| Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 22 dicembre 2000 |  
| Approvazione  della  convenzione  tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO   Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 8, ai sensi del  quale,  per  disciplinare  gli  interventi  di manutenzione e di sviluppo  della  rete  di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione  con  altre  reti, la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. stipula apposite convenzioni, anche con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione;   Considerato  che,  in  base  alle  disposizioni del citato art. 3, comma  8,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le suddette convenzioni, sono stipulate in conformita' ad una convenzione tipo da definire  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante norme per la concorrenza  e  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999   Determinazione  dell'ambito  della  rete elettrica di trasmissione nazionale;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000 Assunzione della titolarita' e delle funzioni  da  parte della societa' gestore della rete di trasmissione nazionale;   Considerato  che,  ai  fini  della piena operativit della societa' Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' necessaria la stipula  delle  apposite  convenzioni  con le societa' che dispongono delle  reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;   Vista la delibera n.75/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  contenente  una  proposta  di  convenzione  tipo al Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;   Sentita  la  Conferenza  unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2000;                              Decreta:                               Art. 1.                          Convenzione tipo   1.  e' approvata la convenzione tipo, cui all'art. 3, comma 8, del decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  allegata al presente decreto,  cui  devono  conformarsi  le  convenzioni  che  la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. stipula anche con le  societa'  che  dispongono  delle  reti di trasmissione al fine di disciplinare  gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di  trasmissione  nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.  |  
|   |                                 Art. 2.         Modalita' di coinvolgimento delle regioni in ordine           agli aspetti di localizzazione degli interventi                       di sviluppo delle reti   1.  La  societa'  gestore  della  Rete  di  trasmissione nazionale S.p.a.,  nel  predisporre  ed  aggiornare  annualmente  il  programma triennale  di  sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, della convenzione che  disciplina  la  concessione  per  le attivita' di trasmissione e dispacciamento,  chiede  il  parere  delle  regioni interessate sugli aspetti   di   localizzazione   di   nuovi   tratti  di  rete,  e  di razionalizzazione  dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in  esercizio,  allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo  a  ciascuna  delle  medesime, contestualmente all'invio all'Amministrazione il pertinente stralcio del programma medesimo.   2.  La  societa'  gestore  della  Rete  di  trasmissione nazionale S.p.a.,  qualora  sia  necessaria,  ai  fini  della definizione della localizzazione  e  della  realizzazione  delle  opere  relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l'azione integrata  e  coordinata  di piu' amministrazioni statali, regionali, locali  o di altri soggetti pubblici, propone all'amministrazione che ha  competenza  primaria  o  prevalente  di  promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.   3.  Qualora  non  sia  necessaria  la  promozione di un accordo di programma,   l'approvazione   del  progetto  definitivo  del  singolo intervento  di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell'Autorita'   competente  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica utilita',   indifferibilita'   ed   urgenza   dei   lavori   inerenti l'intervento di sviluppo medesimo.   4.  Nel  caso di interventi compresi tra quelli di cui all'art. 29 del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della conformita'  delle  opere  relative al singolo intervento di sviluppo alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi e' svolto  secondo  le  modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.   5.    Per   l'acquisizione   di   intese,   pareri,   concessioni, autorizzazioni,  licenze,  nulla osta e assensi, comunque denominati, il  soggetto  che  esegue  l'intervento  di  sviluppo ovvero, qualora necessario  in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori, la  societa'  gestore  della  Rete di trasmissione nazionale S.p.a. o qualsiasi  altra  amministrazione  coinvolta  nel  procedimento, pue' richiedere   all'amministrazione  procedente  la  convocazione  della conferenza  di  servizi,  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La    conferenza   di   servizi   valuta   i   progetti   definitivi, successivamente   alla   pronuncia   da   parte  dell'amministrazione competente  sulla  valutazione  di  impatto  ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.   349.   Ai   fini   dell'individuazione   delle   amministrazioni interessate,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.   6.  Ai  soli  fini  procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti  alla  Rete  di  trasmissione  nazionale  delle imprese distributrici  e  degli impianti di produzione di potenza superiore a 10  MVA  sono  considerati,  su richiesta del soggetto interessato ed anche  se  realizzati  a cura ed onere del richiedente, interventi di sviluppo della Rete medesima.   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Roma, 22 dicembre 2000                                                   Il Ministro: Letta  |  
|   |                                                               Allegato CONVENZIONE TIPO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E DEI DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE RETI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 8, DEL              DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.                     Con la presente convenzione                                 tra   la  societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede  legale  in  Roma,  via  Palmiano  n. 101, in persona del legale rappresentante  pro  tempore  ...,  nel seguito denominata brevemente Gestore                                  e   la  societa'  ...  ,  con sede legale in ... in persona del legale rappresentante  pro  tempore  ...,  nel seguito denominata brevemente Titolare premesso che:   a)  il  Gestore  esercita,  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attivita' di trasmissione e  di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata  della  rete  di  trasmissione  nazionale  il cui ambito e' determinato   ai   sensi   dell'articolo  3,  comma  7,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;   b)   il   Gestore,   ai   fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di trasmissione  di  cui  alla  precedente lettera a), stipula, ai sensi dell'articolo  3,  comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  con  le  societa' che hanno la proprieta' o la disponibilita' di una  rete  elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione nazionale,   una  convenzione  per  disciplinare  l'esercizio  e  gli interventi  di  manutenzione  e  di  sviluppo  di  tale  rete  e  dei dispositivi  di interconnessione con altre reti; c) il Titolare ha la disponibilita'  di una porzione della rete di trasmissione nazionale, comprensiva  dei  dispositivi  di  interconnessione  con  altre  reti stabilite  sul  territorio nazionale o estero, essendone proprietario ovvero  in  base  al contratto di cui al successivo articolo 3, comma 11;   d)  i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale  di cui alla precedente lettera c) risultano dallo stato di consistenza   predisposto   dal  Titolare,  secondo  quanto  previsto all'articolo 3 della presente convenzione;   e)  le  caratteristiche  tecniche  della  porzione  della  rete di trasmissione  nazionale  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  sono indicate  in  documenti,  predisposti  dal  Titolare,  secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;   f)  (eventualmente)  il Titolare si avvale, ai fini della corretta conduzione  ed  esercizio  della  porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera c), di specifici accordi con soggetti  terzi,  senza  oneri  aggiuntivi per il Gestore; e che tali accordi  riconoscono al Gestore la facolta' di impartire direttamente a  tali  soggetti  gli  ordini  di  manovra e individuano il soggetto responsabile   degli  adempimenti  previsti  a  carico  del  Titolare all'articolo 13;   g)  (eventualmente)  il  Gestore  si  avvale,  per  il  tramite di specifici contratti di servizio, di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di   cui   all'articolo   3,   comma  5,  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  25 giugno 1999, funzionali  alla  rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione  di  rete di trasmissione nazionale del Titolare; e che tali contratti   riconoscono   al   Gestore   la   facolta'  di  impartire direttamente  a  tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13;   h)  quanto premesso alle precedenti lettere da a) a g), unitamente agli  allegati  sottoscritti  e  siglati  in  calce a ciascuna pagina all'atto  della  stipula,  costituisce parte integrante e sostanziale della  presente  convenzione;  e  inoltre  che,  con riferimento agli allegati  nn.  1,  2,  4, 7 e 8, l'apposizione della sottoscrizione e delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;   i)   ove,   nell'attuazione  di  quanto  previsto  nella  presente convenzione,   si   debba  procedere  alla  localizzazione  di  opere pubbliche  ricadenti  nell'ambito  di applicazione del Titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica quanto previsto agli  articoli  52, comma 3, e 55 del decreto medesimo; si conviene e si stipula quanto segue:                               Parte I                        Disposizioni generali                               Art. 1.                               Oggetto   1. Oggetto della presente convenzione e' la disciplina, nei limiti di  quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare finalizzati all'esercizio dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica  con  riferimento  alla porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera c) del precedente premesso.   2.  Le  attivita'  di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della  rete  di trasmissione nazionale non possono essere vincolate o condizionate da attivita' estranee al servizio elettrico, che possano comportare  limitazioni  funzionali  al servizio medesimo, anche come conseguenza della condivisione delle infrastrutture.                               Art. 2.                             