Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 gennaio 2001
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capitolo VI, relativo al credito dell'artigianato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2001, la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste delle leggi sopra citate;
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2001, nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,10 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2001
Il Ministro: Visco
 
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