IL RETTORE  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le Scuole di specializzazione dell'area medica;  Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli  studi  di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre  1996  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del 16 ottobre 1996;  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle  scuole  di  specializzazione  vengono operate sul preesistente statuto  emanato  ai  sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;  Visto  il  regio  decreto  30 settembre  1938, n. 1652 e successive modificazioni;  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;  Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   167   del   19 luglio  1995,  concernente modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Comitato regionale di coordinamento  della  regione  FriuliVenezia  Giulia  nella  riunione direttoriale 24 maggio 2000;  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 novembre 2000;                              Decreta:                           Articolo unico  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva                       Ordinamento degli studi                               Art. 1.  La scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  specializzazione dell'area medica.                               Art. 2.  La  scuola  ha  lo  scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.                               Art. 3.  La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.                               Art. 4.  Il corso ha durata di cinque anni.                               Art. 5.  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2   del   decreto  legislativo  502/1992  ed  il  relativo  personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella  A  e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti Aree  funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di scienze chirurgiche specialistiche.                               Art. 6.  Il  numero  massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.                     Area propedeutica generale  Obiettivi:  lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze  di  base  utili  per la pratica applicativa di genetica e biologia  dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia,  di  anatomia  ed  istologia  normale e patologica della cute,  parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.  Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.                      Area propedeutica clinica  Obiettivi:  lo  specializzando  deve  conseguire la preparazione di base   necessaria  all'esecuzione  di  un  intervento  chirurgico  in elezione  ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.  Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.                     Area clinica complementare  Obiettivi:   l'area   deve   fornire   le  conoscenze  cliniche  ed applicative integrative della chirurgia plastica.  Settori:   F10   Urologia,   F12B  Neurochirurgia,  F13C  Chirurgia maxillo-facciale,  F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia.           Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica  Obiettivi:  l'area  deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e  delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'.  Settori: F08B Chirurgia plastica.             Area disciplinare metodologie complementari  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.  Settori:  E07X  Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica. Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento professionalizzante.  Per  essere  ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di:    a) aver   frequentato   un  reparto  di  Chirurgia  generale  e/o Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;    b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:      1)  almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;      2)  almeno  120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;      3)  almeno  250  interventi  di  piccola  chirurgia  generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione, secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre sperimentazioni cliniche controllate.  Nel   regolamento   didattico   d'ateneo   verranno   eventualmente specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Trieste, 21 dicembre 2000                                                p. Il rettore: Cossar  |