Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 dicembre 2000 |
Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349; Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, con il quale e' stato istituito il servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento concernente l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanato con decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' produttive e commerciali svolte da tale Amministrazione e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale si e' dato luogo all'inserimento del suddetto personale nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, affidando altresi' la gestione del medesimo, compreso quello distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2000, con il quale e' stato modificato il decreto 30 dicembre 1998, prevedendo che il personale a tale data in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' assegnato formalmente alla predetta Amministrazione, con contestuale cancellazione del medesimo dal ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito con il citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283; Tenuto conto che l'art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che, a partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso in un ruolo speciale provvisorio per essere distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali, secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita' con la riforma prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando che il piano stesso debba conformarsi a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti agli uffici che saranno soppressi ed incorporati nelle nuove strutture previste dal medesimo decreto legislativo di riforma; Tenuto conto, altresi', che il successivo comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevede che ciascun dirigente svolga il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia cui e' provvisoriamente assegnato; Considerato che fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo di una agenzia fiscale, susseguente all'approvazione del primo contratto collettivo e successivi contratti individuali direttamente con l'agenzia medesima, deve essere prevista una regolamentata gestione della fase transitoria durante la quale, da un lato, anche i dirigente ancora privi di contratto individuale siano provvisoriamente assegnati alle agenzie fiscali o alle strutture ministeriali secondo una percentuale coerente con le rispettive dimensioni complessive e numerosita' dei posti di funzione e, dall'altro, anche i dipendenti, per i quali e' in corso il procedimento di nomina a dirigente, vengono provvisoriamente assegnati alle agenzie o al Ministero, presso cui prestano servizio, in attesa della stipula del contratto individuale; Considerato che un avvio delle agenzie fiscali anticipato rispetto al termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intende rispondere all'esigenza primaria di potenziare l'azione tecnico-amministrativa di contrasto all'evasione ed all'esclusione fiscale nonche' corrispondere maggiormente alla necessita' di garantire un miglioramento del livello complessivo di efficienza, efficacia ed economicita' dell'Amministrazione finanziaria; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' che le linee di riforma delineate dal citato decreto legislativo n. 300/1999, con l'affidamento delle attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale alle agenzie fiscali, trovino celere, seppure graduale, attuazione anche prevedendo un avvio immediato delle agenzie fiscali, e, come tale, non contestuale con quello del Dipartimento per le politiche fiscali, rispetto al quale e' in corso il procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999; Rilevato, peraltro, che lo stesso art. 26 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che la trasformazione del Ministero delle finanze possa avvenire anche in piu' fasi successive; Considerato che, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, e' tecnicamente possibile l'anticipata operativita' delle agenzie fiscali attraverso una necessaria disciplina transitoria conformativa delle modalita' e dei tempi della trasformazione del vigente sistema ordinamentale del Ministero delle finanze, sulla base dell'espressa previsione contenuta nei richiamati articoli 73 e 74 del piu' volte citato decreto legislativo n. 300 del 1999; Considerato che il ruolo speciale unico provvisorio, cui sono imputate tutte le risorse umane in atto utilizzate presso l'attuale complessiva struttura del Ministero delle finanze, costituisce condizione peculiare del processo di riforma, con la conseguenza che anche il contingente di personale inserito nell'attuale ruolo unico ad esaurimento del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 283 del 1998, deve essere opportunamente inserito nel predetto ruolo speciale, ad esclusione di quello assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in forza del citato decreto ministeriale 9 novembre 2000; Tenuto conto che, nelle more dell'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali, si rende comunque necessario disciplinare le modalita' di trasferimento alle agenzie fiscali delle funzioni e delle risorse per il relativo funzionamento, nonche' taluni aspetti organizzativi di maggiore rilevanza; Ravvisata, inoltre, la necessita' ed opportunita' di razionalizzare l'assegnazione dei fondi individuati nei capitoli di spesa previsti nella legge di bilancio per il 2001, gia' attribuiti al Dipartimento per le politiche fiscali, in ragione della non contestuale attivazione dello stesso; Ribadito che, ai fini dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, e' necessaria l'approvazione del citato regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Considerato, infine, che e' stata attivata la procedura di informazione e concentrazione con le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche' a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'. |
| Art. 2. Attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli uffici centrali del Ministero delle finanze 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni statali del Ministero sono esercitate, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dalle seguenti strutture: a) ufficio del segretario generale; b) direzione generale degli affari generali e del personale; c) direzione centrale per la fiscalita' locale del dipartimento delle entrate; d) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate; e) segreterie delle commissioni tributarie; f) servizio per il controllo interno; g) servizio consultivo ed ispettivo tributario. 2. Continuano ad esercitare le attuali funzioni ed attivita' la scuola centrale tributaria, la commissione consultiva per la riscossione ed il consiglio superiore delle finanze. 3. L'ufficio del segretario generale esercita provvisoriamente anche le attivita' relative: 1) alla gestione delle convenzioni con le agenzie fiscali; 2) alla vigilanza di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 3) al trasferimento dei fondi, a vario titolo, alle agenzie fiscali. 4. La direzione generale degli affari generali e del personale esercita provvisoriamente anche le attivita' relative alla gestione del ruolo speciale provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla gestione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie. |
