Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 22 dicembre 2000
Approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 8, ai sensi del quale, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. stipula apposite convenzioni, anche con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione;
Considerato che, in base alle disposizioni del citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita' ad una convenzione tipo da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999
Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000 Assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte della societa' gestore della rete di trasmissione nazionale;
Considerato che, ai fini della piena operativit della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' necessaria la stipula delle apposite convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;
Vista la delibera n.75/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas contenente una proposta di convenzione tipo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
Convenzione tipo
1. e' approvata la convenzione tipo, cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni che la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. stipula anche con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.
 
Art. 2.
Modalita' di coinvolgimento delle regioni in ordine
agli aspetti di localizzazione degli interventi
di sviluppo delle reti
1. La societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., nel predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, della convenzione che disciplina la concessione per le attivita' di trasmissione e dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all'invio all'Amministrazione il pertinente stralcio del programma medesimo.
2. La societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., qualora sia necessaria, ai fini della definizione della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l'azione integrata e coordinata di piu' amministrazioni statali, regionali, locali o di altri soggetti pubblici, propone all'amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.
3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l'approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell'Autorita' competente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori inerenti l'intervento di sviluppo medesimo.
4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della conformita' delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi e' svolto secondo le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l'intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori, la societa' gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a. o qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, pue' richiedere all'amministrazione procedente la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell'individuazione delle amministrazioni interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti alla Rete di trasmissione nazionale delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato ed anche se realizzati a cura ed onere del richiedente, interventi di sviluppo della Rete medesima.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato
CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI
DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 8, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.
Con la presente convenzione
tra
la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, in persona del legale rappresentante pro tempore ..., nel seguito denominata brevemente Gestore
e
la societa' ... , con sede legale in ... in persona del legale rappresentante pro tempore ..., nel seguito denominata brevemente Titolare premesso che:
a) il Gestore esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale il cui ambito e' determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) il Gestore, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di trasmissione di cui alla precedente lettera a), stipula, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le societa' che hanno la proprieta' o la disponibilita' di una rete elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione nazionale, una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo di tale rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti; c) il Titolare ha la disponibilita' di una porzione della rete di trasmissione nazionale, comprensiva dei dispositivi di interconnessione con altre reti stabilite sul territorio nazionale o estero, essendone proprietario ovvero in base al contratto di cui al successivo articolo 3, comma 11;
d) i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) risultano dallo stato di consistenza predisposto dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;
e) le caratteristiche tecniche della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c) sono indicate in documenti, predisposti dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;
f) (eventualmente) il Titolare si avvale, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c), di specifici accordi con soggetti terzi, senza oneri aggiuntivi per il Gestore; e che tali accordi riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13;
g) (eventualmente) il Gestore si avvale, per il tramite di specifici contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione di rete di trasmissione nazionale del Titolare; e che tali contratti riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13;
h) quanto premesso alle precedenti lettere da a) a g), unitamente agli allegati sottoscritti e siglati in calce a ciascuna pagina all'atto della stipula, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; e inoltre che, con riferimento agli allegati nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l'apposizione della sottoscrizione e delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;
i) ove, nell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, si debba procedere alla localizzazione di opere pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica quanto previsto agli articoli 52, comma 3, e 55 del decreto medesimo; si conviene e si stipula quanto segue:
Parte I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
1. Oggetto della presente convenzione e' la disciplina, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare finalizzati all'esercizio dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica con riferimento alla porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera c) del precedente premesso.
2. Le attivita' di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale non possono essere vincolate o condizionate da attivita' estranee al servizio elettrico, che possano comportare limitazioni funzionali al servizio medesimo, anche come conseguenza della condivisione delle infrastrutture.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:
a. l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b. anomalia e' una condizione di funzionamento di un componente elettrico che puo' limitare la funzionalita' di un elemento della Rete o determinare un pericolo per persone o cose;
c. attivita' di trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla Rete, affidata in concessione al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.79/99. Dell'attivita' di trasmissione fanno parte:
i. la gestione unificata della Rete e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attivita' di trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
ii. la decisione su base annuale degli interventi di manutenzione;
iii. la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo;
d. collegamento e' un insieme di elementi della Rete costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa, inclusi i relativi organi di sezionamento circuitale. La classificazione dei collegamenti per livelli di tensione viene effettuata facendo riferimento alla tensione nominale. La lunghezza del collegamento e', di norma, la lunghezza della linea che costituisce il collegamento stesso;
e. consegne autonome sono le manovre che il Titolare attua su delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi stabiliti;
f. corrente limite di funzionamento permanente di un elemento della Rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;
g. corrente limite di funzionamento transitorio di un elemento della Rete e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare alle condizioni definite al successivo articolo 3, comma 2, lettere b) e d);
h. decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
i. decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;
j. disponibilita' di un elemento della Rete e' la condizione nella quale un elemento della Rete e' utilizzabile per l'attivita' di trasmissione nei limiti di quanto previsto nello stato di consistenza;
k. disponibilita' parziale di un elemento della Rete e' lo stato nel quale un elemento della Rete e' temporaneamente utilizzabile a condizioni differenti da quelle previste nello stato di consistenza; l. disservizio della Rete e' il fuori servizio forzato di uno o piu' elementi della Rete;
m. elemento della Rete e' uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della stessa porzione della Rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attivita' di trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;
n. esercizio e' l'utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore. Dell'esercizio fanno parte:
i. la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore e delle consegne autonome;
ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
iv. il controllo dello stato degli impianti;
v. le ispezioni sugli impianti;
o. gestione di rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure riguardano in particolare la programmazione ed il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
p. gestione unificata della Rete e' la gestione coordinata di tutte le porzioni della Rete;
q. guasto e' il cedimento di un componente elettrico o una condizione di pericolo per persone o cose, che determina l'immediata messa fuori servizio di un elemento della Rete. Il guasto puo' essere:
i. transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;
ii. permanente in tutti gli altri casi;
r. impianto accessorio e' un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici necessari all'automazione, alla manovra, alla protezione, alla misura e al controllo di un impianto di potenza ed asserviti al medesimo impianto;
s. impianto di potenza e' un complesso di componenti elettrici destinato al trasporto e alla trasformazione dell'energia elettrica;
