IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                              statale.
    Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George  ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in  India,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella riunione dell'11 dicembre 2000;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1. Il titolo di nursing rilasciato il 2 novembre 1989 dall'ospedale "St.   Lukes"   di  Tinsukhia  (India)  alla  sig.ra  Kanneettumyalil Phillamma  George  nata a Kothanaloor Ker (India) il giorno 29 maggio 1966   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra  Kanneettumyalil  Phillamma George e' autorizzata ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 gennaio 2001                                         Il dirigente generale: D'Ari  |