Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000 |
Iscrizione della denominazione "Chianti Classico" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroalimentari nazionali Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, la denominazione "Chianti Classico", riferita all'olio extravergine di oliva, e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta "Chianti Classico", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga-omnes sul territorio italiano; Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di Origine Protetta "Chianti Classico", registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Chianti Classico" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di Origine Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 4 dicembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegati OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL "CHIANTI CLASSICO" Denominazione di Origine Protetta (DOP) Disciplinare di produzione Art. 1. La Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'olio extravergine d'oliva del "Chianti Classico", di seguito sempre definito come olio del "Chianti Classico", e' riservata all'olio ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione ed in possesso delle caratteristiche e dei requisiti fissati nello stesso. Art. 2. L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con le olive di oliveti, iscritti all'albo costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta' "Frantoio", "Correggiolo", "Moraiolo", "Leccino", da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' di seguito elencate: Allora, Americano, Arancino, Ciliegino, Colombino, Correggiolo di Pallesse, Cuoricino, Da Cuccare, Filare, Frantoiano di Montemurlo, Ginestrino, Giogolino, Grappolo, Gremigna Tonda, Gremigno di Fauglia, Gremigno di Montecatini, Gremignolo, Gremignolo di Bolgheri, Grossaio, Grossolana, Larcianese, Lastrino, Lazzero, Lazzero della Guadalupe, Lazzero di Prata, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell'Impruneta, Madremignola, Mansino, Maremmano, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Mignolo Cerretano, Morcaio, Morchiaio, Morcone, Morello a Punta, Martellino, Olivastra di Populonia, Olivastra di Suvereto, Olivastra Seggianese, Olivo Bufalo, Olivo del Mulino, Olivo del Palone, Olivo di Casavecchia, Olivo di San Lorenzo, Ornellaia, Pendagliolo, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Pignolo, Piturzello, Punteruolo, Quercetano, Rama Pendula, Razzaio, Razzo, Rosino, Rossellino, Rossellino Cerretano, Rossello, Salcino, S. Francesco, S. Lazzero, Santa Caterina, Scarlinese, Selvatica Tardiva, Tondello, Trillo. Art. 3. La zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed, in parte Barberino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino "Chianti Classico", gia' descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932, cosi' delimitata in cartografia: "Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, ranggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morrocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona. Art. 4. La coltivazione dell'olivo in questa zona e' compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5Co e 15o, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico", gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio del "Chianti Classico", solo a partire dal terzo anno dalla piantagione. Art. 5. La produzione di olio non puo' superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densita' di almeno 200 piante. Per gli impianti con densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25 chilogrammi a pianta. Art. 6. L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le piu' adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno. Art. 7. Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non piu' di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio puo' avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle. La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito. La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nell'art. 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo art. 8. Art. 8. L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali. Art. 9. Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, e' ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione "Chianti Classico" puo' essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art. 3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art. 6. Art. 10. L'olio, per avere il riconoscimento del "Chianti Classico" deve essere idoneo alle analisi fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento CEE n. 2568/1991 e munito dei caratteri di seguito riportati, caratteri derivanti da fattori naturali (art. 4), varietali (art. 2) e dall'opera dell'uomo (art. 5, 6, 7 e 8) del presente disciplinare: Valutazione chimica: a) acidita' (espressa in acido oleico) max. 0,5 %; b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno); c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max. 0,2; d) alto tenore di acido oleico, del 74%; e) CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm; f) tocoferoli totali maggiori di 150 ppm. Valutazione organolettica (rif. metodo COI). L'olio deve essere: di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate; con aroma netto di olio di oliva e di fruttato. In particolare la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare: a) fruttato di oliva 2-4; b) erba e/o foglia 0-3; c) amaro 1-4; d) piccante 1-3. Non e' ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto Panel per l'ammissione alla Denominazione di Origine Protetta uguale o maggiore di 7). Art. 11. I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" previsti dall'art. 10 saranno accertati all'imbottigliamento. I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto. Art. 12. E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell'anno seguente. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico". Art. 13. Ai fini del rilascio dell'idoneita', ogni partita di olio potra' essere sottoposta, su richiesta del produttore, a due sole successive analisi e valutazioni; al secondo parere negativo la partita e scartata. Art. 14. L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneita'. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato, dovra' essere sottoposto nuovamente alla prassi della campionatura. Art. 15. L'olio del "Chianti Classico" dovra' essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantita' nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia. Art. 16. Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art. 6 del presente disciplinare. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista. REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5 DOP (x) IGP () N. nazionale del fascicolo: 8 - 99 1. Autorita' competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 1-00187 Roma; telefono: 06-4819968; fax: 06-42013126. 2. Organizzazione richiedente. 2.1. Nome: Consorzio Olio Extravergine di Oliva "Terre del Chianti Classico". 2.2. Indirizzo: via Scopeti n. 155, S. Andrea in Percussina n. 1 - 50026 S. Casciano Val di Pesa (Firenze) 055/8228245. Telefono: 055/198228245. Fax: 055/198228173. 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: Olio Extra Vergine di Oliva - classe 1.5. 