t. indisponibilita' di un elemento della Rete e' lo stato nel quale un elemento della Rete non e' utilizzabile da parte del Gestore per l'attivita' di trasmissione. L'indisponibilita' si distingue in:
i. programmata, se e' prevista:
- nel piano annuale delle indisponibilita';
- nel piano trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata inferiore a cinque giorni;
ii. occasionale, se:
- non e' prevista nel piano annuale ma e' prevista nel piano trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata superiore o uguale a cinque giorni;
- non e' prevista nel piano trimestrale ma e' prevista nel piano mensile. L'indisponibilita' occasionale si distingue in:
- differibile se e' relativa ad una manutenzione occasionale differibile;
- indifferibile se e' relativa ad una manutenzione occasionale indifferibile;
iii. a seguito di guasto;
iv. per causa esterna, se dovuta ad esigenze di terzi o ad eventi non attribuibili al Titolare; ad esempio: lavori o prove richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori, eventi o calamita' naturali, provvedimenti di autorita' pubbliche; u. manovra e' l'azione o l'insieme di azioni che determina una modificazione dello schema di rete;
v. manutenzione ordinaria e' l'attivita' che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'attivita'. La manutenzione ordinaria e':
i. periodica o ciclica se l'attivita' riguarda interventi programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne;
ii. su condizione o predittiva se l'attivita' e' conseguente alla verifica o al controllo della funzionalita' degli impianti;
iii. occasionale se l'attivita' e' conseguente al verificarsi di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:
- differibile se l'esecuzione dell'attivita' e' procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l'anomalia viene comunicata al Gestore;
- indifferibile se l'esecuzione dell'attivita', sulla base di valutazioni del Titolare, deve avvenire al piu' presto e, comunque, non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell'anomalia, al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi di un guasto;
iv. a seguito di guasto;
w. manutenzione straordinaria e' l'attivita' che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;
x. messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto e' l'insieme delle azioni che rende un impianto indisponibile e costituisce condizione necessaria per l'intervento in sicurezza del personale addetto sull'impianto medesimo;
y. periodo regolatorio e' il periodo di tempo definito ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
z. piano di emergenza e' l'insieme delle procedure automatiche e manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e sono atte a evitare o a limitare il fuori servizio del sistema elettrico o di parte di esso;
aa. piano di riaccensione e' l'insieme delle procedure automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;
bb. piano di taratura e' l'insieme delle prescrizioni necessarie al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi della Rete connessi al funzionamento della medesima;
cc. porzione della Rete e' l'insieme degli elementi della Rete nella disponibilita' del Titolare;
dd. programma triennale di sviluppo e' il programma, di durata triennale, predisposto dal Gestore e contenente le linee di sviluppo della Rete;
ee. pronto intervento e' l'insieme delle operazioni messe in atto a seguito di anomalie o guasti sugli impianti, atte a ripristinare al piu' presto l'efficienza e la funzionalita' dei medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione locale degli stessi;
ff. Rete e' la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, e sue modificazioni ed integrazioni;
gg. schema di rete e' un assetto circuitale della rete rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della Rete nonche' i componenti costituenti i medesimi;
hh. settimana e' l'arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedi' e le ore 24:00 della domenica successiva;
ii. smistamento e' un insieme di elementi della Rete costituito dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale.
jj. stallo e' un insieme di impianti di potenza e di impianti accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano la linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione elettrica;
kk. stato di consistenza e' l'elenco delle caratteristiche funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della Rete;
ll. sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della Rete, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo puo' essere determinato da:
1. esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:
i) variazione della capacita' di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della Rete, ad esempio potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;
ii) estensione geografica della Rete, ad esempio connessioni alla Rete di nuovi aventi diritto o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;
iii) dismissione di elementi della Rete;
iv) incremento della flessibilita' operativa della Rete, ad esempio mediante l'installazione nella Rete di opportuni dispositivi;
2. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della porzione della Rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;
3. esigenze del Titolare di:
i) razionalizzazione della configurazione degli impianti della porzione della Rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;
ii) modifica della configurazione degli impianti della porzione della Rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;
mm. tensioni limite di funzionamento sono i valori minimi e massimi tra cui deve essere compresa, in regime di funzionamento permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della Rete;
nn. trasformazione e' un insieme di elementi della Rete costituito dal trasformatore e dai relativi stalli, inclusi gli organi di sezionamento circuitale;
oo. utente della Rete e' la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprieta', un impianto elettrico connesso alla Rete.
Art. 3.
Predisposizione e aggiornamento degli allegati
1. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato di consistenza degli impianti appartenenti alla porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I allo schema di convenzione tipo di cui dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:
a) le correnti limite di funzionamento permanente degli elementi componenti i collegamenti della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da ... (maggio) a ... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da ... (ottobre) a ... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, con riferimento alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei conduttori pari a 75oC; temperatura ambiente di 30oC per il periodo estivo e 10oC per il periodo invernale, velocita' del vento pari a 2 km/h;
b) le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi componenti i collegamenti in esecuzione aerea della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da ... (maggio) a ... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da ... (ottobre) a ... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, come i valori efficaci massimi di corrente che l'elemento della Rete puo' trasportare in maniera continua per un intervallo temporale di 20 minuti primi, a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti primi i valori efficaci della corrente effettivamente trasportata siano stati inferiori all'80% delle corrispondenti correnti limite di funzionamento permanente di cui alla precedente lettera a);
c) i vincoli di funzionamento derivanti da obblighi normativi, anche nel caso in cui tali vincoli non risultino piu' restrittivi delle correnti limite di cui alle precedenti lettere a) e b), ad esempio i vincoli sulla corrente legati al rispetto dei livelli di emissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nel definire tali vincoli il Titolare tiene conto di ogni elemento tecnico, tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate informazioni al Gestore sui fattori che determinano i vincoli, nonche' sulle ipotesi, i calcoli e gli eventuali riscontri sperimentali effettuati;
d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e i vincoli derivanti da obblighi normativi, relativi agli elementi costituenti le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della Rete con riferimento ai dati di targa e, solo in casi particolari, alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d'esercizio ovvero a test ad hoc secondo lo stato d'usura;
e) le tensioni limite di funzionamento degli elementi della porzione della Rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della Rete parte dello stesso collegamento, trasformazione o smistamento;
f) i parametri S in base 0il di cui al successivo articolo 24, che caratterizzano le funzionalita' di ciascun elemento della Rete al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stato di consistenza allegato alla presente convenzione in relazione alle correnti e tensioni limite ed ai vincoli di cui alle precedenti lettere;
g) le funzionalita' dell'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete.
3. I documenti predisposti a norma dei precedenti commi costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).
4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico e secondo un formato ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti appartenenti alla porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all'allegato II allo schema di convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del presente comma costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 2).
5. I contratti di servizio di cui alla precedente premessa g) sono stipulati dal Gestore e dai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione di Rete del Titolare, conformemente ad un contratto-tipo predisposto dal Gestore ed approvato dall'Autorita' contenente, per quanto applicabile, la disciplina della presente convenzione ad eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione, ai soggetti medesimi, della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della presente convenzione. Copia di tali contratti di servizio e' allegata alla presente convenzione (allegato n. 3).
6. Il Titolare predispone un elenco, allegato alla presente convenzione (allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della porzione della Rete, che ne condividano le infrastrutture e che non siano totalmente destinati al servizio elettrico.
