Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2000
Proroga dell'incarico al commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1999, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1999, n. 73, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione in pari data del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o luglio 1999, n. 152, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2000;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 9 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1999, con la quale il prof. Marco Vitale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato per il coordinamento e l'utilizzo dei fondi raccolti tramite la campagna umanitaria promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno" e destinati ad interventi di carattere straordinario aggiuntivi;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, rispettivamente, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, e del 30 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, con le quali il predetto commissario delegato e' stato prorogato nell'incarico fino al 30 giugno 2000;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2000, con la quale il sig. Guido Artom e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario delegato fino al 31 dicembre 2000;
Considerata l'esigenza di prevedere un ulteriore periodo di attivita' amministrativa e contabile, ai soli fini del completamento della liquidazione delle somme gia' impegnate alla data del 31 dicembre 2000 e della presentazione del conto finale;
Ritenuto opportuno, limitatamente a tali fini, procedere alla proroga dell'incarico di commissario delegato, attribuito al sig. Guido Artom con l'ordinanza del 28 luglio 2000;
D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Considerata l'esigenza di prevedere un ulteriore periodo di attivita', ai soli fini del completamento della liquidazione delle somme gia' impegnate alla data del 31 dicembre 2000 e della presentazione del conto finale, e' prorogato al 30 aprile 2001 l'incarico di commissario delegato conferito al sig. Guido Artom, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con l'ordinanza del 28 luglio 2000 citata in premessa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato e' tenuto, entro il 30 aprile 2001, alla presentazione del rendiconto relativo alle spese di funzionamento del proprio ufficio, effettuate nel periodo dal 9 aprile 1999 al 30 aprile 2001, con le modalita' previste per i funzionari delegati.
 
Art. 3.
1. Il conto finale al 31 dicembre 2000, previsto dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999, e il rendiconto, di cui al precedente art. 2, sono trasmessi, per la successiva verifica, al competente ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato Il Ministro dell'interno
Bianco
 
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