  tiene  conto  dell'efficacia, in relazione alla natura  e  al  grado  delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto,  delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.".  2. Dopo  l'articolo  275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:  "Art.   275-bis (Particolari   modalita'   di  controllo). - 1. Nel disporre  la  misura  degli arresti domiciliari anche in sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere,  il  giudice,  se lo ritiene necessario  in  relazione  alla  natura  e  al  grado  delle esigenze cautelari  da  soddisfare  nel  caso concreto, prescrive procedure di controllo  mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti tecnici, quando  ne  abbia  accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria.   Con   lo   stesso  provvedimento  il  giudice  prevede l'applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in carcere qualora  l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e strumenti anzidetti.  2. L'imputato  accetta  i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al  comma 1  ovvero  nega  il  consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione  espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire  l'ordinanza  che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al pubblico ministero,   insieme  con  il  verbale  previsto  dall'articolo  293, comma 1.  3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di   cui   al   comma 1  e'  tenuto  ad  agevolare  le  procedure  di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".  3. Dopo  il  comma  1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' aggiunto e' il seguente:  "1-ter. In  deroga  a  quanto  previsto  nel  comma 1,  in  caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il  divieto  di  non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo  di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:  "5-bis. Non  possono  essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha  posto  in  essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del  codice  penale  nei  cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.".  |  
|   |                                Art. 17.  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:  "4-bis. Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare  il tribunale di sorveglianza,  quando  ne  abbia accertato la disponibilita' da parte delle  autorita'  preposte  al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica  per  l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi   elettronici  o  altri  strumenti  tecnici.  Si  applicano  le disposizioni  di  cui  all'articolo  275-bis  del codice di procedura penale.".  |  
|   |                                Art. 18.  1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine  di  sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il  funzionamento  dei  mezzi  elettronici  o  degli  altri strumenti tecnici   adottati   nei   suoi  confronti,  o  comunque  si  sottrae fraudolentemente  alla  loro applicazione o al loro funzionamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.  |  
|   |                                Art. 19.  1. Con  decreto  del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sono  determinate  le  modalita'  di installazione  ed  uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei  mezzi  elettronici  e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo  delle  persone  sottoposte  alla  misura  cautelare  degli arresti  domiciliari  nei  casi  previsti  dall'articolo  275-bis del codice  di  procedura  penale,  e  dei  condannati  nel caso previsto dall'articolo  47-ter,  comma 4-bis,  della  legge 26 luglio 1975, n. 354.  |  
|   |                                Art. 20.  1.  Nell'articolo  15  della  legge  21  novembre  1991, n. 374, e' aggiunto il seguente comma:    "2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche  se  all'ufficio cui egli e' addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.".  |  
|   |                                Art. 21.  1.  Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di  pace  del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della  giustizia  del  22  novembre  2000  sono considerate valide le domande  di  nomina  presentate  in  base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.  2.  Alla  procedura  delle  nomine  di cui al comma 1 si applica la disciplina  contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4  dicembre 1998, nonche' la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.  |  
|   |                                Art. 22.  1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari di   tribunali   che   hanno   in  corso  la  procedura  di  conferma nell'incarico  rimangono  in  servizio  fino  alla  definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico.   La  conferma  della  nomina  ha,  comunque,  effetto retroattivo  con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del  triennio  gia'  decorso.  In  caso di mancata conferma i giudici onorari  di  tribunale  in  proroga cessano dall'incarico dal momento della  comunicazione  del  relativo  provvedimento  del  CSM  che non necessita di decreto del Ministro.  2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  dopo  il  comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici  onorari  di  tribunale  pur  avendo  effetto  dalla data del decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo  42-ter, primo comma, ha durata  triennale  con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo alla nomina.".  ((2-bis.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  le disposizioni in tema di incompatibilita'  di  cui  all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari  di  tribunale  ed  i vice procuratori onorari attualmente in servizio  decorsi  nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.))  |  
|   |                                Art. 23.  1.   Ai   magistrati   applicati   in  altro  distretto,  ai  sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'  attribuita  per  il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima  indennita'  indicata  di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  4  maggio  1998,  n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.  2.   Ai   magistrati   applicati   in  altro  distretto,  ai  sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si  applicano  i  benefici  giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.  3.  Nell'articolo  110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "In casi di eccezionale  rilevanza  da valutarsi da parte del Consiglio superiore della   magistratura,   la   applicazione   puo'   essere   disposta, limitatamente  ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.".  |  
|   |                                Art. 24.  1. La   distribuzione  degli  organici  dell'amministrazione  della giustizia,  nell'ambito  delle  aree  funzionali e tra le medesime e' modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purche' le modifiche  non  comportino  oneri  aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.  ((1-bis. L'amministrazione   giudiziaria  provvede  alla  copertura della  meta' dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima  amministrazione,  fermo  restando  il  termine di validita' previsto  dagli  articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale amministrativo e tecnico  di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro  del  comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio  1999,  fino  al completamento  degli  organici  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  ottobre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n.   267   del   15   novembre  2000 ,  l'amministrazione penitenziaria  e'  autorizzata  a  servirsi  delle  graduatorie degli idonei  dei  concorsi  pubblici  espletati  anche  da altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il consenso degli idonei direttamente interessati.))  |  
|   |                              Art. 24-bis.  ((1. All'articolo  11  della  legge  21  novembre  1991,  n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  "2. Ai  magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace  e'  corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile  o  penale,  anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione  dei  sigilli,  nonche'  di  L.  110.000  per  ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.  3. E'  altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di  effettivo  servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione,  aggiornamento  e per l'espletamento dei servizi generali di  istituto.  Nulla  e'  dovuto  per le cause cancellate che vengono riassunte  e  per  le  udienze  complessivamente  tenute oltre le 110 l'anno".  2. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  valutati  nella  misura massima di lire 91.000 milioni annue,  si  provvede  nei  limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.))  |  
|   |                              Art. 24-ter.  ((1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  "1. Ai  giudici  onorari  di  tribunale  spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.  2. Ai  vice  procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per  ogni  udienza  in  relazione alla quale e' conferita la delega a norma  dell'articolo  72  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni.  L'indennita'  e'  corrisposta  per intero anche  se  la  delega  e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi  trattati  nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno".  2. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  1,  valutati  nella  misura  massima di lire 5.000 milioni annue,  si  provvede  nei  limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.))  |  
|   |                                Art. 25.  1. All'onere   derivante   dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in  lire  1.720  milioni  per  l'anno  2000, in lire 15.760 milioni  per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire  33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:    quanto  a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per  l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;    quanto  a  lire  5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per   l'anno   2002  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della giustizia;    quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per  l'anno  2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.  2. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                Art. 26.  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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