| Gazzetta n. 8 del 11 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 19 dicembre 2000 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Herceptin". (Decreto UAC/C n. 123/00). |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale   "Herceptin",  autorizzata  con  procedura  centralizzata europea  ed  inserita  nel  registro comunitario dei medicinali con i numeri:      150  mg  polvere  per  concentrato  per soluzioni per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso.    Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.
                          IL DIRIGENTE GENERALE         del Dipartimento per la valutazione dei medicinali                        e la farmacovigilanza
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 28 agosto 2000 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Herceptin";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva 93/39 CEE" che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 5-6 dicembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Herceptin" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita'  medicinale  HERCEPTIN  nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    150  mg  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per infusione endovenosa  1 flaconcino uso endovenoso - n. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32).  |  
|   |                                 Art. 2.  La specialita' medicinale "Herceptin" e' classificata come segue:    150  mg  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per infusione endovenosa  1 flaconcino uso endovenoso - n. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32);    classe "H".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante   dalla   contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito  in L. 1.240.000 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 1.683.710 (IVA inclusa).  Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto  al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 19 dicembre 2000                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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