| Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 28 dicembre 2000 |  
| Disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |  
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;  Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;  Vista   la   legge   29 ottobre   1991,   n.  358,  concernente  la ristrutturazione del Ministero delle finanze;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,  concernente  il  regolamento  degli  uffici e del personale del Ministero delle finanze;  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento  istitutivo  del  servizio  per  il controllo interno del Ministero delle finanze;  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, con il quale e'  stato istituito il servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  della scuola centrale  tributaria,  emanato con decreto del Ministro delle finanze del   28 settembre   2000,  n.  301,  e  successive  modificazioni  e integrazioni;  Visto   il   decreto  legislativo  9 luglio  1998,  n.  283,  e  in particolare,  l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che il personale gia'  appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  addetto  alle  attivita'  produttive  e commerciali svolte da tale Amministrazione  e'  inserito  in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze;  Visto  il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale si e' dato   luogo   all'inserimento   del  suddetto  personale  nel  ruolo provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero delle finanze, affidando altresi'   la  gestione  del  medesimo,  compreso  quello  distaccato temporaneamente  presso l'Ente tabacchi italiani, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;  Visto  il  decreto  ministeriale  9 novembre  2000, con il quale e' stato  modificato  il  decreto  30 dicembre  1998,  prevedendo che il personale  a  tale data in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei   monopoli  di  Stato  e'  assegnato  formalmente  alla  predetta Amministrazione, con contestuale cancellazione del medesimo dal ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito con il citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283;  Tenuto conto che l'art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del  1999  dispone  che, a partire dalla data fissata con decreto del Ministro  delle  finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso in un ruolo speciale provvisorio per essere distaccato presso i nuovi uffici  del  Ministero  o presso le agenzie fiscali, secondo un piano diretto  a  consentire  l'avvio delle attivita' in conformita' con la riforma  prevista  dal citato decreto legislativo, fermo restando che il piano stesso debba conformarsi a criteri di maggiore aderenza alle funzioni   ed   alle  attivita'  svolte  in  precedenza  dai  singoli dipendenti,  inclusi  quelli  appartenenti  agli  uffici  che saranno soppressi  ed incorporati nelle nuove strutture previste dal medesimo decreto legislativo di riforma;  Tenuto  conto, altresi', che il successivo comma 3 dell'art. 74 del decreto  legislativo  n.  300 del 1999, prevede che ciascun dirigente svolga il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia cui e' provvisoriamente assegnato;  Considerato  che  fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo di una agenzia fiscale, susseguente all'approvazione del primo contratto collettivo   e  successivi  contratti  individuali  direttamente  con l'agenzia  medesima,  deve essere prevista una regolamentata gestione della  fase  transitoria  durante  la  quale,  da  un  lato,  anche i dirigente    ancora    privi    di    contratto   individuale   siano provvisoriamente  assegnati  alle  agenzie  fiscali  o alle strutture ministeriali  secondo  una  percentuale  coerente  con  le rispettive dimensioni  complessive  e  numerosita'  dei  posti  di  funzione  e, dall'altro,   anche  i  dipendenti,  per  i  quali  e'  in  corso  il procedimento   di   nomina   a  dirigente,  vengono  provvisoriamente assegnati  alle agenzie o al Ministero, presso cui prestano servizio, in attesa della stipula del contratto individuale;  Considerato  che un avvio delle agenzie fiscali anticipato rispetto al termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  intende  rispondere  all'esigenza  primaria  di  potenziare l'azione   tecnico-amministrativa   di   contrasto   all'evasione  ed all'esclusione   fiscale   nonche'  corrispondere  maggiormente  alla necessita'  di  garantire un miglioramento del livello complessivo di efficienza,    efficacia    ed    economicita'   dell'Amministrazione finanziaria;  Ravvisata,   pertanto,  l'opportunita'  che  le  linee  di  riforma delineate   dal   citato   decreto   legislativo   n.  300/1999,  con l'affidamento   delle  attivita'  a  carattere  tecnico-operativo  di interesse  