| Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 21 dicembre 2000 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali  5,50%,  con  godimento  1o novembre  1999  e  scadenza 1o novembre 2010, diciassettesima e diciottesima tranche. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con  decreti del Ministero del tesoro sono determinate ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;  Tenuto  conto  che e' in corso di approvazione la legge concernente il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario  2001,  e  che l'urgenza  del  presente  provvedimento  non  consente  di  attendere l'approvazione stessa;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i  propri  decreti  in  data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre 2000, con i quali e'  stata  disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del  Tesoro  poliennali  5,50%,  con  godimento  1o  novembre  1999 e scadenza 1o novembre 2010;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei predetti buoni  del  tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n.  526,  e'  disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni  del  Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato  nelle  premesse,  recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi.  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra' riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e' autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto dall'art.  1  -  terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di coupon stripping.  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.  |  
|   |                                 Art. 2  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto ministeriale   del   29 marzo  2000,  entro  le  ore  11  del  giorno 28 dicembre 2000.  Le  offerte  non  pervenute  entro  il suddetto termine non verrano prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli  articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 3  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo  avra' inizio il collocamento della diciottesima tranche   dei   titoli   stessi   per  un  importo  massimo  del  10% dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiamo  partecipato  all'asta  della diciassettesima  tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli  articoli  11  e  12  del  citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 dicembre 2000.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 2 gennaio  2001,  al  prezzo di aggiudicazine e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  In   applicazione   dell'art.   8,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lire/euro di  L.  1.936,27,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2001.  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo X,  capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   controvalore   dell'emissione,   ed   al  capitolo 3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2010,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2010,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  per gli anni stessi, e corrispondenti rispettivamente, ai capitoli 2933 (unita' previsionale di  base  3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'ufficio centrale  del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 21 dicembre 2000                                                   Il Ministro: Visco  |  
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