7. Qualora il Titolare, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete, si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilita' dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, copia di tali accordi viene allegata alla presente convenzione (allegato n. 5).
8. Sono allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6):
a) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare al fine di rendere possibile l'attuazione da parte del Gestore medesimo di comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete;
b) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare relativi alle consegne autonome e ai criteri per la determinazione delle priorita' per il pronto intervento sugli impianti della porzione della Rete.
9. I valori delle componenti annuali fisse fi di cui al successivo articolo 16, comma 5, per gli elementi della porzione della Rete sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 7).
10. I valori dei parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti A e P di cui ai successivi articoli 16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 8).
11. (eventualmente) e' allegato in copia alla presente convenzione (allegato n. 9) il contratto in forza del quale il Titolare ha la disponibilita' della porzione della Rete.
12. L'aggiornamento degli allegati alla presente convenzione e' effettuato con atto congiunto tra Gestore e Titolare, previa comunicazione della variazione intervenuta, resa da parte del soggetto che ne ha diretta conoscenza.
13. Il Gestore conserva la presente convenzione e i relativi allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti effettuati ai sensi del precedente comma 12, predisponendone e conservandone copia su supporto informatico. Agli originali ed alla copia ha accesso l'Autorita'.
Art. 4.
Trasferimento della proprieta' o della
disponibilita' della porzione della Rete
1. Qualora sia ceduta, in tutto o in parte, la proprieta' della porzione della Rete, con conservazione della disponibilita' della medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di cessione al Gestore al fine dell'aggiornamento dell'allegato n. 9 alla presente convenzione.
2. In caso di cessione della disponibilita' della porzione della Rete trovano applicazione i principi generali in materia di cessione dei contratti.
3. Il Gestore da' tempestiva informazione all'Autorita' del trasferimento della proprieta' o della disponibilita' della porzione della Rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Parte II
Disciplina dei rapporti nell'ambito dell'attivita' di trasmissione
Sezione I
Gestione ed esercizio della porzione della Rete
Art. 5.
Obblighi del Gestore: gestione della porzione della Rete
1. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete nell'ambito delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento ed, in particolare, della gestione unificata della Rete ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con le modalita' definite nella concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui al comma 5 del medesimo articolo e nel Codice di trasmissione e di dispacciamento previsto all'articolo 1 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.
2. Il Gestore definisce gli schemi di rete da adottare nelle diverse situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica al Titolare gli schemi relativi alla porzione della Rete.
3. Il Gestore impartisce al Titolare, in forma sintetica, gli ordini di manovra necessari per l'esercizio degli impianti. Nel caso in cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della Rete, il Titolare si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilita' dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 5), tali accordi riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13.
4. Il Gestore, per il tramite di specifici contratti di servizio allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 3), impartisce in forma sintetica, ai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione di Rete del Titolare, gli ordini di manovra necessari all'esercizio di tali impianti. Tali contratti prevedono altresi' l'individuazione del soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13.
5. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6), puo' attuare comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete, tra cui gli ordini di manovra degli interruttori.
6. Il Gestore e il Titolare definiscono gli accordi di cui all'articolo 3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6).
7. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:
a) i piani di taratura delle protezioni e degli automatismi connessi al funzionamento della Rete;
b) i piani di riaccensione della Rete;
c) i piani di emergenza.
8. Il Gestore ha la facolta' di effettuare, direttamente o tramite propri incaricati, anche congiuntamente al Titolare, verifiche ai fini di accertare la corretta taratura dei dispositivi di cui al precedente comma.
9. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete anche con l'obiettivo di preservarne le funzionalita', quali risultanti dallo stato di consistenza, essendo responsabile dei danni eventualmente causati agli impianti del Titolare dalla violazione, imputabile allo stesso Gestore, delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c).
Art. 6.
Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della Rete
1. Il Titolare, nell'ambito dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica, e' responsabile dell'esercizio degli impianti compresi nella porzione della Rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore.
2. Il Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema:
a) le manovre sugli impianti di potenza, in esecuzione degli ordini di cui al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;
b) le manovre derivanti da consegne autonome concordate con il Gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
c) le manovre in condizioni di emergenza, necessarie per la sicurezza fisica delle persone e degli impianti;
d) le manovre per la messa fuori servizio ed in sicurezza degli impianti.
3. Il Titolare comunica al Gestore l'esito delle manovre di cui al precedente comma 2.
4. Il Titolare puo' rifiutare l'esecuzione delle manovre che, a suo giudizio, possano comportare pericolo per la sicurezza fisica delle persone e delle cose; nel caso in cui la manovra non venga eseguita, il Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause che ne hanno eventualmente impedito l'esecuzione.
5. Il Titolare esegue le manovre previste nel piano di riaccensione secondo le procedure ivi stabilite, fermi restando gli obblighi e le connesse responsabilita' del Titolare per quanto riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della Rete.
6. Il Titolare, per i guasti che interessano singoli elementi della Rete, concorda con il Gestore i tempi medi e massimi intercorrenti tra il rilevamento dell'anomalia o del guasto e l'eliminazione degli stessi o comunque la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento.
7. Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o di guasto e, nel caso di disservizi che interessano piu' elementi della Rete su zone estese della porzione della Rete, si attiva per ridurre al minimo i tempi di pronto intervento e di ripristino del servizio, dando informazione degli stessi al Gestore.
8. Il Titolare effettua la taratura:
a) dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della Rete, nonche' dei dispositivi per i piani di emergenza, in conformita' ai valori definiti dal Gestore, comunicando al Gestore medesimo l'avvenuta effettuazione delle suddette tarature.
b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli elementi della propria porzione della Rete, in modo tale da consentire comunque l'esercizio della Rete nel rispetto dei vincoli riportati nello stato di consistenza.
9. Il Titolare, anche su richiesta del Gestore, provvede alla verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi di protezione, degli automatismi della Rete e dei dispositivi per i piani di emergenza.
10. Il Titolare e' responsabile dei danni causati nell'esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5, comma 9.
11. Il Titolare notifica al Gestore la singola violazione delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento degli impianti della porzione della Rete di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c), entro trenta giorni dal suo verificarsi e decade dal diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti qualora non faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denunzia.
Art. 7.
Piani di indisponibilita' della porzione della Rete
1. Il Gestore predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni anno con riferimento agli adempimenti di competenza dell'anno successivo, linee guida concernenti le indisponibilita' obiettivo di cui all'articolo 17, comma 1, degli elementi della Rete raggruppati per classi omogenee, le situazioni di funzionamento critiche della Rete e le indisponibilita' presunte degli elementi della stessa affinche' il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle indisponibilita' di cui ai successivi commi. Di tali linee guida il Titolare tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di cui ai commi successivi.
2. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore, entro il 1o giugno dell'anno t, una proposta di piano annuale delle indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, classificate come indisponibilita' programmate, per l'anno t+1 e, solo con riferimento alle attivita' di maggiore rilevanza, per l'anno t+2.
3. La proposta di piano annuale di cui al precedente comma deve contenere le seguenti informazioni:
a) identificazione dell'elemento della Rete interessato dalla indisponibilita' e del relativo componente oggetto di manutenzione;
b) indicazione dei lavori;
c) possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilita' (indicando almeno due alternative);
d) tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per il ripristino della disponibilita' dell'elemento;
e) eventuali interdipendenze tra le indisponibilita' di elementi della porzione della Rete;
f) eventuali interdipendenze con le indisponibilita' di elementi di porzioni della Rete di altri Titolari o di utenti connessi alla porzione della Rete.
4. La proposta di piano annuale delle indisponibilita' potra' altresi' contenere per l'anno t+1 l'elenco degli elementi della Rete con indisponibilita' di durata inferiore a 5 giorni piu' rilevanti, tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilita' di porzioni della Rete di altri Titolari.
5. Il Gestore valuta la proposta di piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente comma 2, congiuntamente alle analoghe proposte presentate dagli altri titolari, tenendo conto delle esigenze degli utenti della Rete, al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilita', efficienza, sicurezza, economicita' e continuita' del servizio, eventualmente sentendo i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete gia' deliberati che comportino indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete;
6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni anno, il piano annuale provvisorio delle indisponibilita' della Rete relativo alla porzione della Rete, al fine di acquisire osservazioni utili all'approvazione del piano annuale delle indisponibilita'.
7. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilita'.
8. Il Gestore ha la facolta', entro il mese di febbraio, di apportare modifiche al piano di indisponibilita' dell'anno in corso, relativamente agli elementi costituenti l'interconnessione con l'estero, che si rendano necessarie in conseguenza alla sottoscrizione di accordi internazionali.
9. Il Titolare predispone ed inoltra al Gestore una proposta di piano trimestrale delle indisponibilita' entro il quindicesimo giorno dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validita' di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a tale data; tale proposta deve contenere le informazioni indicate al precedente comma 3.
10. La proposta di piano trimestrale delle indisponibilita', che conferma o modifica le indisponibilita' indicate nel piano annuale anche relative ad altri trimestri, include le indisponibilita' di durata inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilita' programmate, nonche' le indisponibilita' occasionali di durata superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.
11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza e minor costo del servizio, sentiti i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete gia' deliberati che comportino indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete.
12. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilita'.
13. Il Titolare predispone settimanalmente e inoltra al Gestore una proposta di piano operativo mensile entro le ore 14:00 del lunedi' della settimana in corso n, per la settimana n+1 e per le successive tre settimane; tale proposta deve contenere le informazioni di cui al precedente comma 3.
14. La proposta di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 conferma o modifica le indisponibilita' previste nel piano trimestrale e comprende oltre alle indisponibilita' programmate anche le indisponibilita' connesse ad esigenze derivanti da interventi di manutenzione occasionale differibile.
15. Il Gestore valuta le proposte di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilita', efficienza, sicurezza, economicita' e continuita' del servizio.
16. Entro il giovedi' della settimana n, il Gestore approva e rende noto al Titolare il piano operativo mensile, rendendolo vincolante limitatamente alla settimana n+1.
17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette al Titolare il piano operativo per il giorno successivo, relativo alle indisponibilita' della porzione della Rete gia' deliberate ed eventualmente modificate per le esigenze di cui ai successivi commi 18 e 20.
18. Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell'insorgere di una necessita' di manutenzione occasionale ritenuta da esso indifferibile che potrebbe anche determinare la modifica dei piani gia' deliberati.
19. Il Gestore, sulla base delle necessita' di interventi di manutenzione occasionale indifferibile di cui al precedente comma, accorda al Titolare medesimo l'indisponibilita' entro il termine massimo da questi indicato e, ove necessario, vengono conseguentemente modificati i piani gia' deliberati.
20. Per limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale (calamita' naturali, atti terroristici, eventi bellici), puo' disporre in qualunque momento variazioni ai piani di indisponibilita', comunicandole al Titolare. Tali variazioni, opportunamente motivate, devono essere comunicate per conoscenza, unitamente ai piani di indisponibilita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'.
Sezione II
Manutenzione degli impianti
Art. 8.
Obblighi del Gestore
1. Il Gestore decide gli interventi di manutenzione sulla base della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal Titolare di cui al successivo articolo 9, comma 1, unitamente al piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente articolo 7.
2. In caso di disfunzioni il Gestore puo':
a) svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure definite nel manuale di cui al successivo articolo 9, comma 3, eventualmente consultando la documentazione individuata al medesimo articolo 9;
b) richiedere l'allineamento ai migliori standard dei tempi di disponibilita' degli impianti.
3. Il Gestore altresi':
a) elabora analisi statistiche relative alle indisponibilita' degli impianti, alle perturbazioni di rete, ai guasti e al funzionamento delle protezioni di rete;
b) elabora, in collaborazione con il Titolare, indici di correlazione tra la manutenzione e il funzionamento della porzione della Rete al fine di valutare l'efficacia della manutenzione medesima.
Art. 9.
Obblighi del Titolare
1. Il Titolare predispone annualmente una proposta di piano annuale di manutenzione e la inoltra al Gestore unitamente alla proposta di piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente articolo 7. Il piano di manutenzione contiene la descrizione sintetica, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sui componenti della porzione della Rete comportanti indisponibilita' o disponibilita' parziale degli impianti.
2. Il Titolare da' comunicazione al Gestore mediante nota informativa degli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano indisponibilita' o disponibilita' parziale degli impianti.
3. Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la conformita' delle attivita' di manutenzione e di verifica effettuate sugli impianti con gli obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le procedure e gli obiettivi relativi alle attivita' di manutenzione e verifica sugli impianti.
4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati, ivi inclusi le verifiche ed i collaudi eseguiti sugli impianti, su schede di manutenzione e di collaudo degli impianti inserite in un archivio presso l'impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle anomalie eventualmente riscontrate, degli eventuali collaudi e, in allegato, la relativa documentazione tecnica.
5. Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un documento di sintesi relativo agli interventi di manutenzione effettuati e contenente analisi e statistiche dei guasti e delle anomalie rilevate sugli impianti.
Sezione III
Sviluppo della porzione della Rete
Art. 10.
Obblighi del Gestore
1. Il Gestore, quale concessionario dell'attivita' di trasmissione, assume le decisioni in materia di interventi di sviluppo della Rete, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti del Titolare che realizza i relativi interventi e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusi gli eventuali interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al successivo articolo 25.
