Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000
Accordo-quadro tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome per l'individuazione delle modalita' procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. (Provvedimento n. 1099).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2001, le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore dei minorati civili;
Visto l'art. 7 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede che il Ministero dell'interno, per mezzo delle prefetture, presti attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonche' di consulenza, per assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo e che a tal fine e' prevista altresi' la possibilita' di stipulare accordi tra regioni e prefetture;
Visto lo schema di accordo-quadro in oggetto, trasmesso il 6 dicembre 2000, dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 6 dicembre 2000 (rep. atti n. 373/CU);
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
1) le prefetture riceveranno direttive dal Ministero dell'interno al fine della stipula di accordi con le regioni per regolamentare la graduale operativita' delle funzioni trasferite e per garantire alle regioni i necessari apporti operativi non oltre la data del 31 dicembre 2001.
2) le prefetture e le regioni, provvederanno ad individuare i carichi di lavoro, pianificando i tempi occorrenti per la definizione dei relativi procedimenti.
A tal fine le prefetture quantificano le diverse tipologie dei procedimenti non ancora definiti alla data del 31 dicembre 2000 (procedimenti perfezionati ma privi del decreto concessorio, procedimenti tuttora in istruttoria, istanze pervenute in prefettura per le quali non e' stata ancora avviata l'istruttoria).
Dovra' essere altresi' quantificato il contenzioso in atto;
3) nelle sedi provinciali, ove alla data del 31 dicembre 2000, si riscontri la presenza di un elevato numero di procedimenti non definiti, dovranno essere individuate, nell'ambito degli accordi locali da sottoscrivere, forme organizzative e sinergiche finalizzate alla definizione dei procedimenti in corso;
4) le prefetture e le regioni individueranno le necessarie metodologie al fine di garantire l'adeguata istruzione al personale degli enti concessori, incaricato di svolgere i compiti connessi alla trattazione della materia.
Il Ministro dell'interno fornira' alle regioni, per il tramite delle prefetture capoluogo, il materiale documentale utile per la corretta gestione del servizio;
5) le prefetture e le regioni, nell'ambito delle risorse umane e strumentali, reciprocamente conferite al servizio, individueranno adeguate forme di collaborazione finalizzate ad ottimizzare la funzionalita' del servizio stesso, sotto il profilo organizzativo ed operativo.
A decorrere dal 1o gennaio 2001, e per un periodo non superiore a sei mesi, potranno essere utilizzate le strutture delle prefetture gia' precedentemente adibite allo svolgimento di tale servizio, al fine di garantire l'iniziale funzionalita' gestionale da parte degli enti concessori;
6) gli archivi "storici" delle prefetture dovranno essere trasferiti alle regioni sulla base delle intese da concordarsi in sede locale, finalizzate prioritariamente a garantire l'uniformita' in ambito regionale.
Tale trasferimento non avverra' prima del 30 giugno 2001, salvo diverse intese volte a prevedere il passaggio in epoca precedente;
7) il trasferimento degli archivi "correnti", predisposto con gli stessi criteri e modalita' previsti al precedente punto 6) sara' effettuato dopo che le regioni avranno individuato e rese operative le sedi deputate allo svolgimento dell'attivita' concessoria e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2001;
8) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Roma, 6 dicembre 2000 Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani
 
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