| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 29 novembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unita' di Castelli Calepio, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 29183). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.   5   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Vista   l'istanza   della  societa'  S.r.l.  Jungheinrich  italiana inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data 20 maggio  1994,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione  dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi  2  e  4,  a  fronte  dei  limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. l, foglio n. 237;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8 marzo  1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile  1994,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del settore  terziario  e distribuzione servizi applicato, a 36 ore medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129  unita',  di  cui 9 unita' lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore  medie  settimanali,  una  unita'  lavorativa  da  25  ore  medie settimanali  a  22,5 ore medie settimanali e una unita' lavorativa da 20  ore  medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano),  unita'  di Castelli Calepio (Bergamo); Gaggiano - Trezzano sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  36  ore  medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129  unita',  di  cui 9 unita' lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore  medie  settimanali,  una  unita'  lavorativa  da  25  ore  medie settimanali  a  22,5 ore medie settimanali e una unita' lavorativa da 20  ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali - su un organico complessivo di 199 unita'.  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 ottobre 1995, n. 18992.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Jungheinrich   italiana  a corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 novembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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