2. Nel caso in cui il Gestore individui un intervento di sviluppo tale da richiedere l'affidamento diretto al Titolare, il Gestore invia al medesimo una richiesta di offerta tecnico-economica, indicante i requisiti tecnici e funzionali dell'intervento, il livello di dettaglio richiesto per il progetto, nonche' il termine entro cui l'offerta deve essere presentata. Entro tale termine, il Titolare presenta il progetto unitamente all'offerta economica formulata in termini di canone annuale, limitatamente alla componente fi di cui al successivo articolo 16, comma 5.
3. Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente alle specifiche tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui al precedente comma, puo' chiedere al Titolare di formulare una nuova proposta di progetto, fatta salva la possibilita' per il Gestore di non procedere all'affidamento dell'intervento di sviluppo qualora la nuova proposta di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla richiesta di offerta e di avvalersi degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 25.
4. Qualora il Gestore ritenga le condizioni economiche dell'offerta di cui al precedente comma 2 non congrue, con riferimento ai correnti prezzi di mercato e al canone annuale riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di quelli interessati dall'intervento, la determinazione delle condizioni economiche dell'intervento sara' deferita ad un collegio di arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
5. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll, punto 3, proposti dal Titolare il Gestore valuta la proposta e l'adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale conseguente variazione dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'intervento, nonche' alle esigenze di continuita' ed economicita' del servizio e di sicurezza del sistema elettrico, eventualmente acquisendo dal Titolare ogni elemento utile alla valutazione, ivi compreso il parere in merito della Regione e degli enti locali interessati, che e' necessario laddove l'intervento proposto modifichi il tracciato della porzione di rete coinvolta. Il Gestore puo' rifiutare l'intervento proposto, fornendo adeguata motivazione.
6. Gli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll punto 3 non comportano adeguamenti del canone.
7. Il Titolare e' responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto realizzato a seguito dell'accettazione dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo da parte del Gestore e dell'aggiornamento dell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
8. La disciplina dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui gli impianti oggetto dell'intervento vengono accettati dal Gestore, e' contenuta in un apposito atto convenzionale recante, altresi', le disposizioni relative all'attivita' di sviluppo di cui alla Parte II, sezione III, e alla Parte IV della presente convenzione.
Art. 11.
Obblighi del Titolare
1. Il Titolare individua e propone al Gestore gli interventi di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera ll, punto 3, indicando i tempi e le modalita' di attuazione dei medesimi, la tipologia, le esigenze che lo determinano, e invia al Gestore il progetto dell'intervento.
2. Il Titolare esegue gli interventi di sviluppo di cui al precedente articolo 10, fatto salvo gli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll, punto 3, alle condizioni economiche convenute con il Gestore ovvero determinate dal collegio di arbitratori di cui all'articolo 10, comma 4
3. Il Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare agli impianti della porzione della Rete gli impianti dei soggetti che hanno diritto alla connessione alla Rete.
4. Il Titolare procede alla realizzazione degli interventi di sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti della porzione della Rete dispositivi di protezione, per l'attuazione dei piani di emergenza e di ripristino, nonche' per la rilevazione e il miglioramento della continuita' del servizio.
Sezione IV
Controlli e informazioni
Art. 12.
Controlli
1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l'attivita' posta in essere dal Titolare in attuazione della presente convenzione e le norme che disciplinano l'esercizio di dette attivita'. Nell'esercizio delle attivita' di controllo il Gestore individua, nel caso concreto, le modalita' piu' efficienti e compatibili con le esigenze aziendali del Titolare.
2. Il Gestore controlla la Rete anche attraverso l'acquisizione continua di informazioni sullo stato degli impianti della porzione della Rete trasmesse in tempo reale dal Titolare e di ogni altra informazione ritenuta pertinente.
3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei limiti dichiarati dal Titolare nell'allegato n. 1 alla presente convenzione per gli elementi della porzione della Rete.
4. Le attivita' di controllo sono svolte, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti, accessi, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi rinvenienti dall'adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del Titolare.
Art. 13.
Apparati di controllo del funzionamento degli impianti
1. Il Titolare trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli elementi della porzione della Rete e secondo le modalita' definite dal Gestore medesimo, i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni necessari al controllo della Rete in tempo reale in ogni condizione di funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete e alla ricostruzione dei disservizi, quali, ad esempio, lo stato funzionale degli organi di manovra e le misurazioni di tensione, di corrente e di potenza attiva e reattiva;
2. Il Titolare garantisce il sincronismo temporale delle informazioni di cui al precedente comma per gli elementi della porzione della Rete.
3. Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 1, conformi agli standard tecnici, normativi e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del Gestore, sono installati, eserciti e manutenuti a cura del Titolare.
4. Il Gestore puo' richiedere, su alcuni nodi della porzione della Rete, segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, per il controllo delle caratteristiche della tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si avvale delle registrazioni memorizzate attraverso un apposito apparato installato e manutenuto a cura del Titolare.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore e sulla base di specifiche tecniche dallo stesso definite, installa, manutiene ed esercisce gruppi di misura dell'energia elettrica e di misurazione di altre caratteristiche della tensione sulla porzione della Rete. I relativi costi sostenuti dal Titolare vengono riconosciuti dal Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.
6. Il Gestore ha la facolta' di effettuare o far effettuare verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai fini di accertarne la precisione e l'affidabilita'.
Art. 14.
Obblighi di informazione e di registrazione
1. I flussi informativi tra Gestore e Titolare consentono il coordinamento tra le rispettive attivita'; in particolare consentono il coordinamento di:
a) interventi che comportano la indisponibilita' di elementi della Rete;
b) interventi che comportano la disponibilita' parziale di elementi della Rete;
c) interventi che, pur non comportando la indisponibilita' di elementi della Rete, possono costituire vincolo alla gestione della rete medesima. Gli interventi di questo tipo comprendono i lavori sotto tensione e gli interventi sul sistema di comando, controllo e protezione di stazione.
2. Il Titolare comunica al Gestore, nel piu' breve tempo possibile, ogni informazione riguardante la porzione della Rete utile per la gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel piu' breve tempo possibile ogni informazione riguardante la Rete utile all'esercizio degli impianti della porzione della Rete. Lo scambio delle informazioni tra Gestore e Titolare avviene secondo modalita' definite dal Gestore e comunque deve essere tempestivo, avuto riguardo alle attivita' di gestione e di esercizio, in ogni condizione di rete. Il Titolare e il Gestore sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie attivita'.
3. Il Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i valori effettivi di corrente e di tensione sugli elementi della porzione della Rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e controllo della rete. I registri di cui al presente comma sono conservati per almeno un anno.
4. Al fine di consentire al Gestore l'elaborazione di statistiche sulle perturbazioni di rete e la ricostruzione della dinamica dei disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:
a) avviamenti e interventi, con i relativi tempi di attivazione, delle protezioni della Rete (ad esempio distanziometriche, differenziali, di mancata apertura interruttore, di massima corrente);
b) anomalie o guasti sugli impianti;
c) intervento dei dispositivi automatici di ripristino del servizio;
d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti della Rete;
e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante i guasti;
f) registrazioni dell'eventuale localizzatore di guasto, ove esistente.
