Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400
Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi su beni culturali)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalita' del comma 2 del medesimo articolo, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e
delle attivita' culturali", cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di
restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali
e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi
quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono
autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno
quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da
assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi
per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi
per l'anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono definiti i
criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi
del predetto comma 1, lettera b).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6
miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali".



 
Art. 2.
(Piano pluriennale per l'archeologia)
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano e' adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e puo' comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.
 
Art. 3.
(Contributi ed interventi speciali)
1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, e' determinato in lire 400 milioni annue.
2. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.
3. Alla Fondazione Teatro alla Scala e' concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo e' finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.
5. Al Fondo Ambiente Italiano e' concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e' concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attivita' musicali della Scuola.
7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30º anniversario del "Giffoni Film Festival", e' assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.



Nota all'art. 3:
- L'art. 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520,
recante "Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto",
cosi' recita:
"Art. 3. - Per consentire all'Opera del Duomo di
Orvieto di provvedere in misura adeguata alle opere di
manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il
contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato alla
medesima opera e' determinato in lire 6 milioni, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61".



 
Art. 4.
(Disposizioni in materia di spettacolo,
sport e attivita' culturali)
1. Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonche' gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali".
3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.
4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e".
6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001".
9. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".
10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".



Note all'art. 4:
- La legge 6 dicembre 1949, n. 898, recante
"Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana
autori ed editori per il servizio di accertamento degli
incassi dei films nazionali e per la tenuta del pubblico
registro cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289.
- La legge 2 aprile 1968, n. 514, recante "Adeguamento
dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed
editori per il servizio di accertamento degli incassi dei
film nazionali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 1968, n. 114.
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recava "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla
presente legge, le componenti artistiche e tecniche
dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di
opera filmica, previa specifica individuazione effettuata
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in
maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori
in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate
in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.".
- Il primo comma dell'art. 29 della legge 14 agosto
1967, n. 800, adesso cosi' recita:
"I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate
devono prevedere:
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita'
italiana in misura prevalente;
b) l'impiego di non meno di quarantacinque professori
d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di
esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un
numero minore".
- Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, reca
"Interventi urgenti in favore del cinema".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del sucitato
decreto-legge, come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 20. -1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio
1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a
favore dei proprietari di locali adibiti a sale
cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio
delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e
modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed
industrie tecniche, per la trasformazione, la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della
normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche,
nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di
impianti e di servizi accessori alle sale, per
l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la
realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non
piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per
l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala
cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di
prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in
conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del
contributo stesso puo' raggiungere il settanta per cento
del costo dell'investimento e il novanta per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato
contenuto di innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate
in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o
in piccoli centri urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con
piu' schermi e di multisale;
d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da
destinare a sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al
40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento
secondo quanto previsto dall'art. 17.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo
fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi
relativi agli interventi ammessi a fruire delle
agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al
presente articolo non possono essere distolti, a pena di
decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle
somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di
quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
volumetria necessaria per la realizzazione di sale
cinematografiche non concorre alla determinazione della
volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati
gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo,
anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche
se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta
al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino
dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali
precedentemente adibiti a tale uso non costituisce
mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al
pagamento degli oneri di concessione anche se comporta
aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a
sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve
risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere
mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
anni.
10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche
unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono
concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e
modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203, adesso cosi' recita:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la
concessione di contributi in conto interessi, in favore di
persone fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da
almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e'
costituita mediante individuazione delle risorse
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche
avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le
modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al
comma 1".
L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, adesso cosi' recita:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa', secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, adesso cosi' recita:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte
alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle
commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo', con proprio decreto, disporre la
utilizzazione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge
30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto
dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
1994, n. 153.
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento
dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a sette, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di
missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali,
alle imprese che operano nei settori della cinematografia,
e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di
garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
1o marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti
dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 31-bis
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati
esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui
contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite
le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei
contributi. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
- L'art. 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, adesso
cosi' recita:
"Art. 6 (Contributi a manifestazioni ed istituzioni
culturali). - 1. Per le finalita' previste dall'art. 5,
comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n.
420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999
e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.
2. Il contributo dello Stato di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e'
stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.
3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le
manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura
locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le
manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere
tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire
1 miliardo quale contributo dello Stato all'associazione
Ferrara Musica.
5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello
Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia.
6. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a
decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla
fondazione Ravenna Manifestazioni".
- L'art. 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, adesso cosi' recita:
"Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai
sensi dell'art. 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approyato entro il termine
indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni
successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro
sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla
data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita'
giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere
efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui
all'art. 16, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.
4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano in carica
sino alla costituzione del consiglio nazionale e della
giunta nazionale ed alla nomina del presidente del
C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il
31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i
centocinquanta giorni successivi.
5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
provvedere a norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del
termine di cui al comma 4.
6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica
dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e
dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a
norma dell'art. 2 e per quanto non diversamente
disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1986, n. 157".
- L'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, adesso cosi' recita:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali".



 
Art. 5.
(Potenziamento organico del Comando Carabinieri
per la tutela del patrimonio artistico)
1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
2. Per il ripianamento degli effettivi, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.
3. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.



Note all'art. 5:
- L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e
delle attivita' culturali", cosi' recita:
"Art. 3. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600
milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno
2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per
interventi a favore degli enti ed istituti culturali
vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali,
secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E'
altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per
l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del
Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400
milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno
2001, nonche' a lire 11.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e
2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente legge.".
- L'art. 39 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi'
dispone:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna, Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8, all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
trecento unita' di personale destinate al servizio
ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
trecento unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di duecento unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a duecento unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di venticinque unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999, e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996. n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante
"Interventi straordinari nel settore dei beni e delle
attivita' culturali" e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
11 gennaio 2000, n. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della
sucitata legge:
"1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per
l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000, e di
lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a
favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo
modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. E'
altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per
l'anno 1999, e di lire 11.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000, da destinare al potenziamento organico del
Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico".



 
Art. 6.
(Copertura degli oneri finanziari)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4486):
Presentato dal sen. Biscardi ed altri il 17 febbraio
2000.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 29 marzo 2000 con
pareri delle commissioni 1a, 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il
25 maggio 2000, l'8, 14 e 21 giugno 2000.
Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede
referente, il 19 luglio 2000, con parere delle commissioni
1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
19, 21 e 27 settembre 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 4 ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7350):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 2000 con
pareri delle commissioni I, IV e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
18, 24 e 26 ottobre 2000, il 29 novembre 2000, il 7 e il 12
dicembre 2000.
Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede
legislativa, il 13 dicembre 2000 con pareri della
commissioni I, IV e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 13 dicembre 2000 ed approvato con modificazioni il 14
dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4486-B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000
con parere delle commissioni 1a, 5a, 9a e 13a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, il
20 dicembre 2000 ed approvato il 21 dicembre 2000.
 
Allegato

Tabella 1 (articolo 5)

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA COLLOCARE IN SOPRANNUMERO PER IL POTENZIAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO

Grado |Unità
Generali di brigata .... | 1
Colonnelli .... | 1
Tenenti colonnelli .... | 2
Ufficiali inferiori .... |21
Marescialli nei vari gradi .... |18
Brigadieri nei vari gradi .... |24
Appuntati e Carabinieri .... |21 Totale . . . |88
 
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