| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 29 novembre 2000 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale  per  art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  C.M.C. - Cantieri meridionali  Castellammare,  in  Castellamare  di  Stabia,  unita' di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29182). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e succesive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare l'art. 1;  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto b);  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto b);  Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135,  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera E) della legge 17 maggio 1999, n. 144;  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Viste  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62,  con  le  quali  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;  Viste le istanze presentate dalle societa', di seguito elencate nel dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non  successiva  al  31 ottobre  1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utili, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1,  lettera  B)  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta con   decreto  ministeriale  del  10 maggio  1996,  con  effetto  dal 1o maggio  2000,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare  di  Stabia (Napoli), unita' di Castellammare di Stabia (Napoli),  per  un massimo di 12 unita' lavorative per il periodo dal 1o maggio 2000 al 31 maggio 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'erogazione  del  trattamento  di  cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata alla direzione del lavoro  competente,  in  data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.  |  
|   |                                 Art. 4.  La  misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.  |  
|   |                                 Art. 5.  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione salariale.  |  
|   |                                 Art. 6.    Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta con   decreto  ministeriale  del  10 maggio  1996,  con  effetto  dal 1o maggio  2000,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare  di  Stabia  (Napoli) unita' di Castellammare di Stabia (Napoli),  per  un  massimo di 3 unita' lavorative per il periodo dal 1o maggio 2000 al 30 giugno 2000.  |  
|   |                                 Art. 7.  L'erogazione  del  trattamento  di  cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.  |  
|   |                                 Art. 8.  L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata alla direzione del lavoro  competente,  in  data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.  |  
|   |                                 Art. 9.  La  misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.  |  
|   |                                Art. 10.  La  proroga  del  trattamento  di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione salariale.  |  
|   |                                Art. 11.  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta con   decreto  ministeriale  del  10 maggio  1996,  con  effetto  dal 1o settembre  1995,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare  di  Stabia  (Napoli)  unita' di Castellamare di Stabia (Napoli),  per  un massimo di 93 unita' lavorative per il periodo dal 1o maggio 2000 al 31 ottobre 2000.  |  
|   |                                Art. 12.  L'erogazione  del  trattamento  di  cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.  |  
|   |                                Art. 13.  L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata alla direzione del lavoro  competente,  in  data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.  |  
|   |                                Art. 14.  La  misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.  |  
|   |                                Art. 15.  La  proroga  del  trattamento  di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione salariale.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 novembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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