Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 4 gennaio 2001 |
Disposizioni in materia di certificazione tributaria |
|
|
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 36, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria; Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 36 che demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'indicazione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' che il soggetto incaricato deve eseguire annualmente per rilasciare la certificazione tributaria; Visti i principi di revisione tributaria approvati dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 3 novembre 1999, dal Consiglio nazionale dei ragionieri il 1o ottobre 1999 e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 24 novembre 1999; Ritenuta la necessita' di provvedere a riguardo con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
| Art. 2. 1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze; b) sopravvenienze attive; c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) minusvalenze; f) sopravvenienze passive; g) perdite su crediti; h) accantonamenti rischi su crediti; i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali; l) ammortamenti immobilizzazioni materiali. 2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999. 3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. |
| Art. 3. 1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2000, i certificatori inviano telematicamente al Dipartimento delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili. |
| Art. 4. 1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attivita' di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali e' stata rilasciata la certificazione tributaria sara' riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2001 Il Ministro: Del Turco |
|
|
|