Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le Scuole di specializzazione dell'area medica;
Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento della regione FriuliVenezia Giulia nella riunione direttoriale 24 maggio 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 novembre 2000;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva
Ordinamento degli studi
Art. 1.
La scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 2.
La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
Art. 3.
La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.
Art. 4.
Il corso ha durata di cinque anni.
Art. 5.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di scienze chirurgiche specialistiche.
Art. 6.
Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.
Area propedeutica generale
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.
Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.
Area propedeutica clinica
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.
Area clinica complementare
Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.
Settori: F10 Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia.
Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica
Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'.
Settori: F08B Chirurgia plastica.
Area disciplinare metodologie complementari
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.
Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di:
a) aver frequentato un reparto di Chirurgia generale e/o Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;
b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
1) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
2) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
3) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trieste, 21 dicembre 2000
p. Il rettore: Cossar
 
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