Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000 |
Accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale, in attuazione dell'art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. (Provvedimento n. 1087). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone che sono mantenute in capo allo Stato, anche avvalendosi delle aziende unita' sanitarie locali, sulla base di un accordo da definirsi in sede di conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera; Visto l'art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che, nell'ambito di quanto previsto dal suddetto art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro, di cui ai decreti del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984 e 2 maggio 1985, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti; Vista la proposta di accordo, in tema di funzioni di profilassi internazionale, trasmessa dal Ministero della sanita' il 9 ottobre 2000; Considerato che il 21 novembre 2000, in sede tecnica i rappresentanti delle regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della sanita'; Considerato che il 4 dicembre 2000 e' pervenuto dal Ministero della sanita' il testo dell'accordo definitivo, con le modifiche concordate in sede tecnica; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il seguente accordo, nei termini sottoindicati, il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: ritenuto necessario specificare analiticamente le attribuzioni di igiene pubblica, di igiene del lavoro e ambientale che sono state trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle ASL territorialmente competenti ai sensi dell'art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; ritenuto altresi' necessario individuare puntualmente le residue competenze degli organi periferici del Ministero della sanita'; Convengono quanto segue: che per "profilassi internazionale" o, come correntemente si usa oggi dire, per "sanita' transfrontaliera", si intende: "l'insieme delle attivita' e degli interventi amministrativi, anche a contenuto tecnico, messi in atto su persone, beni e mezzi che attraversano il confine nazionale al fine di assicurare: a) la tutela della salute pubblica e del singolo dall'esposizione a fattori di rischio biologici o chimici o fisici; b) la salvaguardia della salute individuale e pubblica, anche legata ai problemi emergenti con i fenomeni migratori; c) ogni altro adempimento di rilevanza sanitaria anche in attuazione di impegni internazionali"; che le competenze in ordine alle "funzioni di profilassi internazionale su merci, persone e flussi migratori" svolte dagli uffici di sanita' marittima ed aerea negli ambiti di porto, aeroporto e confine terrestre ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1985, sono le seguenti: a) visitare le navi, aeromobili e mezzi di trasporto in transito o in sosta nella circoscrizione di competenza; b) sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone sospette; c) disporre l'isolamento e il trasporto delle persone infette; d) praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie; e) prelevare campioni per esami batteriologici dei materiali sospetti e provvedere all'invio di detti materiali ad un laboratorio di sanita' pubblica; f) adottare le misure relative alla distruzione dei vettori di malattie, alla disinfezione e alla disinfestazione di navi e aeromobili; g) esercitare la sorveglianza sul rifornimento di acque potabili a bordo di natanti e aeromobili; h) esercitare la sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi dei natanti ed aeromobili adottando particolari misure per le provenienze sospette; i) disporre, in caso di decessi avvenuti a bordo o nell'ambito territoriale di competenza, gli accertamenti idonei ad accertare eventuali cause infettive; m) rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazione di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; n) vigilare sull'importazione delle merci destinate all'alimentazione umana; o) vigilare sulle importazioni di merci che richiedono accertamenti sanitari ai fini della protezione della salute pubblica, quali indumenti, piume, stracci, bende stagnate, capelli, ecc.; p) vigilare sull'importazione di specialita' medicinali, presidi sanitari, medico-chirurgici ed emoderivati; z) vigilare sull'arrivo e la partenza di sostanze radioattive, ionizzanti e di gas tossici e sostanze pericolose, nonche' vigilare sulle sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene se in dotazione di navi e aeromobili; che le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 maggio 1985, ad eccezione dei profili delle stesse relativi alla profilassi internazionale, attribuite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono le seguenti: l) rilasciare il nulla osta all'introduzione e all'estradizione di salme; q) vigilare sull'igiene ambientale; r) adottare le necessarie misure di profilassi nei confronti degli operatori aeroportuali e di confine; s) vigilare sui servizi sanitari e sugli esercizi farmaceutici che svolgono la loro attivita' nell'ambito territoriale di competenza; t) rilasciare l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento nonche' di depositi all' ingrosso di sostanze alimentari che svolgono la loro attivita' nell'ambito territoriale