Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401
Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Passaggio di area o di disciplina del
personale del Servizio sanitario nazionale)
1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori
e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.
3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanita'. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.



Note all'art. 2:
- L'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e' il seguente:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale".
- L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
determinate in funzione delle finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale
del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette".
- L'art. 9, diciassettesimo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per
l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del
personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali), e'
il seguente:
"Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti
completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del
concorso e' consentito il conferimento di incarichi
provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto
mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o
disponibili per assenza o impedimento del titolare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, concerne "Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale".
- Gli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.
56 (Ordinamento della professione di psicologo), sono
rispettivamente i seguenti:
"Art. 3. (Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica). -
1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e'
subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata
formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con
le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni
intervento di competenza esclusiva della professione
medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il
medico curante sono tenuti alla reciproca informazione".
"Art. 35. (Riconoscimento dell'attivita'
psicoterapeutica). - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita'
psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti
all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei
medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima
sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno
accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria
responsabilita', di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della
durata, nonche' il curriculum scientifico e professionale,
documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio
della professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validita' di
detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
applicabili fino al compimento del quinto anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge".
- L'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80), e' il seguente:
"Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da
coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma
2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da
primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono
ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui
all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui
alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere
che il ciclo formativo, di durata complessivamente non
superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento
economico appositamente determinato dai contratti
collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici
non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei Vigili del fuoco.".
- Per il testo dell'art. 39, comma 18, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si veda in note all'art. 2.



 
Art. 3.
(Corsi di formazione
specifica in medicina generale)
1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,
concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE,
relativa alla formazione specifica in medicina generale, a
norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212".



 
Art. 4.
(Attribuzione di mansioni superiori)
1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico gia' inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unita' operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
concerne "Attuazione delle direttive Euratom 80/836,
84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di
radiazioni ionizzanti".



 
Art. 5.
(Personale che svolge attivita' di ricerca
presso l'Istituto superiore di sanita)
1. Per potenziare l'attivita' di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanita' si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio gia' preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.



Nota all'art. 5:
- L'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il
seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519".



 
Art. 6.
(Regime previdenziale per i dirigenti della
guardia medica e della medicina dei servizi).
1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attivita' di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello
dirigenziale del ruolo sanitario.



Note all'art. 6:
- Il comma 13 dell'art. 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati
inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi
dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si
applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente
comma e' data facolta' di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente
nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione
di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con successivo decreto del Ministro della
sanita', da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per
la valutazione del servizio prestato in regime
convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per
l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del
Servizio sanitario nazionale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1992, n. 218, concerne "Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
addetti alle attivita' della medicina dei servizi,
sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data
9 gennaio 1992".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1996, n.484, concerne "Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991
e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993,
sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6
giugno 1996".



 
Art. 7.
(Corso di specializzazione
in medicina del lavoro)
1. Il Ministero della sanita', nell'ambito dell'attivita' di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.



Nota all'art. 7:
- Il decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1998,
concerne "Determinazione del fabbisogno annuo di medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per
gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e borse
di studio per l'anno accademico 1997-1998".



 
Art. 8.
(Scuole di specializzazione)
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse gia' previste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4932):
Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi) il 28
maggio 1998.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 17 giugno 1998 con pareri
delle commissioni, I, V, VII, X e XII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 4
e 5 novembre 1998, il 1o dicembre 1998, il 20 e 21 gennaio
1999, il 17 e 24 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 22 giugno 1999 (atto n.
4932-A) relatore on. Duilio.
Esaminato in aula il 23 giugno 1999, il 5 aprile 2000,
l'11 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4732):
Assegnato alla 12a commissione (igiene e sanita), in
sede referente, il 25 luglio 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 7a 11a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il
3, 5 e 19 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 2 novembre 2000 e approvato il 3
novembre 2000.
Il Presidente della Repubblica a norma dell'art. 74
della Costituzione, con messaggio motivato in data 2
dicembre 2000, ha chiesto alle Camere una nuova
deliberazione nei riguardi del disegno di legge.
Ai sensi dell'art. 136 del regolamento del senato e
dell'articolo 71 del regolamento della Camera il disegno di
legge viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine
seguito nella prima approvazione.
Camera dei deputati (atto n. 4932-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 4 dicembre 2000 con parere
delle commissioni, I, V, VII, XII, XIV e parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 6
e 7 dicembre 2000.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 12
dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4732-bis):
Assegnato alla 12a commissione (igiene e sanita), in
sede referente, il 14 dicembre 2000 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 7a 11a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il
18 dicembre 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 21 dicembre 2000.



Nota all'art. 8:
- L'art. 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli), e' il seguente:
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero della difesa, una riserva di posti
complessivamente non superiore al 5 per cento per le
esigenze della sanita' militare, nonche' d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da
riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via
di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei
posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al
comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanita'
militare, il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
Servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola".



 
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