IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 7 settembre 2000 al 16 settembre 2000 nella provincia di Udine; tromba d'aria 16 settembre 2000 nella provincia di Udine; piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 nella provincia di Udine; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Udine: grandinate del 7 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone; grandinate del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di San Vito al Torre, Tapogliano; tromba d'aria del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) nel territorio dei comuni di Pocenia, Porpetto; piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) nel territorio dei comuni di Ovaro, Sauris. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |