Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 21 dicembre 2000, n. 3504
Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni.

Alle Camere di commercio, industria
artigianato ed agricoltura
Alla regione autonoma della Valle
d'Aosta - Assessorato
dell'industria, dell'artigianato e
dell'energia
Alla regione autonoma Sicilia -
Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della
pesca
Alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Presidenza
della Giunta - Segreteria Generale
- Servizio di vigilanza sugli enti
Alla regione autonoma Trentino-Alto
Adige - Ufficio di vigilanza camere
di commercio
Alla regione autonoma Sardegna -
Assessorato industria e commercio
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Ministero della giustizia -
Direzione generale affari civili
Banca d'Italia
All'ABI
Al Consiglio nazionale del
notariato
All'Unione nazionale segretari
comunali e provinciali
All'Unioncamere
All'Infocamere s.c.p.a.
All'Istituto Guglielmo Tagliacarne

1. Premessa.
In data 2 novembre 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256, il decreto 9 agosto 2000; n. 316 con cui e' stato adottato il "Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".
Le previsioni del regolamento si inseriscono nell'iter di attuazione del registro informatico dei protesti, strumento con cui si intende assicurare la completezza, l'organicita' e la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo cosi' il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.
Il registro informatico dei protesti e' destinato a sostituire la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari effettuata da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, il regolamento, emanato con la procedura prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al registro informatico con particolare riguardo:
a) alle procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
Nelle more della pubblicazione del regolamento, in data 28 agosto 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200, e' stata pubblicata la legge l8 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", la quale ha innovato la procedura di cancellazione dei protesti, modificando la legge 12 febbraio 1955, n. 77, provvedendo altresi' a variare alcuni aspetti della disciplina per la pubblicazione degli stessi.
Le modifiche legislative impongono, quindi, chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune previsioni del regolamento di recente pubblicato che erano state predisposte in vigenza della normativa da ultimo modificata. Inoltre, al punto cinque della presente circolare, vengono fornite 1e prime indicazioni applicative concordate con l'Unioncamere, fermo restando che il registro informatico sara' operativo dal 15 maggio 2001 (180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).
2. La legge 18 agosto 2000, n. 235.
Le nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari hanno introdotto innovazioni anche sulla disciplina della trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione, sulle modalita' ed i tempi della cancellazione, sull'autorita' competente a disporla, ed hanno anche specificato e maggiormente garantito il diritto alla cancellazione del soggetto protestato.
Con particolare riferimento alle previsioni che direttamente incidono sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto 9 agosto 2000, n. 316, sono da segnalare:
l'art. 1, primo comma, che, modificando l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la trasmissione, da parte dei pubblici ufficiali abilitati, dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, direttamente al presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, eliminando in tal modo la necessita' dell'invio dell'elenco al presidente del Tribunale;
l'art. 1, primo comma, che specifica la tempistica dell'invio dell'elenco, chiarendo che la trasmissione deve avvenire "il giorno successivo alla fine di ogni mese";
l'art. 1, comma 2, prevede requisiti particolari per l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari e per la pubblicazione di essi nel registro informatico. La norma chiarisce che "il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita", dati che devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e "trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480";
l'art. 3, che, inserendo un ulteriore comma all'art. 17 della legge 17 marzo 1996, n. 108, disciplina la possibilita' di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto da parte del soggetto protestato e riabilitato. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell'elenco dei protesti, in tal modo generando dubbi circa la possibilita' di cancellazione definitiva del soggetto protestato e di compatibiita' di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto protestato un "diritto all'oblio" che solamente la definitiva cancellazione puo' realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di riabilitazione sembrava non del tutto compatibile con quanto previsto nello stesso art. 17 per cui "per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto" per l'ovvia considerazione che la pubblicita' di una riabilitazione ha quale effetto indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto, mentre solamente con una vera e propria cancellazione puo' assicurarsi l'eliminazione della notizia del protesto dagli elenchi;
l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco temporale di conservazione delle notizie di ciascun protesto, sottolineando che tale conservazione puo' avvenire solo in mancanza di una cancellazione.
Da quanto sopra brevemente accennato si comprende che la legge esaminata ha apportato modifiche anche di natura sostanziale alla disciplina dei protesti cambiari, intervenendo altresi' a regolare direttamente alcuni punti che l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 demandava alla futura normativa regolamentare (modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).