nazionale  alle  agenzie  fiscali, trovino celere, seppure graduale,  attuazione  anche  prevedendo  un  avvio  immediato  delle agenzie  fiscali,  e,  come  tale,  non  contestuale  con  quello del Dipartimento  per le politiche fiscali, rispetto al quale e' in corso il   procedimento   di   approvazione  e  successiva  emanazione  del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999;  Rilevato,  peraltro,  che  lo  stesso  art.  26  del citato decreto legislativo  n.  300  del  1999  prevede  che  la  trasformazione del Ministero delle finanze possa avvenire anche in piu' fasi successive;  Considerato che, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche    fiscali,    e'   tecnicamente   possibile   l'anticipata operativita'   delle   agenzie   fiscali  attraverso  una  necessaria disciplina transitoria conformativa delle modalita' e dei tempi della trasformazione  del vigente sistema ordinamentale del Ministero delle finanze, sulla base dell'espressa previsione contenuta nei richiamati articoli 73 e 74 del piu' volte citato decreto legislativo n. 300 del 1999;  Considerato  che  il  ruolo  speciale  unico  provvisorio, cui sono imputate  tutte  le risorse umane in atto utilizzate presso l'attuale complessiva   struttura  del  Ministero  delle  finanze,  costituisce condizione  peculiare del processo di riforma, con la conseguenza che anche  il  contingente di personale inserito nell'attuale ruolo unico ad  esaurimento del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 4 del citato   decreto   legislativo   n.   283   del   1998,  deve  essere opportunamente inserito nel predetto ruolo speciale, ad esclusione di quello  assegnato  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in forza del citato decreto ministeriale 9 novembre 2000;  Tenuto  conto che, nelle more dell'attivazione del dipartimento per le  politiche  fiscali,  si rende comunque necessario disciplinare le modalita'  di  trasferimento  alle  agenzie  fiscali delle funzioni e delle  risorse  per il relativo funzionamento, nonche' taluni aspetti organizzativi di maggiore rilevanza;  Ravvisata, inoltre, la necessita' ed opportunita' di razionalizzare l'assegnazione  dei  fondi individuati nei capitoli di spesa previsti nella  legge di bilancio per il 2001, gia' attribuiti al Dipartimento per   le   politiche   fiscali,  in  ragione  della  non  contestuale attivazione dello stesso;  Ribadito  che,  ai  fini  dell'attivazione  del Dipartimento per le politiche   fiscali,   e'   necessaria   l'approvazione   del  citato regolamento  di  cui  al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Considerato,   infine,  che  e'  stata  attivata  la  procedura  di informazione e concentrazione con le organizzazioni sindacali;                              Decreta:                               Art. 1.          Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali  1. A  decorrere  dal  1o gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli  articoli  dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche' a   deliberare  gli  atti  di  carattere  generale  che  regolano  il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'.  |  
|   |                                 Art. 2.           Attribuzione provvisoria di funzioni specifiche          agli uffici centrali del Ministero delle finanze  1. A  decorrere  dal 1o gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore  del  regolamento  di  cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni statali del Ministero sono esercitate, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dalle seguenti strutture:    a) ufficio del segretario generale;    b) direzione generale degli affari generali e del personale;    c) direzione  centrale  per la fiscalita' locale del dipartimento delle entrate;    d) direzione   centrale   per  gli  affari  giuridici  e  per  il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate;    e) segreterie delle commissioni tributarie;    f) servizio per il controllo interno;    g) servizio consultivo ed ispettivo tributario.  2. Continuano  ad  esercitare  le  attuali funzioni ed attivita' la scuola   centrale   tributaria,  la  commissione  consultiva  per  la riscossione ed il consiglio superiore delle finanze.  3. L'ufficio  del  segretario  generale  esercita  provvisoriamente anche le attivita' relative:    1) alla gestione delle convenzioni con le agenzie fiscali;    2) alla  vigilanza  di  cui  all'art.  60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;    3) al  trasferimento  dei  fondi,  a  vario  titolo, alle agenzie fiscali.  4. La  direzione  generale  degli  affari  generali e del personale esercita  provvisoriamente  anche le attivita' relative alla gestione del  ruolo  speciale provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla gestione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie.  |  
|   |                                 Art. 3.          Attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali  1. Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, a decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto:    a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attivita' e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti;    b) le  attivita'  e le funzioni di cui alla precedente lettera a) cessano  di  essere  esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio;    c) la  titolarita' dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza   dei  citati  dipartimenti  e'  trasferita  alle  agenzie fiscali.  A  tale  fine,  i direttori delle agenzie pongono in essere tutti   gli   ulteriori   atti  necessari  a  garantire  la  completa operativita' di tali trasferimenti.  2. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera c), si applicano  anche  alle  agenzie  del  demanio  e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione   del   soppresso   dipartimento  del  territorio  siano trasferiti  alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le  attivita'  e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.  |  
|   |                                 Art. 4.                  Assegnazione provvisoria dei beni  1. Con  successivi  decreti  si  provvede all'assegnazione dei beni sulla  base  di  apposita ricognizione e di un piano di distribuzione che  preveda  le  procedure  di  consegna, tenendo comunque conto del diverso regime giuridico di riferimento.  |  
|   |                                 Art. 5.              Ruolo speciale provvisorio del personale  1. Tutto il personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data  del  31 dicembre  2000, e' inserito, a decorrere dal 1o gennaio 2001,  nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come da accluso elenco,  facente  parte  integrante  del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G.  2. Il  personale  inserito  nell'elenco  di cui al comma 1, sezione 1/A, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia del demanio.  3. Il  personale  inserito  nell'elenco  di cui al comma 1, sezione 1/B, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia delle dogane.  4. Il  personale  inserito  nell'elenco  di cui al comma 1, sezione 1/C, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia delle entrate.  5. Il  personale  inserito  nell'elenco  di cui al comma 1, sezione 1/D, e' distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1o gennaio 2001, presso l'agenzia del territorio.  6. La gestione del personale di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 e' affidata alle rispettive agenzie.  7. Il  personale  inserito  nell'elenco  di cui al comma 1, sezione 1/E,   compreso   quello  in  servizio  presso  le  segreterie  delle commissioni  tributarie,  continua ad esercitare le proprie attivita' presso  gli attuali uffici, fino all'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali.  8. Il   personale  attualmente  in  servizio  presso  la  direzione centrale  per  la fiscalita' locale del Dipartimento delle entrate e' inserito   nella   sezione  1/E  dell'elenco  di  cui  al  comma 1  e provvisoriamente distaccato presso l'ufficio del segretario generale, che  ne  cura la relativa gestione. A tale fine il Dipartimento delle entrate  mette a disposizione dell'ufficio del segretario generale le risorse necessarie.  9. Il   personale  attualmente  in  servizio  presso  la  direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento  delle  entrate, e' inserito anch'esso nella sezione 1/C dell'elenco  di  cui  al  comma 1  e  provvisoriamente distaccato per intero,  in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali,  presso  l'agenzia delle entrate. Il predetto ufficio, nella fase   transitoria,  continua  a  svolgere  anche  le  funzioni  gia' attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali dal decreto legislativo   n.   300  del  1999,  alle  dipendenze  funzionali  del segretario generale.  10. Il  personale  del  ruolo  ad esaurimento previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' inserito in apposita  sezione,  denominata  1/G,  dell'elenco  di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e,  per  quanto  concerne  il personale attualmente distaccato presso l'Ente tabacchi italiano, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000.  