| Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 15 novembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  legge  n.  176/1998,  art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITEL, unita' di Agrigento, Atena Lucana (gia' Sala  Consilina),  Catania,  Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa. (Decreto n. 29117). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 6 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche, interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  a),  e  comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti  di  ammissibilita'  al  trattamento  di cui al sopracitato articolo 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;  Visti  i  verbali,  siglati in data 21 marzo 2000 e 24 maggio 2000, presso  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, tra la societa'  ITEL  S.p.a.  e  le  competenti organizzazioni sindacali di categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra richiamato  art.  1-quinquies  della  legge  n. 176/1998 e successive modificazioni   ed   integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 209 unita';  Vista  l'istanza  presentata  dalla  predetta societa' ITEL S.p.a., codice  ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000;  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 6 aprile 1998, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e'  concesso  il trattamento  straordinario di integrazione salariale in favore di 209 lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto, dipendenti  dalla ITEL S.p.a. sede legale in: San Gregorio di Catania (Catania), unita' di:    Agrigento per un numero massimo di 18 lavoratori;    Catania per un numero massimo di 60 lavoratori;    Eboli (Salerno) per un numero massimo di 7 lavoratori;    Palermo per un numero massimo di 60 lavoratori;    Ragusa per un numero massimo di 32 lavoratori;    Roma per un numero massimo di 7 lavoratori;    Atena  Lucana  (gia'  Sala  Consilina)  (Salerno),  per un numero massimo di 3 lavoratori;    Siracusa per un numero massimo di 22 lavoratori;  Codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola INPS: 2100956773-00) per il periodo dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000.  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 10%.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 novembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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