Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 20 novembre 2000, n. 407 |
Regolamento recante disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; Visto l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, a decorrere dal 31 marzo 2000, e' soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, ed e' istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.; Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 43, concernente l'istituzione di un comitato amministratore del Fondo speciale e l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle norme relative alla composizione ed ai compiti del comitato stesso; Visti gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe funzioni al comitato amministratore del predetto Fondo speciale; Visto il decreto interministeriale in data 15 giugno 2000 concernente norme attuative della disciplina del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. emanato ai sensi dell'articolo 43, comma 7, della citata legge n. 488 del 1999; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. n. 22596/1 del 23 ottobre 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Comitato amministratore
1. Al Fondo speciale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sovrintende un comitato amministratore, secondo le disposizioni che seguono.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Per il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedasi nelle note alle premesse. - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 reca: "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concerne revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. - Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), e' il seguente: "Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a.). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi. 2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono: a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo; b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi; c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999. 3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato S.p.a. adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato S.p.a. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS. 6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato S.p.a., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni. 7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Gli articoli 23 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), concernono la competenza e la composizione dei comitati amministratori dei fondi e casse dell'Istituto. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministero o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Composizione del comitato
1. Il comitato e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' composto di dieci membri, di cui: a) cinque rappresentanti dei lavoratori del settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. 2. Il presidente del comitato e' eletto, nella prima seduta, tra i componenti del comitato stesso. In caso di assenza o impossibilita' del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. 3. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista, per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1997. 4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi compreso quello della Ferrovie dello Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali. 5. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Funzioni del comitato
1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; c) decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza".
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