Le previsioni del regolamento adottato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 devono, quindi, coordinarsi con la legge l8 agosto 2000, n. 235, alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre ottenendo invece maggior forza applicativa.
3. Il Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Per meglio comprendere come debba essere compiuto il coordinamento tra il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, e la legge 18 agosto 2000, n. 235, e' opportuno indicare in linea generale quali sono state le problematiche sottostanti alla stesura del regolamento in considerazione della disciplina della pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari vigente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e precedente alla promulgazione della stessa legge 18 agosto 2000, n. 235.
Il piu' volte citato art. 3-bis prevedeva l'istituzione del registro informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso al regolamento in esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti che dovevano essere in particolare disciplinati, e prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli della stessa legge 12 febbraio 1955, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;
a) Dovendo comunque la disciplina regolamentare rispettare le previsioni legislative vigenti, ed al fine di non apportare eccessive modificazioni al sistema in vigore, nel regolamento si inseri' un obbligo di invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; rimanendo comunque vigente la previsione di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i pubblici ufficiali abilitati avrebbero comunque dovuto redigere un duplice elenco inviandone una copia al presidente del Tribunale competente ed un'altra al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tal modo si agevolavano le operazioni di immissione dei dati nel registro informatico dei protesti dal parte dell'ente camerale che, una volta ricevuto l'elenco dal presidente del Tribunale con la relativa attestazione di conformita', avrebbe provveduto in maniera piu' rapida alla pubblicazione dello stesso tramite messa a disposizione del pubblico delle notizie gia' inserite.
Ovviamente, in considerazione di tale duplicita' di elenchi, della necessita' di apporre sugli stessi le attestazioni di conformita', e della quantita' di pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, con il relativo diverso grado di informatizzazione delle stesse, nonche' della previsione di cui allo stesso art. 3, secondo comma della legge 12 febbraio 1955, n. 77, relativa alla raccolta in fascicoli degli elenchi trasmessi, non era stato possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee degli elenchi, (come invece avverra' a regime) dandosi facolta' ai presidenti dei Tribunali interessati di autorizzare la trasmissione con i diversi strumenti previsti in via esclusiva per le camere di commercio (art. 6 del regolamento);
b) in eguale misura non poche difficolta' erano state incontrate nel coordinare le possibilita' offerte dallo strumento informatico che, a differenza del cartaceo, consente di eliminare in maniera definitiva i dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 108 del 1996 norma che, prima delle modifiche introdotte dalla legge l8 agosto 2000, n. 235, richiedeva la pubblicazione del decreto di riabilitazione senza specificare nulla circa la possibilita' di cancellare dagli elenchi dei protesti i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.
Al fine di conciliare tale previsione con il diritto del soggetto protestato a non vedere piu' inserito il suo nominativo, una volta ottenuta la riabilitazione, negli elenchi dei protesti, e nulla dicendo a riguardo la normativa vigente, si inseri' nel regolamento la previsione di una pagina elettronica delle variazioni dei dati (art. 10 del regolamento). Nella stessa sarebbero state indicate, per un periodo di quindici giorni, le variazioni apportate al registro informatico, pubblicando cosi' i decreti di riabilitazione ottenuti dai soggetti protestati e, decorso il termine per la reclamabilita', cancellando i dati degli stessi dal registro; dopo quindici giorni il nominativo del soggetto riabilitato non sarebbe piu' comparso nel registro informatico (ossia nella pagina elettronica di variazione dei dati). Tale pagina, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non e' piu' necessaria, essendo state disciplinate le modalita' di cancellazione dei dati direttamente sul registro informatico dei protesti in seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e successiva determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato;
c) con riferimento all'esigenza di "rendere univocamente identificabile il soggetto protestato" (art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480) l'art. 5 del regolamento prevedeva l'indicazione per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del "codice fiscale del soggetto indicato dalla lett. d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta e il numero di iscrizione".
La formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto 2000, n. 235, ove all'art. 1, comma 2, si richiede che l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita del soggetto protestato e che tali dati debbano essere trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico.
Secondo una prima interpretazione tale disposizione dovrebbe considerarsi integrativa di quanto previsto all'art. 71 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario": tra gli elementi che il protesto deve contenere dovranno adesso essere ricompresi anche il luogo e la data di nascita del soggetto protestato. In mancanza, prevedendosi l'obbligatoria trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe procedere alla pubblicazione del protesto non risultando adempiuta la previsione di legge. Tale interpretazione non risolverebbe comunque il problema della reperibilita' dei predetti elementi da parte di pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.
