Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2000
Approvazione di n. 20 questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'Amministrazione finanziaria dei questionari stessi;
Visto l'art. 9-bis, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n. 140, che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, concernente i criteri per l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, concernente l'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto l'art. 13 della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;
Considerato che i questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano, saranno tradotti e stampati anche in lingua tedesca, nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo nella detta provincia e che, a causa di tali attivita', si restringono i tempi a disposizione dei contribuenti interessati per la compilazione e spedizione dei detti questionari;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi questionari recanti i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore, che devono essere compilati dai contribuenti che nel 1999 hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita':
a) fabbricazione di olio di oliva grezzo - codice attivita' 15.41.1, fabbricazione di olio da semi oleosi grezzi - codice attivita' 15.41.2, fabbricazione di olio di oliva raffinato - codice attivita' 15.42.1, fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati, codice attivita', 15.42.2 (questionario SD11);
b) laboratori di corniciai, codice attivita' 20.51.2 (questionario SD23);
c) recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attivita' 37.10.0, recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attivita' 37.20.1, recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attivita' 37.20.2 (questionario SD30);
d) fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi, codice attivita' 24.51.1, fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione - codice attivita' 24.51.2, fabbricazione di profumi e prodotti per toletta - codice attivita' 24.52.0, fabbricazione di oli essenziali - codice attivita' 24.63.0 (questionario SD31);
e) consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari - codice attivita' 74.14.B (questionario SK24);
f) consulenze fornite da agronomi - codice attivita' 74.14.A (questionario SK25);
g) riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio - codice attivita' 52.71.0 (questionario SG38);
h) agenzie di concessione degli spazi pubblicitari - codice attivita' 74.40.2 (questionario SG42);
i) riparazione di apparecchi elettrici per la casa - codice attivita' 52.72.0 (questionario SG48);
l) confezionamento di generi alimentari - codice attivita' 74.82.1, confezionamento di generi non alimentari - codice attivita' 74.82.2 (questionario SG52);
m) organizzazione di convegni - codice attivita' 74.83.1, traduzioni e interpretariato, codice attivita' 74.83.3 (questionario SG53);
n) sale giochi e biliardi - codice attivita' 92.34.2, altre attivita' di intrattenimento e spettacolo (solo se svolta da gestori di apparecchi di intrattenimento) - codice attivita' 92.34.4 (questionario SG54);
o) servizi di pompe funebri e attivita' connesse - codice attivita' 93.03.0 (questionario SG55);
p) servizi di ristorazione in self-service - codice attivita' 55.30.4, mense - codice attivita' 55.51.0, fornitura di pasti preparati, codice attivita' 55.52.0 (questionario SG76);
q) attivita' delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators) - codice attivita' 63.30.1 (questionario SG78);
r) studi di promozione pubblicitaria - codice attivita' 74.40.1, pubbliche relazioni, codice attivita' 74.14.5 (questionario SG82);
s) gestione di piscine - codice attivita' 92.61.2, gestione di campi da tennis - codice attivita' 92.61.3, gestione di impianti polivalenti - codice attivita' 92.61.4, gestione di altri impianti sportivi - codice attivita' 92.61.5, gestione di palestre - codice attivita' 92.61.6 (questionario SG83);
t) discoteche, sale da ballo, night clubs e simili - codice attivita' 92.34.1 (questionario SG85);
u) commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - codice attivita' 52.47.2 (questionario SM13);
v) commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico - codice attivita' 52.48.7 (questionario SM39).
2. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 O' sostituito da quello all'anno 1999.
 
Art. 2.
1. Per la stampa dei questionari di cui all'art. 1 devono essere utilizzati il colore ciano e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera a) alla lettera d); il colore giallo e il colore nero per i questionari indicati alle lettere e) ed f); il colore magenta e il colore nero per i questionari indicati dalla lettera g) alla lettera t); il colore viola e il colore nero per i questionari indicati alle lettere u) e v), ovvero puŒ essere utilizzato, per tutti i questionari, il solo colore nero.
2. I questionari di cui all'art. 1 del presente decreto sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.finanze.it.
3. I medesimi questionari possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 3.
1. I questionari, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati entro il 18 aprile 2001 al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette indicato nell'allegato 1. I contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano devono inviare i questionari entro il 31 maggio 2001.
2. I contribuenti che ricevono uno dei questionari indicati all'art. 1 del presente decreto, non corrispondente all'attivita' esercitata in via prevalente nel 1999, per la quale O' stato approvato il relativo questionario con i decreti ministeriali del 18 aprile 1997, 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998,
10 agosto 1998 e 26 novembre 1999, se non hanno provveduto alla compilazione e trasmissione di quest'ultimo questionario possono ottenere, senza applicazione di sanzioni, gli effetti della dichiarazione di variazione di attivita' disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compilando il questionario ricevuto.
3. I contribuenti che ricevono uno dei questionari indicati all'art. 1 del presente decreto, non corrispondente all'attivita' esercitata in via prevalente nel 1999, per la quale O' stato approvato il relativo questionario con il decreto dirigenziale del 23 ottobre 2000 possono ottenere, senza applicazione di sanzioni, gli effetti della dichiarazione di variazione di attivita' disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo compilando il questionario approvato con il predetto decreto dirigenziale del 23 ottobre 2000 ed inviandolo nei termini previsti dal comma 1 o dall'art. 4.
 
Art. 4.
1. Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., che intendono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica, devono effettuare la predetta trasmissione entro il 15 maggio 2001, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano devono effettuare tale trasmissione entro il 15 giugno 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegati

Per i modelli dei questionari da pag. 7 a pag. 429 si fa riferimento al supporto cartaceo del Suppl. Ord. n. 12 alla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2001
 
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