IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Eskola Katri Liisa Veronika, nata a Tuusula (Finlandia) il 19 gennaio 1975, cittadina finlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il ri-conoscimento del titolo accademico denominato "psykologian maisterin tutkinto" rilasciato dall'Universita' di Jyvaskyla, facolta' di scienze sociali, nel dicembre del 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Considerato che la richiedente e' una professionista in Finlandia dal gennaio 2000, come dimostrato dal certificato rilasciato dall'Autorita' nazionale per gli affari legali; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Eskola Katri Liisa Veronika, nata a Tuusula (Finlandia) il 19 gennaio 1975, cittadina finlandese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale litolo abilitante per l'iscrizione al-l'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 23 dicembre 2000 Il direttore generale: Hinna Danesi |