Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 29 novembre 2000 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 1, comma 1, legge n. 56 del 26 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, in Castano Primo, unita' di Castano Primo. (Decreto n. 29167). |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto il decreto n. 16096 del 7 novembre 1994, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, con sede legale ed unita' produttiva in Castano Primo (Milano), a decorrere dal 7 febbraio 1993; Vista l'istanza di proroga del trattamento in questione, presentata dalla predetta societa' ai sensi dell'art. 1, comma l della citata legge n. 56/1994; Visto il provvedimento n. 110544 del 2 ottobre 1995, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha respinto la precitata istanza, limitatamente a quarantacinque lavoratori che sono stati posti in mobilita' nel periodo interessato, con la motivazione che l'applicazione della normativa invocata presuppone un piano di gestione delle eccedenze, da realizzarsi in corso di fruizione della proroga del trattamento CIGS, al fine di evitare, appunto, la messa in mobilita' dei lavoratori considerati eccedentari; Visto il decreto ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996, con il quale il Ministro del lavoro ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, per i lavoratori interessati dipendenti dalla sopracitata societa', ad esclusione dei quarantacinque lavoratori posti in mobilita' nel periodo interessato; Visto il ricorso al Tribunale amministrativo della regione Lombardia proposto dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio per ottenere l'annullamento del provvedimento del Ministero del lavoro n. 110544 del 2 ottobre 1995; Vista la sentenza n. 2678/1998, con la quale il Tribunale amministrativo della regione Lombardia ha annullato il sopracitato provvedimento reiattivo, ritenendo, erroneamente, applicabile, nella fattispecie, l'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 56/1994, norma transitoria, finalizzata, esclusivamente, alla concessione della proroga in questione "anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto" (decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56); Considerato che la sentenza sopracitata e' stata trasmessa all'amministrazione, dall'avvocatura distrettuale dello Stato, solo in data 20 ottobre 2000, e, quindi, quando erano ormai scaduti i termini per la proposizione dell'appello; Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, essendo la stessa, per quanto, come sopra evidenziato, erronea, ormai passata in giudicato; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, sede legale in Castano Primo (Milano), unita' in Castano Primo (Milano), e' prorogata, ai sensi dell'art. l, comma l del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994, unita' lavorative interessate: ottanta. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, e' ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. |
| Art. 3. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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