| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 20 novembre 2000, n. 407 |  
| Regolamento  recante  disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato   amministratore   del   Fondo  speciale  per  il  personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della  delega  conferita  dall'articolo  1,  comma 32, della legge 24 dicembre  1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;  Vista  la  legge  9  marzo  1989,  n.  88, recante ristrutturazione dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;  Visto  l'articolo  43  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale,  a decorrere dal 31 marzo 2000, e' soppresso il Fondo pensioni del  personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 9 luglio 1908,  n.  418,  ed  e'  istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza   sociale,   un   Fondo  speciale  al  quale  e'  iscritto obbligatoriamente,  con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.;  Visto,  in  particolare,  il  comma  4  del  predetto  articolo 43, concernente  l'istituzione  di  un  comitato amministratore del Fondo speciale  e l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, delle norme relative alla composizione ed ai compiti del comitato stesso;  Visti gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che  disciplinano  le  funzioni  dei  comitati  amministratori  delle gestioni,  fondi  e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe  funzioni  al  comitato  amministratore  del  predetto Fondo speciale;  Visto   il   decreto  interministeriale  in  data  15  giugno  2000 concernente  norme  attuative della disciplina del Fondo speciale per il  personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. emanato ai sensi dell'articolo 43, comma 7, della citata legge n. 488 del 1999;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.   366,   recante   il   regolamento  per  l'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre 2000;  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. n. 22596/1 del 23 ottobre 2000;
                               A d o t t a
  il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Comitato amministratore
    1.  Al  Fondo  speciale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23  dicembre  1999,  n.  488, sovrintende un comitato amministratore, secondo le disposizioni che seguono. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note al titolo:              - Per il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre          1999, n. 488, vedasi nelle note alle premesse.              - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,          n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede          che:              "Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro sei mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere          enti pubblici di previdenza e assistenza".              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile          1970,  n.  639 reca: "Attuazione delle deleghe conferite al          Governo  con  gli  articoli  27  e 29 della legge 30 aprile          1969,   n.   153,   concerne  revisione  degli  ordinamenti          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.              -  Il  testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999,          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2000), e' il          seguente:              "Art.  43 (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie          dello  Stato  S.p.a.). - 1. Entro novanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Fondo          pensioni   del   personale   delle  Ferrovie  dello  Stato,          istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso.          A  decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS          un   apposito   Fondo   speciale   al   quale  e'  iscritto          obbligatoriamente,  con effetto dalla stessa data, tutto il          personale  dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. Nel          predetto  Fondo  speciale  l'iscrizione di ciascun soggetto          determina  la  costituzione  di una posizione previdenziale          complessiva   conforme   all'anzianita'   assicurativa   ed          all'anzianita'  contributiva  vantata  presso  il soppresso          Fondo,  ivi  comprese  le anzianita' connesse all'eventuale          esercizio  di  facolta'  di riscatto o di ricongiunzione di          periodi assicurativi.              2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:                a) l'ammontare   delle  contribuzioni  complessive  a          carico  dei  datori di lavoro e dei lavoratori nella misura          prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;                b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti          previsti   a   copertura  degli  oneri  per  le  anzianita'          assicurative   e   le   anzianita'   contributive  connesse          all'eventuale  esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di          ricongiunzione di periodi assicurativi;                c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano          dalla  contabilita'  del  soppresso  Fondo  alla  data  del          31 dicembre 1999.              3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i          trattamenti  pensionistici  in  essere  nonche'  quelli  da          liquidare  in  favore  dei  lavoratori iscritti, secondo le          regole   previste   dalla   normativa  vigente,  presso  il          soppresso  Fondo.  Gli  eventuali  squilibri gestionali del          Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1 restano a carico del          bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma,          primo  periodo,  del  testo unico approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.              4.  Al  Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un          comitato  amministratore,  la  cui  composizione  ed  i cui          compiti  sono  determinati  con  decreto  del  Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica.              5.  Ai  fini  dello svolgimento dei compiti di gestione          del  Fondo  speciale  di  cui al comma 1, con effetto dalla          data  di  cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il          personale  della Ferrovie dello Stato S.p.a. adibito in via          esclusiva  o  prevalente  al  servizio  delle pensioni, nei          limiti  di un contingente di 250 unita' entro il termine di          due  anni.  Alla copertura della relativa spesa per l'INPS,          valutata  in  lire  20  miliardi su base annua, si provvede          attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla          Ferrovie dello Stato S.p.a. a titolo di corrispettivo per i          contratti  di  programma  in  essere  tra  il Ministero dei          trasporti  e  della  navigazione  e la Ferrovie dello Stato          S.p.a.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per  la  funzione          pubblica,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di          entrata in vigore della presente legge, vengono definite le          modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli          dell'INPS.              6.  In  sede  di  prima  applicazione i rapporti tra la          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  l'INPS e gli altri enti ed          amministrazioni   interessati  sono  regolati  da  apposite          convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.              7.  Le necessarie norme attuative del presente articolo          sono  definite  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica".              -  Gli articoli 23 e seguenti della legge 9 marzo 1989,          n.   88  (Ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale  della          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per          l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro),          concernono  la  competenza  e  la composizione dei comitati          amministratori dei fondi e casse dell'Istituto.              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il          seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministero o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".              -  L'art.  17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.          127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di          controllo), e' il seguente:              "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in          via obbligatoria:                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge          23 agosto  1988,  n. 400, nonche' per l'emanazione di testi          unici;                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al          Presidente della Repubblica;                c) sugli  schemi generali di contratti-tipo accordi e          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".          Nota all'art. 1:              -  Per  il  testo  dell'art.  43,  comma 1, della legge          23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.
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|   |                                 Art. 2.                      Composizione del comitato
    1.  Il  comitato  e'  nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' composto di dieci membri, di cui:    a)  cinque  rappresentanti  dei lavoratori del settore, designati dalle     rispettive     organizzazioni     sindacali    maggiormente rappresentative sul piano nazionale;    b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.;    c)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.  2.  Il presidente del comitato e' eletto, nella prima seduta, tra i componenti  del  comitato stesso. In caso di assenza o impossibilita' del  presidente,  le  funzioni  vicarie  sono  assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.  3.  Ai  componenti  del  comitato  amministratore e' corrisposto un gettone   di   presenza   nella   misura  prevista,  per  i  comitati amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  dell'Istituto, dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1997.  4.  Il  comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e del  personale  dell'INPS,  ivi  compreso quello della Ferrovie dello Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, comma 5,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  mediante l'azione di coordinamento   curata   dal  presidente  del  comitato,  diretta  ad assicurare  una  gestione  operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.  5.  Per  la  validita'  delle  sedute  del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono   assunte   con   il   voto  favorevole  della  maggioranza  dei partecipanti  alle  sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
                                         Nota all'art. 2:              -  Per  il  testo  dell'art.  43,  comma 5, della legge          23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.
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    1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:    a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal  Consiglio  di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere,  unitamente  ai  bilanci, al consiglio d'amministrazione per  i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;    b)  vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni,  nonche'  sull'andamento  della  gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;    c)  decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;    d)  assolvere  ogni  altro  compito  che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 20 novembre 2000                                    Il Ministro del lavoro                                  e della previdenza sociale                                             Salvi
   Il Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica              Visco
   Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000  Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244 
                                         Nota all'art. 3:              -  Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca:          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia di          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di assistenza e          previdenza".
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