Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 settembre 2000, n. 410
Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-97;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;
Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, ai sensi dell' articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I costi derivanti dalle attivita' attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge
comunitaria 1995-1997".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 1999". Si trascrive il testo del relativo art.
14.
1. L'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. In
attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e
all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' l'autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di
cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e'
svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da
organismi privati autorizzati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo
tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro
per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi
di controllo privati devono preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del
26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul
prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento
dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di
organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi
del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche
una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e
degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali un elenco degli organismi privati che
soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato
"Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione
geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita'
(STG).
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra
quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita'
alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei
suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti
proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando
l'organismo di controllo nella corrispondente sezione
dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso
l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome, nella cui aree geografiche
ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da
designare o gli organismi privati che devono essere
iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi
dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se
privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e
devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita'
pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per
una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE)
n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al
controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle
autorita' pubbliche designate, competenti per territorio,
tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al
controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per
territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e dalle regioni o province autonome
per le strutture ricadenti nel territorio di propria
competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
15. I Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e dette
attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle
attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di
quanto previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I Consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi
vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al
prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzati;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati
dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiun-que, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi
registrati, dai Consorzi di tutela per 1'esercizio delle
attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi
ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
del presente articolo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al
comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono
stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di
tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alle DOP, IGP e SIG negli organi
sociali dei Consorzi stessi.
18. I Consorzi regolarmente costituiti dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno
dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione.
Il decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000,
concernente "Disposizioni generali relativi ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
Il decreto interministeriale n. 61414 del 12 aprile
2000, concernente "Individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
Il comma 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali e interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "Regolamento , siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al
visto e alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 15 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 citato nelle
premesse recante disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP):
"Art. 4. - Sulla base dei criteri stabiliti nelle
premesse al presente decreto, sono individuati, nelle
filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i
prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP e ad IGP,
le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":
a) "caseifici nella filiera formaggi;
b) "produttori nella filiera ortofrutticoli e cereali
non trasformati;
c) "imprese di lavorazione nella filiera
ortofrutticola e cereali trasformati;
d) "olivicoltori nella filiera grassi (oli);
e) "allevatori e macellatori nella filiera carni
fresche;
f) "imprese di lavorazione nella filiera preparazioni
carni;
g) "preparatori nella filiera prodotti panetteria.



 
Art. 2.
1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.
2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP.
3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 concernente
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche
protette (IGP):
"Art. 3. - 1. Nell'ambito di ciascuna filiera
produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse
del presente decreto, e' determinata per ciascuna categoria
individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante
"disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle
IGP una percentuale di rappresentanza negli organi sociali
dei consorzi di tutela pari al 66%.
2. La restante percentuale di rappresentanza negli
organi sociali sara' ripartita tra le altre categorie della
corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2,
nello statuto dei consorzi di tutela.
3. L'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 61414
individua, ai fini della fissazione dei criteri di
equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e
dei trasformatori interessati alle DOP e IGP all'interno
delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono
ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito
comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:
a) filiera formaggi:
per i formaggi freschi:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - confezionatori;
per i formaggi stagionati:
a1 - allevatori produttori di latte;
a2 - caseifici;
a3 - stagionatori e/o porzionatori;
b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
b1 - agricoltori;
b2 - confezionatori;
c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
c1 - agricoltori;
c2 - imprese di lavorazione;
d) filiera grassi (oli):
d1 - olivicoltori;
d2 - molitori;
d3 - imbottigliatori;
e) filiera carni fresche:
e1 - allevatori e macellatori;
e2 - porzionatori ed elaboratori;
f) filiera preparazioni di carni:
f1 - allevatori;
f2 - macellatori;
f3 - imprese di lavorazione;
f4 - porzionatori e confezionatori;
g) filiera prodotti panetteria:
g1 - produttori materia prima;
g2 - molitori;
g3 - preparatori.



 
Art. 3.
1. I costi consortili relativi alle attivita' non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, gia' riconosciuti da autorita' nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformita' dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 settembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260



Nota all'art. 4:
- Si veda la precedente nota all'art. 3.



 
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