Definizioni   Ai  fini  della  presente  convenzione  si  applicano  le seguenti definizioni:   a.  l'Autorita'  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;   b.  anomalia  e'  una condizione di funzionamento di un componente elettrico  che  puo'  limitare  la funzionalita' di un elemento della Rete o determinare un pericolo per persone o cose;   c.  attivita'  di  trasmissione  e'  l'attivita'  di  trasporto  e trasformazione   dell'energia   elettrica  sulla  Rete,  affidata  in concessione al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n.79/99. Dell'attivita' di trasmissione fanno parte:      i.  la  gestione  unificata  della  Rete  e  delle  parti delle stazioni  elettriche  non comprese nella medesima ma ad essa comunque connesse   e   funzionali  all'attivita'  di  trasmissione  ai  sensi dell'articolo  3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;      ii.   la   decisione   su  base  annuale  degli  interventi  di manutenzione;     iii.  la  programmazione  e l'individuazione degli interventi di sviluppo;   d.  collegamento  e'  un insieme di elementi della Rete costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa, inclusi   i   relativi   organi   di   sezionamento   circuitale.  La classificazione  dei  collegamenti  per  livelli  di  tensione  viene effettuata  facendo  riferimento alla tensione nominale. La lunghezza del   collegamento  e',  di  norma,  la  lunghezza  della  linea  che costituisce il collegamento stesso;   e.  consegne  autonome  sono  le  manovre che il Titolare attua su delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi stabiliti;   f.  corrente  limite  di  funzionamento  permanente di un elemento della  Rete  e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo' trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;   g.  corrente  limite  di  funzionamento transitorio di un elemento della  Rete  e' il valore efficace massimo di corrente che l'elemento puo'  trasportare  alle condizioni definite al successivo articolo 3, comma 2, lettere b) e d);   h. decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  di  attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;   i.  decreto  del  Ministro  dell'industria  25  giugno  1999 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25  giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;   j. disponibilita' di un elemento della Rete e' la condizione nella quale  un  elemento  della  Rete  e'  utilizzabile per l'attivita' di trasmissione   nei   limiti   di   quanto  previsto  nello  stato  di consistenza;   k.  disponibilita'  parziale di un elemento della Rete e' lo stato nel  quale  un  elemento della Rete e' temporaneamente utilizzabile a condizioni  differenti da quelle previste nello stato di consistenza; l.  disservizio della Rete e' il fuori servizio forzato di uno o piu' elementi della Rete;   m.  elemento  della Rete e' uno dei componenti elettrici o un loro insieme  facente  parte della stessa porzione della Rete, individuato in   base   a   criteri  funzionali  in  relazione  all'attivita'  di trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;   n.  esercizio  e'  l'utilizzazione  degli  impianti  di potenza ed accessori  secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore. Dell'esercizio fanno parte:     i.  la  conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore e delle consegne autonome;     ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;     iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;     iv. il controllo dello stato degli impianti;     v. le ispezioni sugli impianti;   o. gestione di rete e' l'insieme delle attivita' e delle procedure che  determinano  il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attivita' e procedure riguardano  in  particolare  la  programmazione  ed  il controllo dei flussi  di  energia  elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;   p.  gestione  unificata  della  Rete  e' la gestione coordinata di tutte le porzioni della Rete;   q.  guasto  e'  il  cedimento  di  un  componente  elettrico o una condizione  di pericolo per persone o cose, che determina l'immediata messa  fuori  servizio  di  un  elemento  della  Rete. Il guasto puo' essere:     i.   transitorio,   quando   viene   eliminato   dalle  sequenze predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;     ii. permanente in tutti gli altri casi;   r.  impianto  accessorio  e' un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici necessari all'automazione, alla manovra, alla protezione,  alla  misura e al controllo di un impianto di potenza ed asserviti al medesimo impianto;   s.  impianto  di  potenza  e' un complesso di componenti elettrici destinato al trasporto e alla trasformazione dell'energia elettrica;   t.  indisponibilita'  di  un  elemento  della Rete e' lo stato nel quale un elemento della Rete non e' utilizzabile da parte del Gestore per l'attivita' di trasmissione. L'indisponibilita' si distingue in:     i. programmata, se e' prevista:       - nel piano annuale delle indisponibilita';       - nel piano trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata inferiore a cinque giorni;      ii. occasionale, se:       -  non  e' prevista nel piano annuale ma e' prevista nel piano trimestrale delle indisponibilita' e ha una durata superiore o uguale a cinque giorni;       -  non  e'  prevista  nel piano trimestrale ma e' prevista nel piano mensile. L'indisponibilita' occasionale si distingue in:       -  differibile  se e' relativa ad una manutenzione occasionale differibile;       - indifferibile se e' relativa ad una manutenzione occasionale indifferibile;      iii. a seguito di guasto;      iv.  per  causa  esterna,  se  dovuta ad esigenze di terzi o ad eventi  non  attribuibili  al  Titolare;  ad  esempio: lavori o prove richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori, eventi o calamita' naturali, provvedimenti di autorita' pubbliche; u. manovra   e'  l'azione  o  l'insieme  di  azioni  che  determina  una modificazione dello schema di rete;      v.  manutenzione  ordinaria e' l'attivita' che viene effettuata su  impianti  o  su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo  del  decadimento  delle  prestazioni, senza che ne derivino modifiche  dello  stato  di  consistenza  relativamente agli impianti oggetto dell'attivita'. La manutenzione ordinaria e':      i.  periodica  o  ciclica  se  l'attivita'  riguarda interventi programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne;      ii.  su  condizione  o predittiva se l'attivita' e' conseguente alla verifica o al controllo della funzionalita' degli impianti;      iii.  occasionale  se l'attivita' e' conseguente al verificarsi di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:       -    differibile    se    l'esecuzione    dell'attivita'    e' procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l'anomalia viene comunicata al Gestore;       -  indifferibile se l'esecuzione dell'attivita', sulla base di valutazioni  del  Titolare, deve avvenire al piu' presto e, comunque, non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell'anomalia, al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi di un guasto;      iv. a seguito di guasto;   w.  manutenzione straordinaria e' l'attivita' che viene effettuata per  il  rinnovo  e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone  determinare  la variazione delle caratteristiche tecniche, senza   comportare   modifica   alcuna  dello  stato  di  consistenza relativamente all'impianto medesimo;   x. messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto e' l'insieme delle  azioni  che  rende  un  impianto  indisponibile  e costituisce condizione  necessaria  per  l'intervento  in sicurezza del personale addetto sull'impianto medesimo;   y.  periodo  regolatorio  e' il periodo di tempo definito ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481.   z.  piano  di emergenza e' l'insieme delle procedure automatiche e manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e sono  atte  a  evitare  o  a  limitare  il fuori servizio del sistema elettrico o di parte di esso;     aa.   piano   di   riaccensione  e'  l'insieme  delle  procedure automatiche  e  manuali  che  consentono  di  ripristinare le normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;     bb. piano di taratura e' l'insieme delle prescrizioni necessarie al  funzionamento  coordinato  delle  protezioni  e degli automatismi della Rete connessi al funzionamento della medesima;     cc.  porzione  della Rete e' l'insieme degli elementi della Rete nella disponibilita' del Titolare;     dd.  programma  triennale di sviluppo e' il programma, di durata triennale,  predisposto dal Gestore e contenente le linee di sviluppo della Rete;     ee.  pronto  intervento  e'  l'insieme delle operazioni messe in atto   a  seguito  di  anomalie  o  guasti  sugli  impianti,  atte  a ripristinare  al  piu'  presto  l'efficienza  e  la funzionalita' dei medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione locale degli stessi;     ff.  Rete  e' la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi  del  decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, e sue modificazioni ed integrazioni;     gg.   schema  di  rete  e'  un  assetto  circuitale  della  rete rappresentabile  graficamente  come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della Rete nonche' i componenti costituenti i medesimi;     hh.  settimana e' l'arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedi' e le ore 24:00 della domenica successiva;     ii.  smistamento e' un insieme di elementi della Rete costituito dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale.     jj.  stallo  e'  un insieme di impianti di potenza e di impianti accessori  asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano  la  linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione elettrica;     kk.  stato  di  consistenza  e'  l'elenco  delle caratteristiche funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della Rete;   ll.  sviluppo e' un intervento di espansione o di evoluzione della Rete,  ivi  inclusa  l'eventuale  riduzione  della  sua  capacita' di trasporto,  con  conseguente  variazione  dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo puo' essere determinato da:   1.  esigenze  funzionali  al  servizio  di  trasmissione,  tali da comportare:     i)  variazione  della  capacita' di trasporto e/o trasformazione e/o   interconnessione  della  Rete,  ad  esempio  potenziamento  dei collegamenti,  delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;     ii)  estensione  geografica  della  Rete, ad esempio connessioni alla   Rete   di  nuovi  aventi  diritto  o  realizzazioni  di  nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;     iii) dismissione di elementi della Rete;     iv)  incremento  della  flessibilita'  operativa  della Rete, ad esempio mediante l'installazione nella Rete di opportuni dispositivi;   2.  obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della porzione  della  Rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;   3. esigenze del Titolare di:   i)  razionalizzazione  della  configurazione  degli impianti della porzione della Rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;   ii)  modifica  della  configurazione degli impianti della porzione della  Rete,  ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;   mm.  tensioni  limite  di  funzionamento  sono  i  valori minimi e massimi  tra  cui  deve  essere  compresa, in regime di funzionamento permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della Rete;   nn. trasformazione e' un insieme di elementi della Rete costituito dal  trasformatore  e  dai  relativi  stalli,  inclusi  gli organi di sezionamento circuitale;   oo.  utente della Rete e' la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprieta', un impianto elettrico connesso alla Rete.                               Art. 3.           Predisposizione e aggiornamento degli allegati   1.  Il  Titolare  predispone,  anche  su  supporto informatico, in attuazione  delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un  formato  ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato di  consistenza  degli impianti appartenenti alla porzione della Rete recante  almeno  le  indicazioni di cui all'allegato I allo schema di convenzione  tipo  di  cui  dell'articolo  3,  comma  8,  del decreto legislativo n. 79/99.   2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:   a)  le  correnti limite di funzionamento permanente degli elementi componenti  i  collegamenti  della porzione della Rete, anche tenendo conto  dei  vincoli  derivanti  da  altri elementi della Rete facenti parte  dello  stesso  collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il  periodo  estivo,  convenzionalmente  definito dall'arco temporale intercorrente  da  ... (maggio) a ... (settembre) dell'anno solare, e per  quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente  da  ...  (ottobre) a ... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime correnti  limite  dovranno essere definite, di norma, con riferimento alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei conduttori  pari  a 75oC; temperatura ambiente di 30oC per il periodo estivo  e 10oC per il periodo invernale, velocita' del vento pari a 2 km/h;   b)  le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi componenti  i  collegamenti  in esecuzione aerea della porzione della Rete,  anche  tenendo  conto  dei vincoli derivanti da altri elementi della  Rete  facenti  parte  dello  stesso  collegamento  ovvero  dal rispetto  della  distanza  minima  del  conduttore  dal  suolo  o  da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito  dall'arco  temporale  intercorrente  da  ... (maggio) a ... (settembre)    dell'anno    solare,    e    per   quello   invernale, convenzionalmente  definito  dall'arco temporale intercorrente da ... (ottobre)  a  ... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le medesime  correnti  limite dovranno essere definite, di norma, come i valori  efficaci  massimi  di corrente che l'elemento della Rete puo' trasportare  in  maniera  continua  per un intervallo temporale di 20 minuti  primi,  a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti primi  i  valori  efficaci  della corrente effettivamente trasportata siano stati inferiori all'80% delle corrispondenti correnti limite di funzionamento permanente di cui alla precedente lettera a);   c)  i  vincoli  di  funzionamento derivanti da obblighi normativi, anche  nel  caso  in  cui tali vincoli non risultino piu' restrittivi delle  correnti  limite  di  cui  alle precedenti lettere a) e b), ad esempio  i  vincoli  sulla corrente legati al rispetto dei livelli di emissione  di  campi  elettrici,  magnetici  ed elettromagnetici. Nel definire  tali  vincoli  il  Titolare  tiene  conto  di ogni elemento tecnico,  tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate informazioni  al  Gestore  sui  fattori  che  determinano  i vincoli, nonche'   sulle   ipotesi,   i  calcoli  e  gli  eventuali  riscontri sperimentali effettuati;   d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e i  vincoli  derivanti  da  obblighi normativi, relativi agli elementi costituenti  le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della Rete  con  riferimento  ai dati di targa e, solo in casi particolari, alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d'esercizio ovvero a test ad hoc secondo lo stato d'usura;   e)  le  tensioni  limite  di  funzionamento  degli  elementi della porzione  della  Rete,  anche  tenendo conto dei vincoli derivanti da altri   elementi   della   Rete   parte  dello  stesso  collegamento, trasformazione o smistamento;   f) i parametri S in base 0il di cui al successivo articolo 24, che caratterizzano  le  funzionalita'  di  ciascun elemento della Rete al momento  della  stipula della presente convenzione o dell'inserimento del  medesimo  nello  stato  di  consistenza  allegato  alla presente convenzione  in  relazione  alle  correnti  e  tensioni  limite ed ai vincoli di cui alle precedenti lettere;   g)  le funzionalita' dell'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete.   3.   I   documenti   predisposti  a  norma  dei  precedenti  commi costituiscono allegato alla presente convenzione (allegato n. 1).   4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico e secondo un  formato  ed un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco delle  caratteristiche  tecniche  degli  impianti  appartenenti  alla porzione della Rete recante almeno le indicazioni di cui all'allegato II  allo  schema  di convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del presente  comma  costituiscono  allegato  alla  presente  convenzione (allegato n. 2).   5. I contratti di servizio di cui alla precedente premessa g) sono stipulati  dal  Gestore  e  dai  soggetti  esercenti  le  parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di   cui   all'articolo   3,   comma  5,  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  25 giugno 1999, funzionali  alla  rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione  di  Rete  del  Titolare, conformemente ad un contratto-tipo predisposto  dal  Gestore ed approvato dall'Autorita' contenente, per quanto  applicabile,  la  disciplina  della  presente  convenzione ad eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione, ai soggetti medesimi,   della   componente   fissa  del  canone  annuale  di  cui all'articolo  16  della presente convenzione. Copia di tali contratti di servizio e' allegata alla presente convenzione (allegato n. 3).   6.  Il  Titolare  predispone  un  elenco,  allegato  alla presente convenzione  (allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della porzione  della  Rete, che ne condividano le infrastrutture e che non siano totalmente destinati al servizio elettrico.   7.  Qualora  il  Titolare,  ai  fini  della corretta conduzione ed esercizio della porzione della Rete, si avvalga di soggetti terzi che hanno   la   disponibilita'  dell'impiantistica  necessaria  mediante appositi  accordi, copia di tali accordi viene allegata alla presente convenzione (allegato n. 5).   8.  Sono  allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6):   a)  gli  accordi  che  il  Gestore  eventualmente  concluda con il Titolare  al  fine  di  rendere  possibile  l'attuazione da parte del Gestore  medesimo  di  comandi  diretti sugli impianti della porzione della Rete;   b)  gli  accordi  che  il  Gestore  eventualmente  concluda con il Titolare  relativi  alle  consegne  autonome  e  ai  criteri  per  la determinazione   delle  priorita'  per  il  pronto  intervento  sugli impianti della porzione della Rete.   9. I valori delle componenti annuali fisse fi di cui al successivo articolo 16, comma 5, per gli elementi della porzione della Rete sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 7).   10.   I   valori   dei  parametri  tecnici  ed  economici  per  la determinazione  delle  componenti A e P di cui ai successivi articoli 16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (allegato n. 8).   11. (eventualmente) e' allegato in copia alla presente convenzione (allegato  n.  9)  il  contratto in forza del quale il Titolare ha la disponibilita' della porzione della Rete.   12.  L'aggiornamento  degli  allegati alla presente convenzione e' effettuato   con  atto  congiunto  tra  Gestore  e  Titolare,  previa comunicazione   della  variazione  intervenuta,  resa  da  parte  del soggetto che ne ha diretta conoscenza.   13.  Il  Gestore  conserva  la  presente  convenzione e i relativi allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti effettuati  ai  sensi  del  precedente  comma  12,  predisponendone e conservandone  copia  su supporto informatico. Agli originali ed alla copia ha accesso l'Autorita'.                               Art. 4.               Trasferimento della proprieta' o della              disponibilita' della porzione della Rete   1.  Qualora  sia  ceduta, in tutto o in parte, la proprieta' della porzione  della  Rete,  con  conservazione della disponibilita' della medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di cessione  al  Gestore  al  fine dell'aggiornamento dell'allegato n. 9 alla presente convenzione.   2.  In  caso di cessione della disponibilita' della porzione della Rete  trovano applicazione i principi generali in materia di cessione dei contratti.   3.  Il  Gestore  da'  tempestiva  informazione  all'Autorita'  del trasferimento  della proprieta' o della disponibilita' della porzione della Rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.                              Parte II Disciplina dei rapporti nell'ambito dell'attivita' di trasmissione                              Sezione I           Gestione ed esercizio della porzione della Rete                               Art. 5.      Obblighi del Gestore: gestione della porzione della Rete   1.  Il  Gestore  effettua  la  gestione  della porzione della Rete nell'ambito  delle  attivita' di trasmissione e di dispacciamento ed, in   particolare,  della  gestione  unificata  della  Rete  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/99, con le modalita'  definite  nella  concessione  relativa  alle  attivita' di trasmissione  e  dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale  di  cui  al  comma 5 del medesimo articolo e nel Codice di trasmissione  e  di  dispacciamento  previsto  all'articolo  1  della direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  del  21  gennaio  2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.   2.  Il  Gestore  definisce  gli  schemi  di rete da adottare nelle diverse  situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica al Titolare gli schemi relativi alla porzione della Rete.   3.  Il  Gestore  impartisce  al  Titolare, in forma sintetica, gli ordini  di manovra necessari per l'esercizio degli impianti. Nel caso in  cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della Rete, il Titolare  si  avvalga  di  soggetti terzi che hanno la disponibilita' dell'impiantistica  necessaria mediante appositi accordi, allegati in copia  alla  presente  convenzione  (allegato  n.  5),  tali  accordi riconoscono  al  Gestore la facolta' di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13.   4.  Il  Gestore, per il tramite di specifici contratti di servizio allegati   in  copia  alla  presente  convenzione  (allegato  n.  3), impartisce  in  forma sintetica, ai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di   cui   all'articolo   3,   comma  5,  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  25 giugno 1999, funzionali  alla  rete medesima ed all'esercizio degli impianti della porzione  di  Rete  del  Titolare,  gli  ordini  di manovra necessari all'esercizio  di  tali  impianti.  Tali contratti prevedono altresi' l'individuazione del soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13.   5. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati in  copia  alla  presente  convenzione  (allegato n. 6), puo' attuare comandi diretti sugli impianti della porzione della Rete, tra cui gli ordini di manovra degli interruttori.   6.  Il  Gestore  e  il  Titolare  definiscono  gli  accordi di cui all'articolo  3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione (allegato n. 6).   7. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:   a)  i  piani  di  taratura  delle  protezioni  e degli automatismi connessi al funzionamento della Rete;   b) i piani di riaccensione della Rete;   c) i piani di emergenza.   8. Il Gestore ha la facolta' di effettuare, direttamente o tramite propri  incaricati,  anche  congiuntamente  al Titolare, verifiche ai fini  di  accertare  la  corretta  taratura dei dispositivi di cui al precedente comma.   9. Il Gestore effettua la gestione della porzione della Rete anche con  l'obiettivo  di  preservarne  le funzionalita', quali risultanti dallo   stato   di   consistenza,   essendo  responsabile  dei  danni eventualmente  causati  agli  impianti del Titolare dalla violazione, imputabile  allo  stesso  Gestore,  delle  disposizioni in materia di correnti  e  di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente articolo  3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera c).                               Art. 6.     Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della Rete   1.   Il   Titolare,  nell'ambito  dell'attivita'  di  trasmissione dell'energia elettrica, e' responsabile dell'esercizio degli impianti compresi  nella  porzione  della  Rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore.   2.  Il  Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema:   a)  le  manovre  sugli  impianti  di  potenza, in esecuzione degli ordini  di  cui  al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;   b)  le  manovre  derivanti  da consegne autonome concordate con il Gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;   c)  le  manovre  in  condizioni  di  emergenza,  necessarie per la sicurezza fisica delle persone e degli impianti;   d)  le  manovre  per la messa fuori servizio ed in sicurezza degli impianti.   3. Il Titolare comunica al Gestore l'esito delle manovre di cui al precedente comma 2.   4.  Il  Titolare  puo' rifiutare l'esecuzione delle manovre che, a suo  giudizio,  possano  comportare  pericolo per la sicurezza fisica delle  persone  e  delle  cose;  nel caso in cui la manovra non venga eseguita,  il  Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause che ne hanno eventualmente impedito l'esecuzione.   5.   Il   Titolare   esegue  le  manovre  previste  nel  piano  di riaccensione  secondo  le procedure ivi stabilite, fermi restando gli obblighi  e  le  connesse  responsabilita'  del  Titolare  per quanto riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della Rete.   6.  Il  Titolare,  per  i  guasti che interessano singoli elementi della   Rete,  concorda  con  il  Gestore  i  tempi  medi  e  massimi intercorrenti  tra  il  rilevamento  dell'anomalia  o  del  guasto  e l'eliminazione  degli  stessi  o  comunque  la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento.   7.  Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o di  guasto  e,  nel  caso di disservizi che interessano piu' elementi della  Rete  su  zone estese della porzione della Rete, si attiva per ridurre  al  minimo  i tempi di pronto intervento e di ripristino del servizio, dando informazione degli stessi al Gestore.   8. Il Titolare effettua la taratura:   a)  dei  dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento  della  Rete,  nonche'  dei  dispositivi per i piani di emergenza, in conformita' ai valori definiti dal Gestore, comunicando al Gestore medesimo l'avvenuta effettuazione delle suddette tarature.   b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli elementi   della  propria  porzione  della  Rete,  in  modo  tale  da consentire  comunque  l'esercizio della Rete nel rispetto dei vincoli riportati nello stato di consistenza.   9.  Il  Titolare,  anche  su  richiesta del Gestore, provvede alla verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi di protezione, degli  automatismi  della  Rete  e  dei  dispositivi  per  i piani di emergenza.   10.  Il  Titolare e' responsabile dei danni causati nell'esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5, comma 9.   11.  Il  Titolare  notifica al Gestore la singola violazione delle disposizioni   in  materia  di  correnti  e  di  tensioni  limite  di funzionamento  degli  impianti  della  porzione  della Rete di cui al precedente  articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), ovvero dei vincoli  di  funzionamento  di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera  c),  entro  trenta  giorni  dal suo verificarsi e decade dal diritto  al  risarcimento  degli  eventuali  danni subiti qualora non faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denunzia.                               Art. 7.         Piani di indisponibilita' della porzione della Rete   1.  Il  Gestore  predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni anno   con  riferimento  agli  adempimenti  di  competenza  dell'anno successivo,  linee guida concernenti le indisponibilita' obiettivo di cui  all'articolo  17, comma 1, degli elementi della Rete raggruppati per  classi  omogenee,  le situazioni di funzionamento critiche della Rete  e  le  indisponibilita'  presunte  degli  elementi della stessa affinche' il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle indisponibilita'  di  cui ai successivi commi. Di tali linee guida il Titolare  tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di cui ai commi successivi.   2.  Il  Titolare  predispone  ed  inoltra  al Gestore, entro il 1o giugno   dell'anno   t,   una   proposta   di   piano  annuale  delle indisponibilita'  dei  componenti della porzione della Rete di durata complessiva   uguale  o  superiore  a  5  giorni,  classificate  come indisponibilita'  programmate, per l'anno t+1 e, solo con riferimento alle attivita' di maggiore rilevanza, per l'anno t+2.   3.  La  proposta  di piano annuale di cui al precedente comma deve contenere le seguenti informazioni:   a)  identificazione  dell'elemento  della  Rete  interessato dalla indisponibilita' e del relativo componente oggetto di manutenzione;   b) indicazione dei lavori;   c) possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilita' (indicando almeno due alternative);   d) tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per il ripristino della disponibilita' dell'elemento;   e)  eventuali  interdipendenze tra le indisponibilita' di elementi della porzione della Rete;   f)  eventuali  interdipendenze con le indisponibilita' di elementi di  porzioni  della  Rete di altri Titolari o di utenti connessi alla porzione della Rete.   4.  La  proposta  di  piano  annuale delle indisponibilita' potra' altresi'  contenere per l'anno t+1 l'elenco degli elementi della Rete con  indisponibilita'  di durata inferiore a 5 giorni piu' rilevanti, tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilita' di porzioni della Rete di altri Titolari.   5.   Il   Gestore  valuta  la  proposta  di  piano  annuale  delle indisponibilita'  di  cui  al precedente comma 2, congiuntamente alle analoghe  proposte  presentate  dagli  altri  titolari, tenendo conto delle  esigenze  degli  utenti  della  Rete,  al  fine  di assicurare adeguati    livelli    di   affidabilita',   efficienza,   sicurezza, economicita'  e  continuita'  del  servizio, eventualmente sentendo i Titolari  e  gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il  Gestore  tiene conto degli interventi di sviluppo della Rete gia' deliberati  che  comportino  indisponibilita'  dei  componenti  della porzione della Rete;   6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni anno,  il piano annuale provvisorio delle indisponibilita' della Rete relativo  alla porzione della Rete, al fine di acquisire osservazioni utili all'approvazione del piano annuale delle indisponibilita'.   7.  Entro  il  15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilita'.   8.  Il  Gestore  ha  la  facolta',  entro  il mese di febbraio, di apportare  modifiche al piano di indisponibilita' dell'anno in corso, relativamente   agli   elementi  costituenti  l'interconnessione  con l'estero,   che   si   rendano   necessarie   in   conseguenza   alla sottoscrizione di accordi internazionali.   9.  Il  Titolare  predispone ed inoltra al Gestore una proposta di piano trimestrale delle indisponibilita' entro il quindicesimo giorno dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validita' di tre mesi  decorrenti  dal primo giorno del secondo mese successivo a tale data;  tale  proposta  deve  contenere  le  informazioni  indicate al precedente comma 3.   10.  La  proposta di piano trimestrale delle indisponibilita', che conferma  o  modifica  le indisponibilita' indicate nel piano annuale anche  relative  ad  altri  trimestri, include le indisponibilita' di durata  inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilita' programmate,   nonche'  le  indisponibilita'  occasionali  di  durata superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.   11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al fine  di  assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza  e  minor  costo  del  servizio,  sentiti i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto  degli  interventi  di  sviluppo della Rete gia' deliberati che comportino indisponibilita' dei componenti della porzione della Rete.   12.  Entro  il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilita'.   13.  Il  Titolare  predispone settimanalmente e inoltra al Gestore una  proposta  di  piano  operativo  mensile  entro  le ore 14:00 del lunedi'  della  settimana  in  corso n, per la settimana n+1 e per le successive   tre   settimane;   tale   proposta   deve  contenere  le informazioni di cui al precedente comma 3.   14.  La  proposta  di piano operativo mensile di cui al precedente comma  13  conferma o modifica le indisponibilita' previste nel piano trimestrale e comprende oltre alle indisponibilita' programmate anche le  indisponibilita'  connesse ad esigenze derivanti da interventi di manutenzione occasionale differibile.   15.  Il  Gestore  valuta le proposte di piano operativo mensile di cui  al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilita',  efficienza, sicurezza, economicita' e continuita' del servizio.   16.  Entro  il  giovedi'  della  settimana n, il Gestore approva e rende  noto  al  Titolare  il  piano  operativo  mensile,  rendendolo vincolante limitatamente alla settimana n+1.   17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette al  Titolare  il  piano  operativo per il giorno successivo, relativo alle  indisponibilita'  della  porzione della Rete gia' deliberate ed eventualmente  modificate  per le esigenze di cui ai successivi commi 18 e 20.   