Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2000
Proroga al 30 giugno 2001 del termine previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 2000 che consente la pesca a strascico alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale e' stato approvato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;
Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 2000 e 12 giugno 2000 che hanno prorogato il predetto termine rispettivamente al 31 maggio 2000 e al 31 dicembre 2000;
Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un'ulteriore proroga che consenta agli armatori delle imbarcazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1999 di utilizzare anche il sistema denominato strascico;
Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
Il termine previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 2000 in premessa citato e' prorogato al 30 giugno 2001.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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