Secondo un'altra, piu' ampia, interpretazione della normativa in esame gli elementi richiesti quali requisiti del protesto dovrebbero essere intesi come requisiti "naturali" degli stessi titoli cambiari, con conseguente integrazione dei moduli prestampati predisposti dall'amministrazione finanziaria.
L'inserimento, tra i requisiti "naturali" del titolo cambiario (per le cambiali accettate e per il vaglia cambiario), della data e del luogo di nascita del soggetto nei confronti del quale va elevato il protesto tenderebbe in definitiva a garantire maggiormente il prenditore della stessa, il quale potrebbe con maggior sicurezza identificare il soggetto obbligato al pagamento del titolo, anche al fine della levata del protesto ed alla conservazione dell'azione di regresso nei confronti degli obbligati successivi.
Su quanto finora esposto sub c) si riserva di far conoscere il parere del competente Ministero della giustizia al quale e' stato inviato formale quesito;
d) sembra opportuno, infine, sottolineare che il regolamento emanato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 prevede, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 59 della legge 15 marzo 1997, l'utilizzo della firma digitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, quale strumento idoneo a garantire la sicurezza e la paternita' degli elenchi dei protesti cambiari trasmessi informaticamente e telematicamente dagli ufficiali abilitati. Di tale previsione, anche in considerazione dell'operativita' dei certificatori iscritti nell'elenco depositato presso l'Autorita' per l'Informatica nella pubblica amministrazione, si auspica l'attuazione nel piu' breve termine possibile, contribuendo la stessa alla semplificazione delle procedure di trasmissione degli elenchi ed alla loro pubblicazione sul registro informatico.
4. Chiarimenti in ordine alla congiunta operativita' della legge 18 agosto 2000, n. 235, e del decreto 9 agosto 2000, n. 316.
Per agevolare codeste camere nonche' gli operatori coinvolti nel procedimento di trasmissione e pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, di seguito si presenta un esame del regolamento recentemente pubblicato con indicazione delle modifiche derivanti dall'applicazione della legge 18 agosto 2000, n. 235, sottolineando, ove opportuno, i criteri con cui si dovranno applicare le norme in tal modo variate.

=====================================================================
|L'elencazione degli atti normativi
| presupposti deve considerarsi
|integrata con l'indicazione della
Preambolo | legge l8 agosto 2000, n. 235. =====================================================================
Art. 1 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
Art. 2 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
Art. 3 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
Art. 4 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
|Il comma deve essere integrato con
|le previsioni di cui all'art. 1
|della legge n. 235/2000. In tal
|senso deve essere considerata
|abrogata la previsione della
|redazione dell'elenco dei protesti
|su supporto cartaceo, in quanto
|non essendo più necessario l'invio
|di una copia dello stesso al
|presidente del tribunale, ed
|essendo stato modificato l'art. 3,
|della legge n. 77/1955, i pubblici
|ufficiali potranno a regime
|procedere direttamente alla
|stesura dell'elenco in forma
|informatica. In considerazione
|altresì della previsione dello
|stesso art. 1 della legge n.