18.  Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell'insorgere di  una  necessita'  di  manutenzione  occasionale  ritenuta  da esso indifferibile  che  potrebbe  anche determinare la modifica dei piani gia' deliberati.   19.  Il  Gestore,  sulla  base  delle  necessita' di interventi di manutenzione  occasionale  indifferibile  di cui al precedente comma, accorda  al  Titolare  medesimo  l'indisponibilita'  entro il termine massimo    da    questi   indicato   e,   ove   necessario,   vengono conseguentemente modificati i piani gia' deliberati.   20.  Per  limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano esigenze  di  sicurezza  del  sistema elettrico nazionale o eventi di carattere  eccezionale (calamita' naturali, atti terroristici, eventi bellici),  puo'  disporre in qualunque momento variazioni ai piani di indisponibilita',   comunicandole   al   Titolare.  Tali  variazioni, opportunamente  motivate,  devono  essere  comunicate per conoscenza, unitamente ai piani di indisponibilita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'.                             Sezione II                     Manutenzione degli impianti                               Art. 8.                        Obblighi del Gestore   1.  Il  Gestore  decide  gli interventi di manutenzione sulla base della  proposta  di  piano  annuale  di  manutenzione  elaborata  dal Titolare  di  cui  al  successivo  articolo 9, comma 1, unitamente al piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente articolo 7.   2. In caso di disfunzioni il Gestore puo':   a)  svolgere  gli  accertamenti  finalizzati  a  verificare che la manutenzione  sia  stata effettuata secondo le procedure definite nel manuale  di  cui  al  successivo  articolo  9, comma 3, eventualmente consultando la documentazione individuata al medesimo articolo 9;   b)  richiedere  l'allineamento  ai  migliori standard dei tempi di disponibilita' degli impianti.   3. Il Gestore altresi':   a)  elabora  analisi  statistiche  relative  alle indisponibilita' degli   impianti,   alle  perturbazioni  di  rete,  ai  guasti  e  al funzionamento delle protezioni di rete;   b)   elabora,   in  collaborazione  con  il  Titolare,  indici  di correlazione  tra  la  manutenzione e il funzionamento della porzione della  Rete  al  fine  di  valutare  l'efficacia  della  manutenzione medesima.                               Art. 9.                        Obblighi del Titolare   1.  Il  Titolare  predispone  annualmente  una  proposta  di piano annuale  di  manutenzione  e  la  inoltra  al Gestore unitamente alla proposta di piano annuale delle indisponibilita' di cui al precedente articolo   7.  Il  piano  di  manutenzione  contiene  la  descrizione sintetica,   con   l'indicazione   dei  tempi  di  esecuzione,  degli interventi  di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sui componenti della porzione della Rete comportanti indisponibilita' o disponibilita' parziale degli impianti.   2.   Il  Titolare  da'  comunicazione  al  Gestore  mediante  nota informativa  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  che  non comportano indisponibilita' o disponibilita' parziale degli impianti.   3.  Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la conformita'  delle attivita' di manutenzione e di verifica effettuate sugli  impianti  con  gli  obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le procedure  e  gli obiettivi relativi alle attivita' di manutenzione e verifica sugli impianti.   4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati, ivi  inclusi  le  verifiche ed i collaudi eseguiti sugli impianti, su schede  di  manutenzione  e di collaudo degli impianti inserite in un archivio  presso l'impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle anomalie  eventualmente  riscontrate,  degli eventuali collaudi e, in allegato, la relativa documentazione tecnica.   5.  Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un  documento  di  sintesi  relativo  agli interventi di manutenzione effettuati  e  contenente  analisi  e  statistiche dei guasti e delle anomalie rilevate sugli impianti.                             Sezione III                 Sviluppo della porzione della Rete                              Art. 10.                        Obblighi del Gestore   1.    Il   Gestore,   quale   concessionario   dell'attivita'   di trasmissione,  assume  le  decisioni  in  materia  di  interventi  di sviluppo  della  Rete,  accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti del   Titolare   che  realizza  i  relativi  interventi  e  adotta  i provvedimenti  conseguenti,  ivi  inclusi  gli  eventuali  interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al successivo articolo 25.   2.  Nel caso in cui il Gestore individui un intervento di sviluppo tale  da  richiedere  l'affidamento  diretto  al Titolare, il Gestore invia   al  medesimo  una  richiesta  di  offerta  tecnico-economica, indicante  i  requisiti  tecnici  e  funzionali  dell'intervento,  il livello  di  dettaglio  richiesto per il progetto, nonche' il termine entro  cui  l'offerta  deve essere presentata. Entro tale termine, il Titolare   presenta  il  progetto  unitamente  all'offerta  economica formulata in termini di canone annuale, limitatamente alla componente fi di cui al successivo articolo 16, comma 5.   3.  Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente alle  specifiche  tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui al precedente comma, puo' chiedere al Titolare di formulare una nuova proposta  di  progetto, fatta salva la possibilita' per il Gestore di non  procedere all'affidamento dell'intervento di sviluppo qualora la nuova  proposta  di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla richiesta  di  offerta e di avvalersi degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 25.   4.   Qualora   il   Gestore   ritenga   le  condizioni  economiche dell'offerta   di   cui  al  precedente  comma  2  non  congrue,  con riferimento  ai  correnti  prezzi  di  mercato  e  al  canone annuale riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di quelli   interessati   dall'intervento,   la   determinazione   delle condizioni  economiche  dell'intervento sara' deferita ad un collegio di  arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.   5.  Nel  caso  degli interventi di cui all'articolo 2, lettera ll, punto  3,  proposti  dal  Titolare  il  Gestore  valuta la proposta e l'adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale conseguente variazione  dello  stato  di  consistenza relativamente agli impianti oggetto  dell'intervento,  nonche'  alle  esigenze  di continuita' ed economicita'  del  servizio  e  di  sicurezza  del sistema elettrico, eventualmente  acquisendo  dal  Titolare  ogni  elemento  utile  alla valutazione,  ivi  compreso il parere in merito della Regione e degli enti  locali  interessati,  che  e'  necessario  laddove l'intervento proposto  modifichi il tracciato della porzione di rete coinvolta. Il Gestore  puo'  rifiutare  l'intervento  proposto,  fornendo  adeguata motivazione.   6.  Gli  interventi  di cui all'articolo 2, lettera ll punto 3 non comportano adeguamenti del canone.   7. Il Titolare e' responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto  realizzato  a  seguito dell'accettazione dell'impianto oggetto   dell'intervento   di   sviluppo  da  parte  del  Gestore  e dell'aggiornamento dell'allegato n. 1 alla presente convenzione.   8.  La  disciplina  dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui  gli  impianti  oggetto  dell'intervento  vengono  accettati  dal Gestore,  e'  contenuta  in  un  apposito atto convenzionale recante, altresi',  le  disposizioni relative all'attivita' di sviluppo di cui alla   Parte  II,  sezione  III,  e  alla  Parte  IV  della  presente convenzione.                              Art. 11.                        Obblighi del Titolare   1.  Il  Titolare  individua e propone al Gestore gli interventi di sviluppo  di  cui  all'articolo  2,  lettera ll, punto 3, indicando i tempi  e  le  modalita'  di attuazione dei medesimi, la tipologia, le esigenze   che  lo  determinano,  e  invia  al  Gestore  il  progetto dell'intervento.   2.  Il  Titolare  esegue  gli  interventi  di  sviluppo  di cui al precedente   articolo   10,   fatto   salvo  gli  interventi  di  cui all'articolo  2,  lettera  ll,  punto  3,  alle condizioni economiche convenute   con   il  Gestore  ovvero  determinate  dal  collegio  di arbitratori di cui all'articolo 10, comma 4   3.  Il  Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare agli impianti della porzione della Rete gli impianti dei soggetti che hanno diritto alla connessione alla Rete.   4.  Il  Titolare  procede  alla  realizzazione degli interventi di sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.   5.  Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti della porzione della Rete dispositivi di protezione, per l'attuazione dei  piani di emergenza e di ripristino, nonche' per la rilevazione e il miglioramento della continuita' del servizio.                             Sezione IV                      Controlli e informazioni                              Art. 12.                              Controlli   1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l'attivita' posta in essere  dal  Titolare  in  attuazione della presente convenzione e le norme che disciplinano l'esercizio di dette attivita'. Nell'esercizio delle attivita' di controllo il Gestore individua, nel caso concreto, le  modalita' piu' efficienti e compatibili con le esigenze aziendali del Titolare.   2.  Il  Gestore  controlla la Rete anche attraverso l'acquisizione continua  di  informazioni  sullo stato degli impianti della porzione della  Rete  trasmesse  in  tempo  reale dal Titolare e di ogni altra informazione ritenuta pertinente.   3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei limiti  dichiarati  dal  Titolare  nell'allegato  n.  1 alla presente convenzione per gli elementi della porzione della Rete.   4.  Le attivita' di controllo sono svolte, secondo le disposizioni di  cui  agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti, accessi,  ovvero  sulla  base  degli elementi conoscitivi rinvenienti dall'adempimento  di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del Titolare.                              Art. 13.       Apparati di controllo del funzionamento degli impianti   1.  Il  Titolare  trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli elementi  della  porzione  della Rete e secondo le modalita' definite dal  Gestore  medesimo,  i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni necessari  al  controllo della Rete in tempo reale in ogni condizione di  funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete e  alla  ricostruzione  dei  disservizi,  quali, ad esempio, lo stato funzionale  degli  organi di manovra e le misurazioni di tensione, di corrente e di potenza attiva e reattiva;   2.   Il   Titolare   garantisce  il  sincronismo  temporale  delle informazioni  di  cui  al  precedente  comma  per  gli elementi della porzione della Rete.   3.  Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni di  cui  al  precedente  comma  1,  conformi  agli  standard tecnici, normativi  e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del Gestore, sono installati, eserciti e manutenuti a cura del Titolare.   4. Il Gestore puo' richiedere, su alcuni nodi della porzione della Rete,  segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente  comma  1,  per  il  controllo delle caratteristiche della tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si avvale   delle   registrazioni  memorizzate  attraverso  un  apposito apparato installato e manutenuto a cura del Titolare.   5.  Il  Titolare,  su  richiesta  del  Gestore  e  sulla  base  di specifiche  tecniche  dallo  stesso  definite, installa, manutiene ed esercisce gruppi di misura dell'energia elettrica e di misurazione di altre  caratteristiche  della  tensione  sulla porzione della Rete. I relativi  costi  sostenuti  dal  Titolare  vengono  riconosciuti  dal Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.   6.  Il  Gestore  ha  la  facolta'  di  effettuare o far effettuare verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai fini di accertarne la precisione e l'affidabilita'.                              Art. 14.             Obblighi di informazione e di registrazione   1.  I  flussi  informativi  tra  Gestore  e Titolare consentono il coordinamento  tra le rispettive attivita'; in particolare consentono il coordinamento di:   a) interventi che comportano la indisponibilita' di elementi della Rete;   b)   interventi  che  comportano  la  disponibilita'  parziale  di elementi della Rete;   c)  interventi  che,  pur  non  comportando la indisponibilita' di elementi  della  Rete, possono costituire vincolo alla gestione della rete  medesima.  Gli  interventi  di questo tipo comprendono i lavori sotto  tensione  e gli interventi sul sistema di comando, controllo e protezione di stazione.   2.   Il  Titolare  comunica  al  Gestore,  nel  piu'  breve  tempo possibile, ogni informazione riguardante la porzione della Rete utile per  la  gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel piu'  breve  tempo  possibile  ogni  informazione riguardante la Rete utile  all'esercizio  degli  impianti  della  porzione della Rete. Lo scambio  delle  informazioni  tra  Gestore e Titolare avviene secondo modalita'  definite  dal  Gestore  e comunque deve essere tempestivo, avuto  riguardo  alle  attivita'  di gestione e di esercizio, in ogni condizione  di rete. Il Titolare e il Gestore sono tenuti a mantenere il  segreto  sulle  informazioni  commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie attivita'.   3.  Il  Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i valori  effettivi  di  corrente  e  di  tensione sugli elementi della porzione  della  Rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e controllo  della  rete.  I  registri  di  cui  al presente comma sono conservati per almeno un anno.   4.  Al fine di consentire al Gestore l'elaborazione di statistiche sulle  perturbazioni  di  rete  e la ricostruzione della dinamica dei disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:   a)  avviamenti  e interventi, con i relativi tempi di attivazione, delle   protezioni   della   Rete   (ad   esempio  distanziometriche, differenziali,   di   mancata   apertura   interruttore,  di  massima corrente);   b) anomalie o guasti sugli impianti;   c)   intervento  dei  dispositivi  automatici  di  ripristino  del servizio;   d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti della Rete;   e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante i guasti;   f)  registrazioni  dell'eventuale  localizzatore  di  guasto,  ove esistente.   5.  Le  informazioni  di  cui  al  precedente  comma,  fornite dal Titolare  a  seguito  di disservizi, oppure su richiesta del Gestore, sono  trasmesse,  entro  un tempo massimo concordato tra le parti, su supporto informatico o cartaceo.                              Art. 15.                 Richieste di informazioni e accessi   1.  Per  le  finalita' di cui al precedente articolo 12 il Gestore pue'  richiedere  al  Titolare  la  comunicazione  di dati e notizie, ovvero  l'invio  di specifici documenti, entro termini da definire in ragione  della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire un congruo preavviso.   2.  Per le finalita' di cui al precedente articolo 12, nonche' per lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  di sperimentazione e di innovazione  tecnologica,  il  Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare  con  congruo preavviso, pue' accedere agli impianti facenti parte  della  porzione della Rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.   3.  Qualora  il  Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca  ne  sostiene  i costi stipulando col Titolare specifiche convenzioni.                              Parte III         Remunerazione delle attivita' e degli investimenti                              Art. 16.  Remunerazione delle attivita' e degli investimenti sugli impianti   della porzione della Rete   1. Il Gestore corrisponde al Titolare, per gli impianti di potenza e   accessori   facenti  parte  della  porzione  della  Rete  di  cui all'allegato  n.  1  alla  presente  convenzione, un canone annuale a copertura  dei  costi  delle attivita' di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.   2.  Tutti  gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della presente    convenzione,    trovano   completa   ed   onnicomprensiva remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.   3.  Alla  determinazione  del  canone annuale di cui al precedente comma 1 concorrono:   a) una componente fissa;   b)  una  componente commisurata alla disponibilita' degli elementi della  Rete  definita  dal  Gestore  con  le  modalita'  indicate  ai successivi commi 4 e 8;   c)  una  componente  di  penalita'  per  le indisponibilita' degli elementi definita dal Gestore con le modalita' indicate ai successivi commi 4 e 9.   Il canone annuale e' espresso nella seguente formula:   C = F + A - P   dove:   • C	indica il canone annuale, espresso in lire;   •  F	indica  la  componente  fissa del canone annuale, espressa in lire;   •  A	indica  la  componente  del  canone  annuale commisurata alla disponibilita', espressa in lire;   • P	indica la componente di penalita' del canone annuale, espressa in lire.   4.  Tutti gli elementi della porzione della Rete sono assoggettati alla  componente commisurata alla disponibilita' e alla componente di penalita', secondo quanto previsto al comma 6.   5. La componente fissa F del canone annuale e' pari a:   ---->   Vedere formula di pag. 22    <----   dove:   •  N  e'  il  numero  di  elementi della porzione della Rete nella disponibilita' del Titolare;   •  f  in  base i e' la componente annuale fissa, espressa in lire, relativa all'elemento della Rete i;   •  k  e'  il  coefficiente  determinato  ai  sensi  del successivo articolo 18.   6.  I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente  A  e della componente P di cui al precedente comma 3 sono aggiornati   dall'Autorita'   su  proposta  del  Gestore,  sentiti  i Titolari. I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi  omogenee  di  elementi  della  Rete, identificate dal Gestore sulla  base  di  criteri che non discriminino fra Titolari. Le classi omogenee sono costituite da elementi:   a)  che  hanno  analoghe  caratteristiche  tecniche (collegamenti, linee, stalli, trasformatori, ecc... appartenenti allo stesso livello di tensione);   che   svolgono   analoghe  funzioni  (interconnessione  tra  aree, interconnessione  con l'estero, trasporto e trasformazione di energia da centri di produzione, ecc...).   7.  I  valori  dei parametri fi , riportati in allegato n. 7, sono stati   univocamente   determinati   dal   Gestore   per   classi  di caratteristiche  tecniche  degli  elementi,  senza  tenere  conto del livello   di  utilizzazione  dei  singoli  componenti,  ed  approvati dall'Autorita'.  Tali  valori sono aggiornati dall'Autorita', sentiti il  Gestore  ed  i  Titolari, a valere dall'inizio di ciascun periodo regolatorio.  I  valori  dei  parametri  fi possono essere aggiornati durante  il  periodo  regolatorio  dall'Autorita',  su  proposta  del Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornamenti di cui al precedente comma 6.   8.   La   componente   del   canone   annuale   commisurata   alla disponibilita' A e' determinata secondo la seguente formula:   ---->   Vedere formula di pag. 23    <----   dove:   •  B  in  base  i  e' il coefficiente applicato all'elemento della Rete;   •  N  e'  il  numero  di  elementi della porzione della Rete nella disponibilita' del Titolare;   •  D in base i e' la disponibilita' effettiva, espressa in ore per anno,  registrata  a consuntivo, relativa all'elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;   • D in base rif,i e' la disponibilita' di riferimento, espressa in ore  per  anno, relativa all'elemento della Rete i e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;   • At- ed At+ rappresentano, per ciascun Titolare, la sommatoria di tutte  le  componenti  Ai  nel  caso questa risulti, rispettivamente, negativa o positiva;   •  n-  ed  n+  rappresentano  il numero di Titolari per i quali la sommatoria  di  tutte  le  componenti  Ai  risulti,  rispettivamente, negativa o positiva.   •  R  in base r e' il ricavo residuo di cui al successivo articolo 18, comma 3.   Nel  caso la componente commisurata alla disponibilita' At risulti negativa,  il  suo  valore  assoluto non pue' essere superiore al 30% della componente fissa F del canone annuale.   9. La componente di penalita' P di cui al precedente comma 3 viene calcolata con la seguente formula:   ---->   Vedere formula di pag. 24    <----   dove:   •  B1  in  base  i  e' il coefficiente di penalizzazione applicato all'elemento  della  Rete  i,  per valori di disponibilita' effettiva minori della disponibilita' minima   • D in base min,i e' la disponibilita' minima, espressa in ore per anno,  relativa  all'elemento  della  Rete  i stabilita dal Gestore e approvata dall'Autorita'.                              Art. 17.      Disponibilita' effettiva e disponibilita' di riferimento              degli elementi della porzione della Rete   1.  