5. Le informazioni di cui al precedente comma, fornite dal Titolare a seguito di disservizi, oppure su richiesta del Gestore, sono trasmesse, entro un tempo massimo concordato tra le parti, su supporto informatico o cartaceo.
Art. 15.
Richieste di informazioni e accessi
1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 12 il Gestore pue' richiedere al Titolare la comunicazione di dati e notizie, ovvero l'invio di specifici documenti, entro termini da definire in ragione della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire un congruo preavviso.
2. Per le finalita' di cui al precedente articolo 12, nonche' per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di sperimentazione e di innovazione tecnologica, il Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare con congruo preavviso, pue' accedere agli impianti facenti parte della porzione della Rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.
3. Qualora il Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle attivita' di ricerca ne sostiene i costi stipulando col Titolare specifiche convenzioni.
Parte III
Remunerazione delle attivita' e degli investimenti
Art. 16.
Remunerazione delle attivita' e degli investimenti sugli impianti
della porzione della Rete
1. Il Gestore corrisponde al Titolare, per gli impianti di potenza e accessori facenti parte della porzione della Rete di cui all'allegato n. 1 alla presente convenzione, un canone annuale a copertura dei costi delle attivita' di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.
2. Tutti gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della presente convenzione, trovano completa ed onnicomprensiva remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.
3. Alla determinazione del canone annuale di cui al precedente comma 1 concorrono:
a) una componente fissa;
b) una componente commisurata alla disponibilita' degli elementi della Rete definita dal Gestore con le modalita' indicate ai successivi commi 4 e 8;
c) una componente di penalita' per le indisponibilita' degli elementi definita dal Gestore con le modalita' indicate ai successivi commi 4 e 9.
Il canone annuale e' espresso nella seguente formula:
C = F + A - P
dove:
• C indica il canone annuale, espresso in lire;
• F indica la componente fissa del canone annuale, espressa in lire;
• A indica la componente del canone annuale commisurata alla disponibilita', espressa in lire;
• P indica la componente di penalita' del canone annuale, espressa in lire.
4. Tutti gli elementi della porzione della Rete sono assoggettati alla componente commisurata alla disponibilita' e alla componente di penalita', secondo quanto previsto al comma 6.
5. La componente fissa F del canone annuale e' pari a:
----> Vedere formula di pag. 22 <----
dove:
• N e' il numero di elementi della porzione della Rete nella disponibilita' del Titolare;
• f in base i e' la componente annuale fissa, espressa in lire, relativa all'elemento della Rete i;
• k e' il coefficiente determinato ai sensi del successivo articolo 18.
6. I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente A e della componente P di cui al precedente comma 3 sono aggiornati dall'Autorita' su proposta del Gestore, sentiti i Titolari. I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi omogenee di elementi della Rete, identificate dal Gestore sulla base di criteri che non discriminino fra Titolari. Le classi omogenee sono costituite da elementi:
a) che hanno analoghe caratteristiche tecniche (collegamenti, linee, stalli, trasformatori, ecc... appartenenti allo stesso livello di tensione);
che svolgono analoghe funzioni (interconnessione tra aree, interconnessione con l'estero, trasporto e trasformazione di energia da centri di produzione, ecc...).
7. I valori dei parametri fi , riportati in allegato n. 7, sono stati univocamente determinati dal Gestore per classi di caratteristiche tecniche degli elementi, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti, ed approvati dall'Autorita'. Tali valori sono aggiornati dall'Autorita', sentiti il Gestore ed i Titolari, a valere dall'inizio di ciascun periodo regolatorio. I valori dei parametri fi possono essere aggiornati durante il periodo regolatorio dall'Autorita', su proposta del Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 6.
8. La componente del canone annuale commisurata alla disponibilita' A e' determinata secondo la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 23 <----
dove:
• B in base i e' il coefficiente applicato all'elemento della Rete;
• N e' il numero di elementi della porzione della Rete nella disponibilita' del Titolare;
• D in base i e' la disponibilita' effettiva, espressa in ore per anno, registrata a consuntivo, relativa all'elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
• D in base rif,i e' la disponibilita' di riferimento, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
• At- ed At+ rappresentano, per ciascun Titolare, la sommatoria di tutte le componenti Ai nel caso questa risulti, rispettivamente, negativa o positiva;
• n- ed n+ rappresentano il numero di Titolari per i quali la sommatoria di tutte le componenti Ai risulti, rispettivamente, negativa o positiva.
• R in base r e' il ricavo residuo di cui al successivo articolo 18, comma 3.
Nel caso la componente commisurata alla disponibilita' At risulti negativa, il suo valore assoluto non pue' essere superiore al 30% della componente fissa F del canone annuale.
9. La componente di penalita' P di cui al precedente comma 3 viene calcolata con la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 24 <----
dove:
• B1 in base i e' il coefficiente di penalizzazione applicato all'elemento della Rete i, per valori di disponibilita' effettiva minori della disponibilita' minima
• D in base min,i e' la disponibilita' minima, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della Rete i stabilita dal Gestore e approvata dall'Autorita'.
Art. 17.
Disponibilita' effettiva e disponibilita' di riferimento
degli elementi della porzione della Rete
1. La disponibilita' effettiva e la disponibilita' di riferimento per l'elemento della Rete i sono calcolate, applicando criteri omogenei nei due casi, con le seguenti formule:
----> Vedere formula di pag. 24 <----
dove:
• Nore e' il numero di ore dell'anno;
• parametri a consuntivo sono:
- Ipc in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' previste come indisponibilita' programmate nel piano annuale o nel piano trimestrale;
- IDTc in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' previste come indisponibilita' occasionali differibili nel piano trimestrale;
- IDMc in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' previste come indisponibilita' occasionali differibili nel piano mensile;
- Iic in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' occasionale indifferibile;
- Igc in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' per guasto;
- Ifc in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi di indisponibilita', programmata o occasionale, di durata inferiore a 5 giorni;
• parametri per variazioni dei programmi sono:
- ANM in base i che denota le ore annue complessive relative ad anticipazioni dei periodi di indisponibilita', programmata o occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
- CM in base i che denota le ore annue complessive relative a posticipi dei periodi di indisponibilita', programmata o occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
- PAG in base i che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilita' deliberati;
- PMG in base i che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilita' deliberati;
- PAT in base i che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilita' deliberati;
- PMT in base i che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilita' deliberati;
• parametri obiettivo sono:
- IDO in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' occasionali differibili;
- IIO in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' indifferibili;
- IGO in base i che denota le ore annue complessive di indisponibilita' per guasto;
- IPO in base i denota le ore annue complessive di indisponibilita' programmata;
• K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 rappresentano coefficienti che tengono conto della criticita' della indisponibilita' a cui si riferiscono stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorita'.