4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2). 4.1. Nome: "Chianti Classico". 4.2. Descrizione: l'olio extra vergine di oliva "Chianti Classico" e' prodotto con olive di oliveti iscritti all'Albo, costituiti per almeno l'80% da piante delle varieta' Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' della zona. Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti: acidita' (espressa in acido oleico) max 0,5%; numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno); estinzione all'ultravioletto K232 max 2,1 e K270 max 0,2; tenore di acido oleico del 74%; CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie deli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm; tocoferoli totali maggiori di 150 ppm. L'olio inoltre deve essere: di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate; con aroma netto di olio di oliva e di fruttato. In particolare la scheda di assaggio con Panel-test (metodo COI) deve risultare: a) fruttato di oliva: 2-4; b) erba e/o foglia: 04; c) amaro: 1-4; d) piccante: 1-3. Non e' ammesso alcun tipo e livello di difetto organolettico (voto Panel per l'ammissione alla Denominazione di Origine Protetta uguale o maggiore di 7). I requisiti dell'olio del "Chianti Classico" sopra previsti saranno determinati all'imbottigliamento. 4.3. Zona geografica: la zona di produzione dell'olio del "Chianti Classico" comprende, nelle province di Siena e Firenze, i territori amministrativi dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Greve in Chianti per l'intera superficie, Castelnuovo Berardenga, limitatamente ai territori di S. Gusme' e Vagliagli, nonche' determinate parti dei comuni di Barberino Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa. Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio di produzione del vino "Chianti Classico" gia descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano n. 209 del 9 settembre 1932. 4.4. Prova dell'origine: il territorio ha specifiche peculiarita' climatiche ed idrologiche ed e' geograficamente ben definito fin dal 1300. L'olio del "Chianti Classico" ha una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione; incrementi demografici, motivi religiosi legati a riti e cerimonie che imponevano l'uso dell'olio, e non ultimo motivi nutrizionali legati al regime alimentare delle popolazioni che vivevano tra Siena e Firenze determinarono con il passare degli anni un forte impulso alla produzione di olio di oliva, trasformando ampie zone boschive in oliveti e vigneti contribuendo alla esaltazione dello straordinario fascino del paesaggio toscano racchiuso tra le citta' di Firenze e Siena. Un riconoscimento ancora piu' specifico alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e la peculiarita' delle produzioni viticole ed olivicole della zona; una sorta di DOP "ante litteram". Nel 1819, il "trattato teorico-pratico completo sull'ulivo" di G. Tavanti elencava gia' le principali varieta' esistenti nella zona del Chianti Classico. Le pratiche colturali, le particolari condizioni pedoclimatiche della zona e le specifiche conoscenze e ricerche legate alla coltura di queste piante contribuiscono all'ottenimento di olio extravergine di ottima qualita' e dalle particolari caratteristiche. 4.5. Metodo di ottenimento: la coltivazione dell'olio in questa zona e' compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5oC e 15oC in oliveti con altitudine superiore ai 200 m s.l.m., su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell'olio del "Chianti Classico" gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non e' possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio. Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non piu' di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio puo' avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E' vietato l'uso di sacchi o balle. La conservazione nei frantoi prima della molitura deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio del prodotto conferito. La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito della zona di produzione. L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura della pasta delle olive in lavorazione non superiore a 28 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali. Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, e' ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del territorio di cui al punto 4.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di produzione. In nessun caso l'olio del "Chianti Classico" puo' essere mescolato ad altri oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area di cui al punto 4.3, o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista al 31 dicembre di ogni anno. La produzione di olio non puo' superare 650 chilogrammi per ettaro oliveti con densita' di almeno 200 piante. Per gli impianti con densita' inferiore, la produzione non puo' superare 3,25 chilogrammi a pianta. L'olio del "Chianti Classico" deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le piu' adeguate norme agronomiche. I locali ed i recipienti di stoccaggio dell'olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto. L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dall'avvenuta notifica di idoneita'. Trascorso tale periodo, l'olio per essere imbottigliato dovra' essere sottoposto nuovamente alla pratica della campionatura. E' consentito l'imbottigliamento dell'olio del "Chianti Classico" sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo al successivo mese di febbraio. L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio del "Chianti Classico". L'olio del "Chianti Classico" dovra' essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantita' nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia. 4.6. Legame: il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. La zona e' una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni tiepidi ed asciutti (prima di dicembre, poche piogge anche se ad alta intensita'), notoriamente idonei a fornire carattere e gusto all'olio; inoltre, la raccolta precoce tradizionalmente necessaria per sfuggire alle prime gelate autunnali che possono danneggiare i frutti, anche se penalizza la quantita', contribuisce a dare quel "vigore" organolettico per cui l'olio e' caratteristico. L'ambiente, nel suo insieme, e' al limite di coltivazione (isoterme 13 e 14,5), e questo influenza anche il ciclo di fruttificazione, con raccolta di frutti all'inizio della maturazione e, tradizionalmente, staccati direttamente dalla pianta; le esigenze termiche determinano anche la forma della pianta (in genere vaso aperto) e quindi anche la distribuzione del calore e della luce nella chioma. 4.7. Struttura di controllo: nome: Agroqualita' .S.r.I.; indirizzo: piazza Sallustio n. 1, 1-00187 Roma; telefono: 06-47822463. 4.8. Etichettatura: sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione "Olio Extravergine di Oliva "Chiami Classico ", seguita immediatamente dalla dicitura "Denominazione di Origine Protetta", riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. Il nome della denominazione, deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione previsia. 4.9. Disposizioni nazionali: N. CE: IT/00108/99.10.01. Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: 29 febbraio 2000. |
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