| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 15 novembre 2000 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale  per  legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  E.T.S., unita' di Pomezia. (Decreto n. 29121). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche, interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera a), e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  28  giugno  2000  presso il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa' E.T.S.  S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione   salariale,   ai   sensi   del  sopra  richiamato  art. 1-quinquies  della  legge  n.  176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a venticinque unita';  Visto  il  decreto ministeriale n. 28313 del 23 maggio 2000, con il quale  e' stato concesso il trattamento invocato in favore di ventuno unita'  per  il  periodo  28 dicembre  1999-26  giugno 2000 di cui al verbale d'accordo del 13 gennaio 2000;  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  28  giugno  2000  presso il Ministero  del lavoro e la previdenza sociale, tra la societa' E.T.S. S.r.l.  e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale  e'  stata  concordata  la proroga  del  ricorso al trattamento straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra richiamato  art.  1-quinquies  della  legge  n. 176/1998 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  per un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita';  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' E.T.S. S.r.l. - codice  ISTAT  n.  45.34.0  -  intesa  ad  ottenere  la proroga della concessione  del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000;  Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga,  in  quanto  tale,  unicamente  nei  confronti  dei  ventuno originari lavoratori occupati presso l'unita' di Pomezia (Roma) per i quali con il suddetto verbale del 13 gennaio 2000 e' stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;                              Decreta:                               Art. 1.  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1998,  n.  176,  e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa la proroga del trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  in  favore  di  ventuno lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., con sede legale in Firenze, unita' di Pomezia  (Roma)  -  codice  ISTAT  n.  45.34.0  (numero  di matricola I.N.P.S.  5115455354)  -  per  il  periodo  dal  27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000.  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 10%.  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, e' tenuto, al fine di  consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 novembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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