11. I  vincitori  del  concorso  a  novecentonovantanove  posti  di dirigente,  bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non hanno  ancora  stipulato  il contratto individuale o il cui contratto non  e'  in  corso di stipula, sono inseriti in una apposita sezione, denominata  1/F,  dell'elenco  di  cui  al comma 1, pur continuando a prestare  servizio  presso  le strutture ministeriali ed agenziali di attuale appartenenza. Con successivi decreti, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  del presente decreto, si provvedera' al distacco provvisorio dei medesimi presso le singole strutture sulla base delle seguenti percentuali, calcolate sulla base del numero degli addetti e degli uffici di livello dirigenziale delle strutture di destinazione:    uffici centrali: 5%;    agenzia del demanio: 6%;    agenzie delle entrate: 68%;    agenzie del territorio: 21%.  12. I  vincitori dei concorsi a centocinquantuno, centosessantadue, centosessantatre  e  a  trentasei  posti  di  dirigente,  banditi con decreti   ministeriali   rispettivamente  del  19 gennaio  1993,  del 2 luglio  1997,  del  2 luglio  1997  e del 12 novembre 1998, che non hanno  ancora  stipulato  il contratto individuale o il cui contratto non  e'  in  corso  di  stipula,  sono  inseriti provvisoriamente, se appartenenti   ai   ruoli   del   Ministero   delle   finanze,  nelle corrispondenti  sezioni  dell'elenco  di  cui al comma 1 e distaccati presso  le  strutture  ministeriali  ed  agenziali  di  appartenenza, secondo la qualifica attualmente posseduta.  13. I  vincitori  dei  concorsi  a  sei,  sette  e ventuno posti di dirigente,  banditi  con  decreti direttoriali del Dipartimento delle dogane  e delle imposte indirette, rispettivamente del 7 luglio 1997, del  7 luglio  1997  e  del  2 novembre  1998,  che  non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non e' in corso di  stipula, se appartenenti al ruolo del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono inseriti provvisoriamente nella sezione 1/B dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso l'agenzia delle dogane, secondo la qualifica attualmente posseduta.  14. Per  i  futuri  contratti  individuali  del personale di cui ai commi 11,  12  e 13 la direzione generale degli affari generali e del personale,  per  gli  uffici  centrali,  e le agenzie fiscali, per il personale  ivi distaccato, riservano almeno i seguenti contingenti di posti,  calcolati  sulla  base delle percentuali di cui al comma 11 e tenuto conto dei contratti gia' stipulati:    uffici centrali: ventidue;    agenzia del demanio: quarantasei;    agenzia delle dogane: trentaquattro;    agenzia delle entrate: duecentocinque;    agenzia del territorio: centocinquantuno.  15. Anche  ai  dirigenti di cui ai commi 11, 12 e 13 possono essere conferiti  nella  fase transitoria, incarichi di direzione di uffici, centrali  o  periferici,  ovvero  le  funzioni previste dall'art. 19, comma 10,   del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni.  16. Ai  dirigenti,  provvisoriamente  distaccati  presso un'agenzia fiscale,   ai   quali,  successivamente  all'approvazione  del  primo contratto  collettivo,  non venga stipulato un contratto individuale, si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  19, comma 10, del decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni.  17. Il  personale  inserito  nel  ruolo speciale e provvisoriamente distaccato  presso  le  agenzie,  che  sia attualmente in servizio, a diverso  titolo,  presso  gli  uffici  di  diretta collaborazione del Ministro  e  dei Sottosegretari di Stato, nonche' presso le strutture centrali del Ministero delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  i  Ministeri ed organismi equivalenti, continua a prestare servizio  presso  tali organismi fino a che permangano le esigenze di servizio   dei  predetti  uffici  ovvero  fino  alla  scadenza  degli incarichi svolti da tale personale.  18. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, si provvedera' in relazione  al  personale  attualmente  assegnato  all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato con il citato decreto ministeriale 9 novembre 2000. ----------          Avvertenza: L'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto          non   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sara'          comunicato  con  atto  interno  al  personale interessato e          pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.  |  
|   |                                 Art. 6.                      Disposizione transitoria  1. Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le  agenzie  fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le  modalita'  ed  il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente   alle  strutture  dipartimentali  soppresse  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 7.                 Riserva di successivi provvedimenti  1. Con  successivi provvedimenti sono apportate al presente decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo.    Roma, 28 dicembre 2000                                               Il Ministro: Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 278  |  
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