|235/2000 relativa alla tempistica
|dell'invio dell'elenco, divenuta
|mensile, il riferimento ai
|protesti levati dal primo giorno
|al giorno 15 e dal giorno 16
|all'ultimo giorno di ogni mese
|deve intendersi tacitamente
|abrogato. In mancanza di
|riferimenti normativi in tal senso
|(la legge n. 235/2000 stabilisce
|unicamente il termine per l'invio
|dell'elenco senza indicare il
|periodo a cui le notizie devono
|riferirsi) e per consentire ai
|pubblici ufficiali di predisporre
|in tempo utile lo stesso, deve
|ritenersi che l'elenco conterrà i
|protesti elevati fino al giorno 26
|di ciascun mese, comprendendo
|comunque quelli relativi al mese
|precedente non inseriti
|nell'ultimo elenco inviato (ossia
|dal ventisettesimo all'ultimo
Art. 5, primo comma |giorno del mese precedente). ---------------------------------------------------------------------
Art. 5 secondo, terzo comma |Invariati. ---------------------------------------------------------------------
|La lettera d) del comma 4 è
|integrata dall'art. 2, comma 2,
|della legge n. 235 e pertanto è
|così modificata: d) il nome, il
|domicilio, il luogo e la data di
|nascita del soggetto nei cui
|confronti il protesto è stato
|levato o che ha effettuato il
|rifiuto, se si tratta di persona
|fisica, ovvero la denominazione e
|la sede se si tratta di soggetto
|diverso. Il comma 5, rimane in
|vigore limitatamente ai protesti
|per assegni e alla ricerca a
|carico della camera di commercio
|della notizia sub e2) in quanto
|gli elementi di cui sub e1) nel
|caso di protesti per cambiali,
|sono per legge indicati
|dall'ufficiale levatore e pertanto
|non ha più ragione d'essere
|l'onere di ricerca a carico della
|camera di commercio del codice
|fiscale o, in sua mancanza, del
|luogo e della data di nascita del
Art. 5 quarto, quinto comma |debitore. ---------------------------------------------------------------------
|Il comma in esame deve ritenersi
|tacitamente abrogato dalla legge
|l8 agosto 2000, n. 235, non
|essendo più prevista la
|trasmissione di copia dell'elenco
Art. 6 primo comma |al presidente del tribunale. ---------------------------------------------------------------------
|L'espressione "nei medesimi
|termini" è modificata con
|l'espressione "il giorno
|successivo alla fine di ogni
Art. 6 secondo comma |mese". ---------------------------------------------------------------------
Art. 7 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
|L'articolo in esame è da
|considerarsi tacitamente abrogato
|dalle previsioni di cui agli
|articoli 2 e 3 della legge
Art. 8 |l8 agosto 2000, n. 235. ---------------------------------------------------------------------
Art. 9 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
|L'articolo in esame è tacitamente
|abrogato dalle previsioni di cui
|agli articoli 2, 3 e 4 della legge
|l8 agosto 2000, n. 235 per i quali
|la notizia di un protesto
|cancellato deve comunque non
|essere più conservata nel registro
|informatico dal momento della
|cancellazione senza possibilità di
|prorogare la pubblicazione della
Art. 10 |stessa oltre tale momento. ---------------------------------------------------------------------
|L'articolo in esame deve
|considerarsi integrato con la
|previsione di cui all'art. 4,
|comma 1 della legge l8 agosto
Art. 11 |2000, n. 235. ---------------------------------------------------------------------
Art. 12 primo, secondo, terzo e |
quarto comma |Invariati. ---------------------------------------------------------------------
|La formulazione della lettera b)
|deve intendersi modificata nel
|senso di consentire l'estrazione
|di elenchi integrali delle
|iscrizioni eseguite nel registro
|informatico fino ad un mese prima
Art. 12 quinto comma lettera b) |del giorno della consultazione. ---------------------------------------------------------------------
|La previsione deve intendersi come
|tacitamente abrogata in seguito al
|venire meno dell'art. 10 del
|regolamento per effetto della
Art. 12 quinto comma lettera c) |legge 18 agosto 2000, n. 235. ---------------------------------------------------------------------
Art. 12 sesto comma |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
Art. 13 |Invariato. ---------------------------------------------------------------------
Art. 14 |Invariato.

5. Profili applicativi.
Di seguito vengono riportati alcuni aspetti applicativi della procedura per la pubblicazione e la cancellazione dei protesti in base a quanto disposto dalla nuova disciplina.
Codice dei pubblici ufficiali abilitati (art. 4, regolamento n. 316).
Codeste camere sono invitate fin d'ora a procedere all'assegnazione del codice identificativo di ciascun ufficiale abilitato alla levata dei protesti, secondo le modalita' specificate nel regolamento, facendo riferimento per i notai e per gli ufficiali giudiziari, alle notizie disponibili presso i tribunali della circoscrizione territoriale di competenza e attingendo, per i segretari comunali, al relativo albo.
E' attribuito a ciascun ufficiale levatore un codice identificativo alfanumerico, mentre per le stanze di compensazione valgono i dati identificativi comunicati dalla banca d'Italia, Il codice alfanumerico e' composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N= notaio, G= ufficiale giudiziario, A= aiuto ufficiale giudiziario, C= segretario comunale) e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.
In occasione della comunicazione agli interessati del codice assegnato, codeste camere sono invitate a promuovere l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dell'elenco informatico dei protesti (cfr. art. 5, comma 3 e art. 14, comma 3 del reg. n. 316) al fine di semplificare le operazioni di trasmissione degli stessi. Si evita cosi' di dover accompagnare la trasmissione effettuata con modalita' informatiche o telematiche con un esemplare cartaceo firmato dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Trasmissione e pubblicazione dell' elenco dei protesti (articoli 6 e 7 del regolamento n. 316).
