Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 21 dicembre 2000 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010, diciassettesima e diciottesima tranche. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministero del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002; Tenuto conto che e' in corso di approvazione la legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, e che l'urgenza del presente provvedimento non consente di attendere l'approvazione stessa; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1 - terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping. Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. |
| Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 28 dicembre 2000. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verrano prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10% dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiamo partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazine e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lire/euro di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. |
| Art. 5. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2010, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti rispettivamente, ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2000 Il Ministro: Visco |
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