Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 413
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato da decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188, e' il seguente:
"Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria
e nazionale). - 1. In attuazione della normativa
comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi
del Ministro per le politiche agricole, i compiti di
esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari
disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la
cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle
operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e
internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione
delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
regolata sul mercato interno e alla collocazione sui
mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti
prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale
(P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica,
tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere
ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure
sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni
internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di
rilievo nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche
leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,
per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo
alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in
conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal
Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli
altri Paesi.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno
ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero
delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
prodotti agroalimentari siano destinati ad essere
assoggettati ad un regime doganale.
4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le
politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una
relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare
delle somme erogate e l'indicazione degli interventi
effettuati".



 
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unita' previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, vedasi nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del medesimo decreto
legislativo:
"Art. 7 - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato,
finalizzate anche alla gestione delle attivita'
istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge
finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per
il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento
dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle
gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere
a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del
bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad
essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese
connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme
destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche
cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero
intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi
comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello
Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le
modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli
aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli
organismi pagatori regionali".



 
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4581):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
18 aprile 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 maggio 2000, con pareri delle commissioni
la, 5a 9a e giunta affari Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 14 e 15 giugno 2000.
Relazione scritta annunciata l'11 luglio 2000 (atto n.
4581/A - relatore sen. Boco).
Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7213):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, V, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione 19 e 20 dicembre 2000.
Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 2000.
 
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