| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 29 novembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti della  S.r.l.  Jungheinrich  italiana,  in Gaggiano, unita' di Imola. (Decreto n. 29185). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.   5   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Vista   l'istanza   della   societa'  S.r.l  Jungheinrich  italiana inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 20 marzo 1996, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte  integrante  del presente provvedimento;  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi  2  e  4,  a  fronte  dei limiti posti dal successivo comma 13, dell'art.  5,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla  Corte  dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8 marzo  1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4  aprile  1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato, a 36 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo di lavoratori pari a venti unita', di cui una unita' lavorativa in part-time da 15 ore medie settimanali a 13,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l  Jungheinrich  italiana con sede in Gaggiano (Milano),  unita'  di Imola (Bologna), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore  medie settimali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', di cui una unita' lavorativa in part-time da 15 ore medie  settimanali  a  13,5  ore  medie  settimanali,  su un organico complessivo di 199 unita'.  |  
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