| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 21 dicembre 2000 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007, quinta e sesta tranche. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con i decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;  Tenuto  conto  che e' in corso di approvazione la legge concernente il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario  2001,  e  che l'urgenza  del  presente  provvedimento  non  consente  di  attendere l'approvazione stessa;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione decentrata dei titoli di Stato;  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato al Monte  titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i propri decreti in data 22 settembre e 21 ottobre 2000, con i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei  certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro al portatore, con  godimento  1o agosto  2000  e  scadenza  1o  agosto  2007,  fino all'importo  massimo  di  nominali  2.750  milioni di euro, di cui al decreto  ministeriale  del  22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.  La  provvigione  di  collocamento  di  cui  all'art. 8 del suddetto decreto  ministeriale del 22 settembre 2000 e' stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra' riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 22 settembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale  del  22  settembre  2000, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2000.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  art.  2, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  nell'art. 1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14  e  15  del  citato  decreto  del  22  settembre  2000,  in quanto applicabili;  il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante   di  diritto  a  ciascun  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  dei  CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 gennaio  2001,  al  prezzo  di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  In   applicazione   dell'art.   8,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo  n.  213 del 1998, il versamento dell'entrata in bilancio statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di  L.  1.936,27,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001.  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, capitolo n. 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore  dell'emissione,  ed al capitolo n. 3240, art. 3 (unita' previsionale   di   base   6.2.6)  per  quello  relativo  ai  dietimi d'interesse dovuti, al lordo.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2007,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2007,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  per gli anni stessi, e corrispondenti,   rispettivamente,   ai   capitoli  n.  2935  (unita' previsionale  di base 3.1.5.3) e n. 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'ufficio centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 21 dicembre 2000                                                   Il Ministro: Visco  |  
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