La disponibilita' effettiva e la disponibilita' di riferimento per  l'elemento  della  Rete  i  sono  calcolate,  applicando criteri omogenei nei due casi, con le seguenti formule:   ---->   Vedere formula di pag. 24    <----   dove:   • Nore e' il numero di ore dell'anno;   • parametri a consuntivo sono:   -   Ipc   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' previste come indisponibilita' programmate nel piano annuale o nel piano trimestrale;   -   IDTc  in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita'    previste    come   indisponibilita'   occasionali differibili nel piano trimestrale;   -   IDMc  in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita'    previste    come   indisponibilita'   occasionali differibili nel piano mensile;   -   Iic   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' occasionale indifferibile;   -   Igc   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' per guasto;   -   Ifc   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi di indisponibilita', programmata o occasionale, di durata inferiore a 5 giorni;   • parametri per variazioni dei programmi sono:   -  ANM  in  base i	che denota le ore annue complessive relative ad anticipazioni   dei   periodi   di  indisponibilita',  programmata  o occasionale,  rispetto  all'ultimo  programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;   -  CM  in  base  i	che  denota le ore annue complessive relative a posticipi dei periodi di indisponibilita', programmata o occasionale, rispetto   all'ultimo   programma   mensile   deliberato,  per  cause attribuibili al Titolare;   -  PAG  in  base  i	che denota le ore annue complessive relative a penali  per  annullamento,  da  parte  del  Gestore, dei programmi di indisponibilita' deliberati;   -  PMG  in  base  i	che denota le ore annue complessive relative a penali   per  modifica,  da  parte  del  Gestore,  dei  programmi  di indisponibilita' deliberati;   -  PAT  in  base  i	che denota le ore annue complessive relative a penali  per  annullamento,  da  parte  del Titolare, dei programmi di indisponibilita' deliberati;   -  PMT  in  base  i	che denota le ore annue complessive relative a penali  per  modifica,  da  parte  del  Titolare,  dei  programmi  di indisponibilita' deliberati;   • parametri obiettivo sono:   -   IDO   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' occasionali differibili;   -   IIO   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' indifferibili;   -   IGO   in  base  i	che  denota  le  ore  annue  complessive  di indisponibilita' per guasto;   -   IPO   in   base   i	denota   le   ore   annue  complessive  di indisponibilita' programmata;   •  K1,  K2,  K3, K4, K5, K6, K7, K8 rappresentano coefficienti che tengono  conto  della  criticita'  della  indisponibilita'  a  cui si riferiscono stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorita'.   2.  In  caso  di  guasto di elementi della porzione della Rete, le prime  72  ore vengono classificate come indisponibilita' per guasto, mentre le successive come indisponibilita' indifferibili.   3.  Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilita' nei periodi  di  tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico   nazionale  o  eventi  di  carattere  eccezionale  di  cui all'articolo  7,  comma  20,  non  vengono contabilizzate ai fini del calcolo della disponibilita' di cui al comma 1.                              Art. 18.   Modalita' di determinazione della componente                      fissa del canone annuale   L'esborso  complessivo da parte del Gestore per il pagamento della componente  fissa  dei  canoni  annuali  per  gli  impianti di cui al precedente  articolo  16,  comma  1,  nonche'  per l'indennizzo degli impianti  in  dismissione  di cui al successivo articolo 21, non pue' essere   superiore  al  ricavo  annuo  del  Gestore  destinato  dalla normativa  vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di potenza  e a quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore, e nei limiti indicati al successivo comma 2.   Al  termine  di  ciascun anno il parametro k viene determinato dal Gestore  in modo da garantire l'equilibrio tra gli esborsi dovuti per le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi degli impianti dismessi, ed i ricavi a cio' destinati, determinati ai sensi del comma precedente e nei limiti di cui sotto.   Il parametro k e' tale che:   k  =  1  nel  caso  di  elementi  di Rete oggetto di interventi di sviluppo  affidati  con procedura di confronto concorrenziale, per il numero di anni indicati dal Gestore nell'avviso di gara   ---->   Vedere formula di pag. 25    <----   dove:   •  sommatoria  di  f  in  base  i  e' la somma delle componenti fi relative a tutti gli elementi di Rete eccettuate quelle relative agli elementi  di  Rete  oggetto  di  interventi  di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;   •  sommatoria  di d in base i e' la somma delle rate di indennizzo relative a tutti gli impianti in dismissione nell'anno.   •  R*  e'  il ricavo complessivo di cui al comma 1 diminuito della somma  delle componenti fi corrisposte per gli interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale   •  Beta  e'  un  valore  maggiore  di  uno  proposto dal Gestore e approvato dall'Autorita' ogni anno.   3.  Al  termine  di  ciascun anno il Gestore determina l'eventuale ricavo residuo Rr, secondo la seguente formula:   ---->   Vedere formula di pag. 26    <----   dove:   •  R  e'  il  ricavo  complessivo  di  cui al comma 1 del presente articolo;   • Le sommatorie sono estese a tutti gli elementi della Rete.   R  in  base  r  e'  utilizzato dal Gestore per integrare, ai sensi dell'art.  16,  comma 8, la componente A del canone annuale e, per la restante  parte, ad alimentare il fondo di cui al successivo articolo 20.   4.  Per gli impianti inclusi nella Rete sulla base del decreto del Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999,   articolo  3,  comma  1,  lettera  e)  e  per  altri  impianti eventualmente  inclusi  dal  Gestore  successivamente,  e  fino  alla stipula  della  presente  convenzione, la componente fissa dei canoni annuali  di  cui  al  precedente articolo 16, comma 5, e' determinata sulla  base  di un'offerta presentata dal Titolare, ferma restando la facolta'   del   Gestore  di  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 10, comma 4.                              Art. 19.           Modalita' di corresponsione del canone annuale   1.  Nel  primo  anno  solare  di  esercizio  degli  elementi della porzione  della  Rete  oggetto  di  interventi di sviluppo e' sospesa l'applicazione  della  componente  commisurata  alla disponibilita' e delle  penalita',  qualora  tali  impianti  in  quell'anno  siano  in servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.   2.  Per gli elementi della porzione di Rete oggetto di sviluppo e' sospesa    l'applicazione    della    componente   commisurata   alla disponibilita'   e   delle   penalita'   per   tutto  il  periodo  di indisponibilita'  programmata ai fini dell'esecuzione delle attivita' di sviluppo medesime.   3.  La  componente fissa F del canone annuale di cui al precedente articolo  16,  comma  5 e' corrisposta al Titolare in rate mensili, e comunque  commisurate ai corrispondenti ricavi mensili del Gestore da conguagliare a fine anno ai sensi dell'articolo 18, comma 2.   4.  La componente commisurata alla disponibilita' A e la penalita' P  di  cui  al  precedente articolo 16 commi 8 e 9 sono corrisposte o richieste,   se   negative,   al  Titolare  annualmente  in  un'unica soluzione.                               Art. 20             Fondo di riequilibrio dei canoni della Rete   1. Il gestore versa in un apposito fondo destinato, di norma, alle finalita' di cui al successivo comma:   a) le penalita' P in base i di cui all'articolo 16, comma 9;   b)   eventuali   residui  derivanti  dalle  componenti  A  di  cui all'articolo 16, comma 8;   c)  la parte restante di R in base r di cui all'articolo 18, comma 3.   2. La disponibilita' del fondo puo' essere utilizzata dal Gestore, previa  approvazione dell'Autorita', per integrare il ricavo R di cui all'articolo 18, comma 1.                              Art. 21.   Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo   1.  Dalla  data di accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto  di  un  intervento  di  sviluppo,  il  Gestore  riconosce al Titolare  il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con procedura  di  confronto concorrenziale, in base al massimo ribasso a base  d'asta sul canone determinato dal Gestore medesimo o in sede di affidamento diretto dell'intervento di sviluppo. Nel caso di impianti che  entrano  in  esercizio  nel  corso  di un anno solare, il canone relativo  a  detto  anno  viene  adeguato  in  proporzione al periodo temporale di effettivo servizio dell'impianto.   2.  Nel  caso  in cui gli interventi di sviluppo consistano in una dismissione   di   elementi  della  Rete,  il  Gestore  riconosce  un indennizzo  determinato  con  riferimento ai valori netti di bilancio risultanti  alla  data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 1o  aprile  1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.   3.  Per gli elementi della porzione della Rete entrati in servizio successivamente  alla  data  di cui al comma 2, si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'indennizzo da riconoscere a seguito di una  eventuale  successiva  dismissione  dell'elemento della Rete, ai valori  netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio dell'elemento,  diminuito  degli  ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.   4.   L'indennizzo  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  3,  viene incrementato  in  ragione  degli  eventuali  costi  sostenuti  per la dismissione    degli    impianti,   ovvero   diminuito   in   ragione dell'eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle stesse   5.  L'indennizzo  di  cui  ai  precedenti commi 2 e 3, puo' essere rateizzato  da  parte  del  Gestore in quote annue non superiori alla componente  fissa  del canone di cui al precedente articolo 16, comma 5, relativamente all'elemento oggetto della dismissione.                              Parte IV    Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi                              Art. 22.       Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti   Nel  caso  di  guasto sugli impianti della porzione della Rete, il Titolare  trasmette  tempestivamente  al Gestore un'analisi sintetica dell'evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione dell'evento  medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo 14,  comma  4,  relative  agli  impianti  della  porzione  della Rete interessati dal disservizio.   2.  Nel  caso  di  guasto  esterno  alla  porzione  della Rete che comporti  un  disservizio  per  la  medesima,  il  Gestore  trasmette tempestivamente  al  Titolare una prima ricostruzione del disservizio nella  sua  sequenza temporale, indicando in particolare le cause che lo  hanno  determinato.  Il  Titolare  analizza  il comportamento dei propri  impianti  in  relazione alle cause del disservizio ed invia i risultati   di  tale  analisi  al  Gestore  per  gli  adempimenti  di competenza.                              Art. 23.                  Accertamento degli inadempimenti   1.  Il  Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi acquisiti  ai  sensi  della  Parte  II,  Sezione  IV,  della presente convenzione, controlla che il Titolare:   a)  effettui  l'esercizio  della  porzione della Rete nel rispetto degli  ordini  ricevuti  e  con  le modalita' definite ai sensi della Parte II, Sezione I della presente convenzione;   b) effettui la manutenzione della porzione della Rete nel rispetto dei  piani  annuali  di  manutenzione  o degli indici di correlazione concordati  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nella Parte II, Sezione II, della presente convenzione;   c)  esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della Rete ad esso  affidati  in  via  diretta,  in  conformita' alle specifiche di progetto definite in base alle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione III della presente convenzione.   