di competenza; u) vigilare sull'igiene degli alimenti nell'ambito del territorio di competenza; v) vigilare sullo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonche' i trattamenti di profilassi cui detto personale deve sottoporsi; z) vigilare sul deposito e l'impiego di sostanze radioattive, ionizzanti nonche' dei gas tossici e sostanze pericolose nell'espletamento di operazioni e servizi portuali e aeroportuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale e degli aeromobili in ambito aeroportuale; che lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale 2 maggio 1985, continua ad essere assicurato dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Che infine sono trasferite ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali le funzioni di tutela occupazionale, al di fuori di quelle dettate dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, non espressamente abrogato dal decreto legislativo in parola; che nell'allegata scheda tecnica, che e' parte integrante del presente accordo, sono individuati i compiti operativi trasferiti ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Roma, 6 dicembre 2000 Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani |
| Allegato SCHEDA TECNICA Compiti operativi - in tema di igiene pubblica, ambientale e del lavoro - trasferiti ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. 1. Vigilanza e controllo delle attivita' e professioni sanitarie, ivi compresa l'effettuazione di pubblicita' sanitaria; 2. Vigilanza e controllo delle acque, strutture e attrezzature in uso all'attivita' di balneazione; 3. Adozione delle misure relative alla distruzione dei vettori di malattie, alla disinfezione e alla disinfestazione nel sedime aeroportuale e portuale o sui mezzi di trasporto a terra; 4. Vigilanza e controllo sulle farmacie in collaborazione anche con altre strutture dell'A.S.L. a cio' deputate; 5. Rilascio pareri su progetti edilizi; 6. Rilascio pareri per licenza d'uso; 7. Attivita' di vigilanza in tema di igiene degli ambienti confinati presenti nel sedime portuale o aeroportuale; 8. Pareri per nulla osta inizio attivita' artigianali e/o produttive inserite nel sedime aeroportuale o portuale, nel rispetto dei regolamenti di igiene locali o dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56; 9. Vigilanza e valutazione in tema di impianti termici; 10. Vigilanza e controllo su sorgenti radioattive e apparecchiature radiogene, rimandando per le eventuali misure alle strutture dell'A.R.P.A.; 11. Vigilanza sulle apparecchiature sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rimandando per le eventuali misure alle strutture dell'A.R.P.A.; 12. Vigilanza sul deposito e impiego di gas tossici e sostanze pericolose; 13. Monitoraggio delle componenti faunistiche dell'intorno del sedime portuale o aeroportuale per evidenziare precocemente l'eventuale importazione di specie esotiche, estranee all'ambiente locale e potenzialmente nocive per uomini, piante ed animali; 14. Vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano e distribuite nel sedime interessato, dando comunicazione degli esiti al responsabile dell'ufficio di sanita' marittima ed aerea; 15. Rilascio di autorizzazioni sanitarie e successivi atti derivanti dall'attivita' di vigilanza e ispezione per gli esercizi di preparazione, produzione e distribuzione di alimenti e bevande da consumarsi nel sedime portuale o aeroportuale; 16. Vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 155/1997, anche per quanto concerne lo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari; 17. Pareri sulla escavazione di nuovi pozzi idrici anche in collaborazione con gli uffici di sanita' marittima ed aerea; 18. Attivita' di vigilanza e pareri sugli scarichi idrici derivanti dalle attivita' o strutture insediate nel sedime aeroportuale e provenienti da piste di atterraggio/decollo di velivoli; 19. Attivita' di vigilanza e pareri su emissioni atmosferiche derivanti da attivita' e strutture insediate nel sedime portuale o aeroportuale; 20. Attivita' di vigilanza e pareri su rifiuti liquidi e solidi provenienti da strutture o insediamenti insiti nel sedime portuale o aeroportuale; 21. Notifiche preliminari previste da norme di legge (ex art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 e art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994); 22. Attivita' di vigilanza e ispezione su richiesta o di iniziativa; 23. Ricezione denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali ed indagini su richiesta o di iniziativa; 24. Ricezione e tenuta registri di esposti o per patologie; 25. Rilascio deroghe ex articoli 6, 8 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56; 26. Ricezione piani di lavoro ex art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991; 27. Visite di idoneita' per apprendisti e minori di competenza del servizio pubblico; 28. Esame ricorsi avverso il parere del medico competente (ex art. 8 del decreto legislativo n. 277/1991 e art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994); 29. Verifiche impianti nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione; 30. Rilascio pareri per nuovi insediamenti produttivi; 31. Vidimazione registro infortuni. |
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