2. In caso di guasto di elementi della porzione della Rete, le prime 72 ore vengono classificate come indisponibilita' per guasto, mentre le successive come indisponibilita' indifferibili.
3. Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilita' nei periodi di tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale di cui all'articolo 7, comma 20, non vengono contabilizzate ai fini del calcolo della disponibilita' di cui al comma 1.
Art. 18.
Modalita' di determinazione della componente
fissa del canone annuale
L'esborso complessivo da parte del Gestore per il pagamento della componente fissa dei canoni annuali per gli impianti di cui al precedente articolo 16, comma 1, nonche' per l'indennizzo degli impianti in dismissione di cui al successivo articolo 21, non pue' essere superiore al ricavo annuo del Gestore destinato dalla normativa vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di potenza e a quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore, e nei limiti indicati al successivo comma 2.
Al termine di ciascun anno il parametro k viene determinato dal Gestore in modo da garantire l'equilibrio tra gli esborsi dovuti per le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi degli impianti dismessi, ed i ricavi a cio' destinati, determinati ai sensi del comma precedente e nei limiti di cui sotto.
Il parametro k e' tale che:
k = 1 nel caso di elementi di Rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale, per il numero di anni indicati dal Gestore nell'avviso di gara
----> Vedere formula di pag. 25 <----
dove:
• sommatoria di f in base i e' la somma delle componenti fi relative a tutti gli elementi di Rete eccettuate quelle relative agli elementi di Rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;
• sommatoria di d in base i e' la somma delle rate di indennizzo relative a tutti gli impianti in dismissione nell'anno.
• R* e' il ricavo complessivo di cui al comma 1 diminuito della somma delle componenti fi corrisposte per gli interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale
• Beta e' un valore maggiore di uno proposto dal Gestore e approvato dall'Autorita' ogni anno.
3. Al termine di ciascun anno il Gestore determina l'eventuale ricavo residuo Rr, secondo la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 26 <----
dove:
• R e' il ricavo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo;
• Le sommatorie sono estese a tutti gli elementi della Rete.
R in base r e' utilizzato dal Gestore per integrare, ai sensi dell'art. 16, comma 8, la componente A del canone annuale e, per la restante parte, ad alimentare il fondo di cui al successivo articolo 20.
4. Per gli impianti inclusi nella Rete sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, articolo 3, comma 1, lettera e) e per altri impianti eventualmente inclusi dal Gestore successivamente, e fino alla stipula della presente convenzione, la componente fissa dei canoni annuali di cui al precedente articolo 16, comma 5, e' determinata sulla base di un'offerta presentata dal Titolare, ferma restando la facolta' del Gestore di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 19.
Modalita' di corresponsione del canone annuale
1. Nel primo anno solare di esercizio degli elementi della porzione della Rete oggetto di interventi di sviluppo e' sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilita' e delle penalita', qualora tali impianti in quell'anno siano in servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
2. Per gli elementi della porzione di Rete oggetto di sviluppo e' sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilita' e delle penalita' per tutto il periodo di indisponibilita' programmata ai fini dell'esecuzione delle attivita' di sviluppo medesime.
3. La componente fissa F del canone annuale di cui al precedente articolo 16, comma 5 e' corrisposta al Titolare in rate mensili, e comunque commisurate ai corrispondenti ricavi mensili del Gestore da conguagliare a fine anno ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
4. La componente commisurata alla disponibilita' A e la penalita' P di cui al precedente articolo 16 commi 8 e 9 sono corrisposte o richieste, se negative, al Titolare annualmente in un'unica soluzione.
Art. 20
Fondo di riequilibrio dei canoni della Rete
1. Il gestore versa in un apposito fondo destinato, di norma, alle finalita' di cui al successivo comma:
a) le penalita' P in base i di cui all'articolo 16, comma 9;
b) eventuali residui derivanti dalle componenti A di cui all'articolo 16, comma 8;
c) la parte restante di R in base r di cui all'articolo 18, comma 3.
2. La disponibilita' del fondo puo' essere utilizzata dal Gestore, previa approvazione dell'Autorita', per integrare il ricavo R di cui all'articolo 18, comma 1.
Art. 21.
Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo
1. Dalla data di accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto di un intervento di sviluppo, il Gestore riconosce al Titolare il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con procedura di confronto concorrenziale, in base al massimo ribasso a base d'asta sul canone determinato dal Gestore medesimo o in sede di affidamento diretto dell'intervento di sviluppo. Nel caso di impianti che entrano in esercizio nel corso di un anno solare, il canone relativo a detto anno viene adeguato in proporzione al periodo temporale di effettivo servizio dell'impianto.
2. Nel caso in cui gli interventi di sviluppo consistano in una dismissione di elementi della Rete, il Gestore riconosce un indennizzo determinato con riferimento ai valori netti di bilancio risultanti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 1o aprile 1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
3. Per gli elementi della porzione della Rete entrati in servizio successivamente alla data di cui al comma 2, si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'indennizzo da riconoscere a seguito di una eventuale successiva dismissione dell'elemento della Rete, ai valori netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio dell'elemento, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
4. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3, viene incrementato in ragione degli eventuali costi sostenuti per la dismissione degli impianti, ovvero diminuito in ragione dell'eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle stesse
5. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3, puo' essere rateizzato da parte del Gestore in quote annue non superiori alla componente fissa del canone di cui al precedente articolo 16, comma 5, relativamente all'elemento oggetto della dismissione.
Parte IV
Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi
Art. 22.
Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti
Nel caso di guasto sugli impianti della porzione della Rete, il Titolare trasmette tempestivamente al Gestore un'analisi sintetica dell'evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione dell'evento medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo 14, comma 4, relative agli impianti della porzione della Rete interessati dal disservizio.
2. Nel caso di guasto esterno alla porzione della Rete che comporti un disservizio per la medesima, il Gestore trasmette tempestivamente al Titolare una prima ricostruzione del disservizio nella sua sequenza temporale, indicando in particolare le cause che lo hanno determinato. Il Titolare analizza il comportamento dei propri impianti in relazione alle cause del disservizio ed invia i risultati di tale analisi al Gestore per gli adempimenti di competenza.
Art. 23.
Accertamento degli inadempimenti
1. Il Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi della Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, controlla che il Titolare:
a) effettui l'esercizio della porzione della Rete nel rispetto degli ordini ricevuti e con le modalita' definite ai sensi della Parte II, Sezione I della presente convenzione;
b) effettui la manutenzione della porzione della Rete nel rispetto dei piani annuali di manutenzione o degli indici di correlazione concordati ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione II, della presente convenzione;
c) esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della Rete ad esso affidati in via diretta, in conformita' alle specifiche di progetto definite in base alle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione III della presente convenzione.
2. Sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma precedente, il Gestore contesta al Titolare l'inadempimento mediante invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della documentazione a supporto.
3. Il Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito di cui al comma precedente, puo' presentare una memoria recante le proprie osservazioni in ordine all'inadempimento contestato.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del medesimo comma, il Gestore decide in ordine all'inadempimento contestato assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi articoli 24 e 25.
5. In ogni caso di inadempimento di cui al comma precedente, il Titolare tiene indenne il Gestore dagli oneri che questi abbia a sostenere per risarcimenti o indennizzi per i danni cagionati da tali inadempimenti.
6. Rimangono ferme le competenze dell'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' ai sensi dell'articolo 3, comma 9, periodi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 24.
Sanzioni
1. Il Gestore puo' applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla gravita' dell'inadempimento accertato, nel caso in cui il Titolare:
a) non adempia agli obblighi in materia di esercizio della porzione della Rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della porzione della Rete di cui al precedente articolo 9;
c)non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della Rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni della Parte II, Sezione III, della presente convenzione:
- non renda disponibili nei tempi stabiliti gli elementi della Rete oggetto di tali interventi;
- gli elementi della Rete resi disponibili non rispondano pienamente alle specifiche del progetto;
d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.
2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al Titolare, si renda necessaria per l'elemento della porzione della Rete i una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una funzionalita' rispetto al valore del medesimo parametro dichiarato nello stato di consistenza all'atto della stipula della presente convenzione, il Gestore puo' applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale F di cui al precedente articolo 16, comma 5, spettante al Titolare, e, in aggiunta, applicare un coefficiente H in base il di riduzione permanente della componente fissa F in base i, di cui al medesimo articolo e comma, pari a:
----> Vedere formula di pag. 29 <----
dove:
• H in base il e' un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all'elemento della Rete i rispetto alla funzionalita' l;
• S in base 0il e' il parametro indicato nell'allegato n. 1 alla presente convenzione che caratterizza la funzionalita' l dell'elemento della Rete i al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stesso allegato;
• S in base il e' il parametro che caratterizza la funzionalita' l dell'elemento della Rete i all'atto di aggiornamento dello stato di consistenza relativamente all'elemento medesimo.
3. Per ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i valori dei parametri fi e S0il sono determinati al momento dell'aggiornamento dello stato di consistenza allegato alla presente convenzione per l'inserimento dell'elemento medesimo.
4. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione dall'importo della prima fatturazione successiva all'accertamento dell'inadempimento.
Art. 25.
Interventi prescrittivi e sostitutivi
1. Nel caso di difformita' del progetto alle specifiche tecniche e al livello di dettaglio richiesti dal Gestore di cui all'articolo 10, comma 3, il Gestore puo' affidare a terzi l'esecuzione del progetto.
2. Qualora, nel caso di interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del titolo II, sezione III, della presente convenzione, sia accertata una difformita' dal progetto delle opere in corso di realizzazione o realizzate, tale che ne potrebbe risultare compromessa l'adeguatezza delle stesse alle esigenze di sviluppo della Rete, il Gestore richiede al Titolare, fissando un termine, di porre in essere gli interventi necessari a rendere l'opera conforme alle specifiche di progetto e puo' rifiutarsi di accettare l'opera realizzata fino al momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, il Gestore puo' eseguire a spese del Titolare le prestazioni non adempiute, potendo ricorrere, nella scelta del soggetto cui affidare gli interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.
4. Qualora gli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera a), siano tali da pregiudicare la sicurezza della Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore puo' eseguire tramite propri incaricati le manovre che il Titolare persista nel non effettuare.
5. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1, lettera b), il Gestore, previa acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile nell'esercizio delle facolta' ad esso riconosciute dalla Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, predispone il piano di manutenzione della porzione della Rete.
6. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1, lettera d), con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della Rete, il Gestore installa, qualora mancanti, e rende operativi gli apparati necessari alla rilevazione e trasmissione di tali segnali e misurazioni.
7. Le spese sostenute dal Gestore per la effettuazione degli interventi sostitutivi di cui al presente articolo sono poste a carico del Titolare.
8. Gli interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al presente articolo non sono alternativi rispetto alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 24.
9. Nel caso in cui il Titolare compia gravi e ripetuti inadempimenti in modo tale da pregiudicare la sicurezza della Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore definisce un programma di interventi urgenti per ripristinare il corretto espletamento delle attivita' nella responsabilita' del Titolare ai sensi della presente convenzione. Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di inadempienza di cui al presente comma persista, il Gestore puo' affidare le attivita' di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della porzione della Rete ad altro soggetto da selezionare mediante una procedura di confronto concorrenziale. Al Titolare viene riconosciuto un corrispettivo, definito dall'Autorita', commisurato al capitale investito.
Parte V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 26.
Clausola compromissoria
1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sono deferite all'Autorita'.
2. Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 24, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 1, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.
3. Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente giudica secondo diritto.
Art. 27.
Integrazioni e modifiche
La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potra' essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
Art. 28.
Decorrenza
La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ....
Art. 29.
Disposizioni transitorie
1. Entro il 15 febbraio 2001 il Gestore trasmette all'Autorita' una proposta per la determinazione dei valori dei parametri per il calcolo delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16, comma 3 e del parametro b di cui all'articolo 18, comma 2. L'Autorita', con proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri, sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete, e stabilisce il termine a partire dal quale decorrera' l'applicazione delle medesime componenti.
2. Le Parti prendono atto che, sino a successivo provvedimento dell'Autorita', e' sospesa l'applicazione delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16, comma 3.
3. L'elenco delle caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 3, comma 4, dovra' essere allegato alla presente convenzione entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula della medesima (allegato n. 2).
Entro il 31 marzo 2001, il Gestore trasmette all'Autorita', per la relativa approvazione, una proposta di contratto-tipo per la stipula dei contratti di servizio di cui al precedente articolo 3, comma 5. Copia di tali contratti di servizio dovra' essere allegata alla presente convenzione entro il 30 giugno 2001.
Parte VI
Allegati
Allegato n. 1 - Stato di consistenza della porzione della Rete.
Allegato n. 2 - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della Rete.
Allegato n. 3 - Contratti di servizio con soggetti esercenti parti di stazioni elettriche non comprese nell'ambito della Rete di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla Rete medesima ed all'esercizio degli impianti del Titolare.
Allegato n. 4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture della porzione della Rete non totalmente destinati al servizio elettrico.
Allegato n. 5 - Accordi con soggetti terzi per la conduzione e l'esercizio della porzione della Rete.
Allegato n. 6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne autonome.
Allegato n. 7 - Componenti fisse dei canoni annuali per gli elementi della porzione della Rete.
Allegato n. 8 - Parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti commisurata alla disponibilita' e di penalita'.
Allegato n. 9 - Contratto di disponibilita' della porzione della Rete.
 
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