2.  Sulla  base  delle  informazioni,  dei  dati  e  dei documenti acquisiti  nell'esercizio  dell'attivita' di cui al comma precedente, il  Gestore  contesta al Titolare l'inadempimento mediante invio, con plico  raccomandato,  di  una  lettera  di  addebito  corredata della documentazione a supporto.   3.  Il  Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera  di  addebito di cui al comma precedente, puo' presentare una memoria  recante  le proprie osservazioni in ordine all'inadempimento contestato.   4.  Decorso  il  termine di cui al comma precedente, tenendo conto delle  osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del medesimo   comma,  il  Gestore  decide  in  ordine  all'inadempimento contestato  assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi articoli 24 e 25.   5.  In  ogni  caso di inadempimento di cui al comma precedente, il Titolare  tiene  indenne  il  Gestore  dagli oneri che questi abbia a sostenere per risarcimenti o indennizzi per i danni cagionati da tali inadempimenti.   6.   Rimangono   ferme   le  competenze  dell'Autorita'  ai  sensi dell'articolo  2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.  481,  nonche'  ai sensi dell'articolo 3, comma 9, periodi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 79/1999.                              Art. 24.                              Sanzioni   1.  Il  Gestore puo' applicare una penale di importo non superiore al  10%  del canone annuale F spettante al Titolare, commisurata alla gravita' dell'inadempimento accertato, nel caso in cui il Titolare:   a)  non  adempia  agli  obblighi  in  materia  di  esercizio della porzione della Rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;   b)  non  adempia  agli  obblighi  in materia di manutenzione della porzione della Rete di cui al precedente articolo 9;   c)non  adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della  Rete  di  cui  al  precedente  articolo  11  e, nel caso degli interventi  di  sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle  disposizioni  della  Parte  II,  Sezione  III,  della presente convenzione:   -  non  renda  disponibili  nei tempi stabiliti gli elementi della Rete oggetto di tali interventi;   -   gli  elementi  della  Rete  resi  disponibili  non  rispondano pienamente alle specifiche del progetto;   d)  non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.   2.  Nel  caso  in  cui,  per  ragioni  direttamente  imputabili al Titolare,  si  renda  necessaria  per l'elemento della porzione della Rete  i  una  riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una   funzionalita'   rispetto   al  valore  del  medesimo  parametro dichiarato  nello  stato  di consistenza all'atto della stipula della presente convenzione, il Gestore puo' applicare una penale di importo non  superiore  al  10%  del  canone  annuale  F di cui al precedente articolo  16,  comma  5,  spettante  al  Titolare,  e,  in  aggiunta, applicare  un coefficiente H in base il di riduzione permanente della componente  fissa  F  in base i, di cui al medesimo articolo e comma, pari a:   ---->   Vedere formula di pag. 29    <----   dove:   •  H  in  base  il  e'  un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all'elemento della Rete i rispetto alla funzionalita' l;   •  S  in base 0il e' il parametro indicato nell'allegato n. 1 alla presente    convenzione   che   caratterizza   la   funzionalita'   l dell'elemento  della  Rete  i al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stesso allegato;   • S in base il e' il parametro che caratterizza la funzionalita' l dell'elemento  della  Rete i all'atto di aggiornamento dello stato di consistenza relativamente all'elemento medesimo.   3.  Per  ciascun  elemento  oggetto di un intervento di sviluppo i valori   dei   parametri  fi  e  S0il  sono  determinati  al  momento dell'aggiornamento  dello stato di consistenza allegato alla presente convenzione per l'inserimento dell'elemento medesimo.   4.  Le  penali  di cui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione   dall'importo   della   prima   fatturazione   successiva all'accertamento dell'inadempimento.                              Art. 25.                Interventi prescrittivi e sostitutivi   1. Nel caso di difformita' del progetto alle specifiche tecniche e al livello di dettaglio richiesti dal Gestore di cui all'articolo 10, comma 3, il Gestore puo' affidare a terzi l'esecuzione del progetto.   2.  Qualora,  nel  caso  di interventi di sviluppo affidati in via diretta  al  Titolare  ai  sensi  delle  disposizioni  del titolo II, sezione   III,   della   presente   convenzione,  sia  accertata  una difformita'  dal  progetto  delle  opere  in corso di realizzazione o realizzate,  tale che ne potrebbe risultare compromessa l'adeguatezza delle  stesse  alle  esigenze  di  sviluppo  della  Rete,  il Gestore richiede  al  Titolare,  fissando  un termine, di porre in essere gli interventi  necessari  a  rendere l'opera conforme alle specifiche di progetto  e  puo'  rifiutarsi di accettare l'opera realizzata fino al momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.   3.  Decorso  il  termine  di cui al precedente comma 2, il Gestore puo'  eseguire  a  spese  del  Titolare le prestazioni non adempiute, potendo  ricorrere,  nella  scelta  del  soggetto  cui  affidare  gli interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.   4.  Qualora  gli  inadempimenti  di cui al precedente articolo 24, comma  1,  lettera  a), siano tali da pregiudicare la sicurezza della Rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico,  il  Gestore  puo'  eseguire  tramite propri incaricati le manovre che il Titolare persista nel non effettuare.   5.  Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1, lettera   b),  il  Gestore,  previa  acquisizione  di  ogni  elemento conoscitivo  utile nell'esercizio delle facolta' ad esso riconosciute dalla Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, predispone il piano di manutenzione della porzione della Rete.   6.  Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente 24, comma 1, lettera d), con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della Rete, il Gestore  installa,  qualora  mancanti, e rende operativi gli apparati necessari   alla   rilevazione  e  trasmissione  di  tali  segnali  e misurazioni.   7.  Le  spese  sostenute  dal  Gestore  per la effettuazione degli interventi  sostitutivi  di  cui  al  presente  articolo sono poste a carico del Titolare.   8.  Gli  interventi  prescrittivi e sostitutivi di cui al presente articolo  non  sono  alternativi  rispetto  alla  applicazione  delle sanzioni di cui al precedente articolo 24.   9.   Nel   caso  in  cui  il  Titolare  compia  gravi  e  ripetuti inadempimenti  in modo tale da pregiudicare la sicurezza della Rete o da  compromettere  in  maniera  grave  il  funzionamento  del sistema elettrico,  il  Gestore  definisce un programma di interventi urgenti per  ripristinare  il  corretto  espletamento  delle  attivita' nella responsabilita'  del  Titolare  ai  sensi della presente convenzione. Qualora  alle  scadenze  fissate  in detto programma la situazione di inadempienza  di  cui  al  presente  comma  persista, il Gestore puo' affidare  le  attivita'  di  esercizio, di manutenzione e di sviluppo della  porzione  della Rete ad altro soggetto da selezionare mediante una   procedura   di  confronto  concorrenziale.  Al  Titolare  viene riconosciuto  un  corrispettivo, definito dall'Autorita', commisurato al capitale investito.                               Parte V                  Disposizioni transitorie e finali                              Art. 26.                       Clausola compromissoria   1.  Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sono deferite all'Autorita'.   2.  Fino  all'adozione  dal  regolamento previsto dall'articolo 2, comma  24,  lettera  b)  della  legge  14  novembre  1995, n. 481, le controversie  di  cui  al  precedente  comma  1,  sono deferite ad un collegio  arbitrale  composto  da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore,  uno dal Titolare ed il terzo nominato d'intesa tra le parti o,  in  caso  di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.   3.  Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente giudica secondo diritto.                              Art. 27.                      Integrazioni e modifiche   La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potra'  essere  apportata  allo  schema  di convenzione tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.                              Art. 28.                             Decorrenza   La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ....   Art. 29.   Disposizioni transitorie   1.  Entro  il  15 febbraio 2001 il Gestore trasmette all'Autorita' una  proposta  per  la determinazione dei valori dei parametri per il calcolo  delle  componenti  A  e  P di cui al precedente articolo 16, comma  3  e  del  parametro  b  di  cui  all'articolo  18,  comma  2. L'Autorita',  con  proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri, sentiti   i  soggetti  che  dispongono  di  porzioni  della  rete,  e stabilisce  il  termine a partire dal quale decorrera' l'applicazione delle medesime componenti.   2.  Le  Parti  prendono  atto che, sino a successivo provvedimento dell'Autorita',  e'  sospesa l'applicazione delle componenti A e P di cui al precedente articolo 16, comma 3.   3.  L'elenco  delle  caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 3, comma 4, dovra' essere allegato alla presente convenzione entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla data di stipula della medesima (allegato n. 2).   Entro il 31 marzo 2001, il Gestore trasmette all'Autorita', per la relativa  approvazione, una proposta di contratto-tipo per la stipula dei  contratti  di servizio di cui al precedente articolo 3, comma 5. Copia  di  tali  contratti  di  servizio  dovra' essere allegata alla presente convenzione entro il 30 giugno 2001.                              Parte VI                              Allegati   Allegato n. 1 - Stato di consistenza della porzione della Rete.   Allegato  n.  2  - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della Rete.   Allegato n. 3 - Contratti di servizio con soggetti esercenti parti di  stazioni  elettriche  non  comprese nell'ambito della Rete di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  25  giugno 1999, funzionali alla Rete medesima ed all'esercizio degli impianti del Titolare.   Allegato  n. 4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture della  porzione  della  Rete  non  totalmente  destinati  al servizio elettrico.   Allegato  n.  5  -  Accordi con soggetti terzi per la conduzione e l'esercizio della porzione della Rete.   Allegato  n.  6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne autonome.   Allegato  n.  7  -  Componenti  fisse  dei  canoni annuali per gli elementi della porzione della Rete.   Allegato   n.   8   -   Parametri  tecnici  ed  economici  per  la determinazione  delle componenti commisurata alla disponibilita' e di penalita'.   Allegato  n.  9 - Contratto di disponibilita' della porzione della Rete.  |  
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