Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n. 414 |
Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 11, della citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di "film d'essai", intendendosi per tale "l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia"; Rilevato che il citato articolo 4, comma 11, attribuisce altresi' la qualifica di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia ed ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato; Considerato che occorre determinare i criteri per il riconoscimento della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi gia' previsti dalla legge, nonche' adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle innovazioni normative sopravvenute; Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova regolamentazione della materia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Film d'essai 1. La qualifica di film d'essai e' attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia. 2. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita: a) ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, nonche' ai film di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213, ancorche' non abbiano beneficiato del fondo di garanzia; b) ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuita' ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni; c) ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualita', di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema. 3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella piu' recente rilevazione statistica della Societa' italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati. 4. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica. La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive. 5. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera, anche privatamente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) soppressa". - La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, recante "Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1997, n. 33. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250. - L'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dispone: "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per "film o "opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo. 4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma. 5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione. 6. Per "film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Per "cortometraggio si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. 8. Per "film in coproduzione o "compartecipazione si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19. 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. Per "sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o pi'u schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per "sale delle comunita' ecclesiali si intendono le sale il cui nulla-osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale. 11. Per "film d'essai si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai . I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. 12. Per impresa nazionale "di produzione o "di distribuzione o "di esportazione si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio e "industria tecnica nazionale si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'. 12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana". Note all'art 1: - Per il testo dell'art. 4, commi 5 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse. - L'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 1o marzo 1994, n. 153, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55, dispone: "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia , che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale, e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. (Abrogato). 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma l, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis". - L'art. 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dispone: "Art. 9 (Premi di qualita'). - Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Tale premio sara' cosi ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'art. 6". Note all'art 2: - L'art. 45, primo comma, lettera c), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", dispone: "Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) (omissis); b) (omissis); c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni". - Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1998, n. 275.
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| Art. 2. Condizioni di ammissibilita' 1. Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera c), della legge n. 1213, di seguito definito "il premio", puo' essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di comunita' ecclesiale. 2. La qualifica di sala d'essai o di sala della comunita' ecclesiale e' riconosciuta alle sale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua adozione. 3. Sono condizioni di ammissibilita' della domanda di premio: a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena o di sala di comunita' ecclesiale; b) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai; c) nel caso di sala di comunita' ecclesiale, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). |
| Art. 3. Domande di premio 1. La domanda, redatta in duplice copia, di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, deve: a) essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per le attivita' cinematografiche - Ripartizione "b" promozione e cultura cinematografica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la quale si richiede il premio. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio; b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente, titolare dell'esercizio cinematografico; c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attivita' di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione; di essere in regola con il versamento della tassa annuale di concessione, se dovuta; b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'attivita' di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare: 1) la denominazione della sala cinematografica; 2) il numero complessivo delle giornate di programmazione; 3) l'elenco di tutti i film d'essai proiettati con l'indicazione del titolo, della data di programmazione, nonche', per le sale delle comunita' ecclesiali, della classificazione assegnata dall'autorita' religiosa competente in campo nazionale; 4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno; c) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio; d) eventuale attestazione del comune con piu' di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica. 3. Alla domanda di premio per le sale delle comunita' ecclesiali e', altresi', allegato il visto dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale di conformita' alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell'elenco, di cui al comma 2, lettera b), n. 3, oppure la relativa autocertificazione dell'esercente.
Note all'art. 3: - L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma l, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10, corretto con avviso pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1998, n. 25, che sostituisce l'art. 11, comma 3, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dispone: "3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 4. Procedimento 1. Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 3 equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, e' il dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presso il quale si puo' prendere visione degli atti del procedimento. 3. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne da' comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.
Note all'art. 4: - Gli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, dispongono: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma l resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.".
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| Art. 5. Criteri di definizione del premio 1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunita' ecclesiali, e' calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri: a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi; b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea; c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi in lingua straniera originale; d) cinque punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di 20 punti; e) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti; f) trenta punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con piu' di 150.000 abitanti; g) trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con piu' di 150.000 abitanti, che dimostra il possesso di attrezzatura tecnica predisposta per l'utilizzo della tecnologia digitale satellitare. 2. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunita' ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entita' del premio da assegnare a ciascuna sala e' determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato entro il 30 novembre antecedente al primo anno del biennio al quale esso si applica, puo' essere modificata la misura dei punteggi di cui al comma 1. |
| Art. 6. Sanzioni 1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213, il premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di effettiva corresponsione del premio fino al momento della sua restituzione. 2. Se la quota di cui al comma 1 non viene rispettata nel primo anno del biennio, per non piu' di trenta giornate di programmazione, ne e' consentito il recupero nel secondo anno.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. Disposizioni finali 1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, n. 60; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, salvo che per la erogazione del premio relativamente all'anno 2000, per la quale esso continua a trovare applicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 19
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, recante: "Individuazione delle opere filmiche alle quali possa essere riconosciuta la qualifica di "film d'essai e istituzione, per tali fini, di un apposito comitato", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, n. 60. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, recante: "Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1997, n. 33.
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