IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il decreto ministeriale del 5 maggio 1997 relativo alle modificazioni all'ordinamento universitario didattico (tab. XLV/2) delle scuole di specializzazioni del settore medico; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Vista la nota del MURST del 18 settembre 2000; Visto il parere del CUN adunanza del 9 novembre 2000; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' integrato come appresso: Art. 1. Dopo l'attuale art. 786 dell'ordinamento degli studi, concernente la scuola di specializzazione in reumatologia, e' aggiunto il seguente nuovo art. 787: "Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 787. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuola di specializzazione dell'area medica. Art. 788. - La scuola ha lo scopo di fornire medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. Art. 789. - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. Art. 790. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 791. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, il dipartimento di scienze chirurgiche e anestesiologiche quale sede amministrativa, e quelle dei S.N.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.N.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 792. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 791, e' di 5 anni per un totale di 25 nei 5 anni. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifici. A. Area propedeutica: obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici; settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, (E06A fisiologia umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese. B. Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva: obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti; settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di specialita' chirurgiche correlate: obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche; settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore. D. Area di chirurgia vascolare: obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici; settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia. E. Area di chirurgia endovascolare: obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non; settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini. F. Area diagnostica: obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico; settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare. G. Area anestesiologia e valutazione critica: obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche; settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anestesiologia, F22B medicina legale. Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari: a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare:100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 20 dicembre 2000 p. Il rettore: Ferlazzo |