Come previsto dalla legge n. 235, gli elenchi dei protesti non devono essere piu' inviati al tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio che ricevono l'elenco mensile redatto su apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria (il relativo decreto ministeriale e' in corso di adozione). Il comma 1, dell'art. 6, del regolamento e' pertanto da ritenersi abrogato. Trascorsi centocinquanta giorni a partire dal 16 novembre (ossia il 15 aprile 2001), cessera' la trasmissione degli elenchi cartacei. La trasmissione potra' avvenire su supporto informatico (floppy disk) accompagnato da un esemplare cartaceo recante in calce la firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto, con ricevuta rilasciata dalla camera, ovvero per via telematica (la sottoscrizione puo' avvenire mediante firma digitale).
In mancanza di firma elettronica anche la trasmissione con modalita' telematiche dovra' essere accompagnata da un esemplare cartaceo dell'elenco (art. 14, terzo comma del regolamento).
La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi con numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico di arrivo; ciascun elenco deve essere protocollato nello stesso giorno della ricezione.
La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione da parte della camera di commercio.
Accesso al registro informatico (art. 12 del regolamento n. 316).
Il registro informatico e' accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di commercio o su terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.
La consultazione ha luogo su scala nazionale e la camera su richiesta dell'interessato rilascia la certificazione sull'esito della ricerca che in caso positivo conterra' la causale del protesto.
Nel periodo transitorio codeste Camere continueranno a rilasciare le usuali visure contenenti notizie relative al singolo soggetto protestato mentre, quando il registro informatico sara' operativo (dal 15 maggio), potranno essere rilasciati anche i certificati previsti dall'art. 12, comma 4, nonche' gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, del medesimo art. 12. E' in corso di adozione da parte di questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto di approvazione dei diritti di segreteria da applicare ai diversi servizi offerti per la consultazione del registro informatico dei protesti.
Cancellazione del protesto (articoli 2 e 3 della legge n. 235).
Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico. Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione nel registro. A tale fine l'interessato presenta istanza compilata su apposito modello al presidente della camera di commercio. Medesima istanza puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente od erroneamente. Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro e non oltre il termine di venti giorni. All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.
La procedura di cui all'art. 2, della legge n. 235, sostituisce la precedente procedura per la cancellazione dei protesti prevista dall'art. 3, della legge n. 77 del 1955, articolo non piu' in vigore. Pertanto e' da ritenersi abrogato l'art. 8 del regolamento che riguardava la cancellazione nel registro informatico in conseguenza dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Rimane invece in vigore l'art. 9 del regolamento che concerne i decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'art. l8 della legge n. 108 del 1996.
Si fa riserva di far conoscere il parere del Ministero della giustizia sulla applicabiita' o meno della nuova procedura di cancellazione ai protesti levati prima del 27 dicembre.
Periodo transitorio: pubblicazione a mezzo di bollettino cartaceo.
Dal mese di febbraio 2001 il bollettino ufficiale dei protesti avra' periodicita' mensile. Il numero di febbraio (la cui pubblicazione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi - cfr. art. 7, comma 4, registro n. 316) riportera' i protesti levati dal 27 dicembre al 26 gennaio. La pubblicazione del bollettino cartaceo cessera' decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento ossia dal 15 maggio 2001; da allora alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvedera' unicamente mediante il registro informatico.
Qualora codeste Camere non abbiano ancora ricevuto e quindi pubblicato elenchi di protesti riferiti a periodi antecedenti al 27 dicembre, provvederanno a pubblicarli tramite gli usuali bollettini cartacei fino allo smaltimento dell'arretrato. Per gli elenchi dei protesti da pubblicare a mezzo di questi ultimi bollettini andranno applicate le norme antecedenti all'entrata in vigore della legge l8 agosto 2000, n. 235, e pertanto non sara' necessario riportare il luogo e la data di nascita del debitore, ovvero il codice fiscale.
Si invitano quindi codeste Camere di commercio ad attivarsi presso i tribunali competenti al fine di realizzare la piu' rapida pubblicazione degli elenchi arretrati.
La presente circolare e' pubblicata nel sito del Ministero dell'industria all'indirizzo: www.minindustria.it/dgcas/commercio/UPPICA/circolari.htm
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
 
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