Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400 |
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. (Interventi su beni culturali) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalita' del comma 2 del medesimo articolo, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", cosi' recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati: a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi; b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b). 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali".
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| Art. 2. (Piano pluriennale per l'archeologia) 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano e' adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e puo' comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006. |
| Art. 3. (Contributi ed interventi speciali) 1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, e' determinato in lire 400 milioni annue. 2. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino. 3. Alla Fondazione Teatro alla Scala e' concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo e' finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro. 4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002. 5. Al Fondo Ambiente Italiano e' concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e' concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attivita' musicali della Scuola. 7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30º anniversario del "Giffoni Film Festival", e' assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, recante "Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto", cosi' recita: "Art. 3. - Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di provvedere in misura adeguata alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato alla medesima opera e' determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61".
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| Art. 4. (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attivita' culturali) 1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonche' gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. 2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali". 3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente"; b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati. 4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal seguente: "10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". 5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e". 6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". 7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti". 8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001". 9. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni". 10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".
Note all'art. 4: - La legge 6 dicembre 1949, n. 898, recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei films nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289. - La legge 2 aprile 1968, n. 514, recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1968, n. 114. - La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recava "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dalla legge qui pubblicata: "2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani.". - Il primo comma dell'art. 29 della legge 14 agosto 1967, n. 800, adesso cosi' recita: "I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana in misura prevalente; b) l'impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore". - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, reca "Interventi urgenti in favore del cinema". - Si riporta il testo dell'art. 20 del sucitato decreto-legge, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 20. -1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il settanta per cento del costo dell'investimento e il novanta per cento per: a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani; c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale; d) il ripristino di sale non piu' in esercizio; e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale. 4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1. 6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni. 7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. - L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, adesso cosi' recita: "Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore di persone fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1". L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, adesso cosi' recita: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa', secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1". - L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, adesso cosi' recita: "Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti". - L'art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, adesso cosi' recita: "Art. 6 (Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali). - 1. Per le finalita' previste dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. 2. Il contributo dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. 3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001. 4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. 5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia. 6. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni". - L'art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, adesso cosi' recita: "Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 2, comma 2. 2. Ove lo statuto non venga approyato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'art. 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I. 4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi. 5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4. 6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'art. 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157". - L'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adesso cosi' recita: "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali".
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| Art. 5. (Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico) 1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti. 2. Per il ripianamento degli effettivi, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. 3. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Note all'art. 5: - L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", cosi' recita: "Art. 3. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonche' a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.". - L'art. 39 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' dispone: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna, Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di trecento unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di trecento unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di duecento unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di venticinque unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999, e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". - La legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali" e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 gennaio 2000, n. 7. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della sucitata legge: "1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000, e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999, e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico".
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| Art. 6. (Copertura degli oneri finanziari) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 7. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4486): Presentato dal sen. Biscardi ed altri il 17 febbraio 2000. Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 29 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il 25 maggio 2000, l'8, 14 e 21 giugno 2000. Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede referente, il 19 luglio 2000, con parere delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 19, 21 e 27 settembre 2000. Esaminato ed approvato in aula il 4 ottobre 2000. Camera dei deputati (atto n. 7350): Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, IV e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 18, 24 e 26 ottobre 2000, il 29 novembre 2000, il 7 e il 12 dicembre 2000. Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede legislativa, il 13 dicembre 2000 con pareri della commissioni I, IV e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 13 dicembre 2000 ed approvato con modificazioni il 14 dicembre 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4486-B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000 con parere delle commissioni 1a, 5a, 9a e 13a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il 20 dicembre 2000 ed approvato il 21 dicembre 2000. |
| Allegato
Tabella 1 (articolo 5)
PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA COLLOCARE IN SOPRANNUMERO PER IL POTENZIAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Grado |Unità Generali di brigata .... | 1 Colonnelli .... | 1 Tenenti colonnelli .... | 2 Ufficiali inferiori .... |21 Marescialli nei vari gradi .... |18 Brigadieri nei vari gradi .... |24 Appuntati e Carabinieri .... |21 Totale . . . |88 |
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