| Art. 3. Attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto: a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attivita' e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti; b) le attivita' e le funzioni di cui alla precedente lettera a) cessano di essere esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio; c) la titolarita' dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti e' trasferita alle agenzie fiscali. A tale fine, i direttori delle agenzie pongono in essere tutti gli ulteriori atti necessari a garantire la completa operativita' di tali trasferimenti. 2. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera c), si applicano anche alle agenzie del demanio e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso dipartimento del territorio siano trasferiti alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le attivita' e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari. |
| Art. 4. Assegnazione provvisoria dei beni 1. Con successivi decreti si provvede all'assegnazione dei beni sulla base di apposita ricognizione e di un piano di distribuzione che preveda le procedure di consegna, tenendo comunque conto del diverso regime giuridico di riferimento. |
| Art. 5. Ruolo speciale provvisorio del personale 1. Tutto il personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e' inserito, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G. 2. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/A, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia del demanio. 3. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/B, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia delle dogane. 4. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/C, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia delle entrate. 5. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/D, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia del territorio. 6. La gestione del personale di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 e' affidata alle rispettive agenzie. 7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/E, compreso quello in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, continua ad esercitare le proprie attivita' presso gli attuali uffici, fino all'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali. 8. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Dipartimento delle entrate e' inserito nella sezione 1/E dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato presso l'ufficio del segretario generale, che ne cura la relativa gestione. A tale fine il Dipartimento delle entrate mette a disposizione dell'ufficio del segretario generale le risorse necessarie. 9. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, e' inserito anch'esso nella sezione 1/C dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato per intero, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, presso l'agenzia delle entrate. Il predetto ufficio, nella fase transitoria, continua a svolgere anche le funzioni gia' attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alle dipendenze funzionali del segretario generale. 10. Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' inserito in apposita sezione, denominata 1/G, dell'elenco di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l'Ente tabacchi italiano, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000. 11. I vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non e' in corso di stipula, sono inseriti in una apposita sezione, denominata 1/F, dell'elenco di cui al comma 1, pur continuando a prestare servizio presso le strutture ministeriali ed agenziali di attuale appartenenza. Con successivi decreti, da emanare entro trenta giorni dalla data del presente decreto, si provvedera' al distacco provvisorio dei medesimi presso le singole strutture sulla base delle seguenti percentuali, calcolate sulla base del numero degli addetti e degli uffici di livello dirigenziale delle strutture di destinazione: uffici centrali: 5%; agenzia del demanio: 6%; agenzie delle entrate: 68%; agenzie del territorio: 21%. 12. I vincitori dei concorsi a centocinquantuno, centosessantadue, centosessantatre e a trentasei posti di dirigente, banditi con decreti ministeriali rispettivamente del 19 gennaio 1993, del 2 luglio 1997, del 2 luglio 1997 e del 12 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non e' in corso di stipula, sono inseriti provvisoriamente, se appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze, nelle corrispondenti sezioni dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso le strutture ministeriali ed agenziali di appartenenza, secondo la qualifica attualmente posseduta. 13. I vincitori dei concorsi a sei, sette e ventuno posti di dirigente, banditi con decreti direttoriali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, rispettivamente del 7 luglio 1997, del 7 luglio 1997 e del 2 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non e' in corso di stipula, se appartenenti al ruolo del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono inseriti provvisoriamente nella sezione 1/B dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso l'agenzia delle dogane, secondo la qualifica attualmente posseduta. 14. Per i futuri contratti individuali del personale di cui ai commi 11, 12 e 13 la direzione generale degli affari generali e del personale, per gli uffici centrali, e le agenzie fiscali, per il personale ivi distaccato, riservano almeno i seguenti contingenti di posti, calcolati sulla base delle percentuali di cui al comma 11 e tenuto conto dei contratti gia' stipulati: uffici centrali: ventidue; agenzia del demanio: quarantasei; agenzia delle dogane: trentaquattro; agenzia delle entrate: duecentocinque; agenzia del territorio: centocinquantuno. 15. Anche ai dirigenti di cui ai commi 11, 12 e 13 possono essere conferiti nella fase transitoria, incarichi di direzione di uffici, centrali o periferici, ovvero le funzioni previste dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 16. Ai dirigenti, provvisoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale, ai quali, successivamente all'approvazione del primo contratto collettivo, non venga stipulato un contratto individuale, si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Il personale inserito nel ruolo speciale e provvisoriamente distaccato presso le agenzie, che sia attualmente in servizio, a diverso titolo, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonche' presso le strutture centrali del Ministero delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed organismi equivalenti, continua a prestare servizio presso tali organismi fino a che permangano le esigenze di servizio dei predetti uffici ovvero fino alla scadenza degli incarichi svolti da tale personale. 18. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, si provvedera' in relazione al personale attualmente assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il citato decreto ministeriale 9 novembre 2000. ---------- Avvertenza: L'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto non e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sara' comunicato con atto interno al personale interessato e pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero. |
| Art. 6. Disposizione transitoria 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le agenzie fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalita' ed il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. |
| Art. 7. Riserva di successivi provvedimenti 1. Con successivi provvedimenti sono apportate al presente decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 28 dicembre 2000 Il Ministro: Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 278 |
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