Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2000 |
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi". |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto 16 giugno 1998, n. 280, regolamento recante norme sulla organizzazione, competenze e funzionamento della Sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, con il quale e' stato riconosciuta la D.O.C. "Colli Maceratesi" ed il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 3 ottobre 1994 che modifica il disciplinare di produzione del vino a D.O.C. "Colli Maceratesi"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela del vino D.O.C. "Colli Maceratesi" in data 21 giugno 1999, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Colli Maceratesi", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975 e successive modifiche; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi", formulati dal Comitato stesso nella seduta del 22-23 marzo 2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000 ed il successivo comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative a quanto sopra citato; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Colli Maceratesi", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Colli Maceratesi", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975 e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001. |
| Art. 2. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 2392/89, paragrafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%. Allo scadere del predetto periodo trarisitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'. |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
| Allegati Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Colli Maceratesi" Art. 1. Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco - Ribona - Spumante bianco - Passito - Rosso - Novello - Rosso Riserva. Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Colli Maceratesi bianco, anche nella tipologia spumante e passito: Maceratino (Ribona o Montecchiese), minimo 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano Toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia Bianca Lunga (localmente detta Malvasia Toscana), Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto bianco raccomandati od autorizzati nelle rispettive province di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%. Colli Maceratesi Ribona, anche nella tipologia spumante e passito: Maceratino (Ribona o Montecchiese) 85% e per il restante 15% vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia della zona di produzione. Colli Maceratesi Rosso, anche nella tipologia novello e riserva: Sangiovese, minimo 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, da soli o congiuntamente fino ad massimo del 50%. Possono concorrere altri vitigni non aromatici a frutto colorato raccomandati od autorizzati nelle rispettive province di competenza, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Maceratesi" ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata ed in quello del comune di Loreto in provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualita' dei suddetti territori. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli Maceratesi" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 4.2 Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2200 in coltura specializzata. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: | |Titolo alcoolometrico | |volumico naturale min. Tipologia |Produz. uva tonn/ha|%vol. --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi bianco |13 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi Ribona |13 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi | | spumante |13 |9,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi rosso |13 |11,0 --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi novello|13 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Colli Maceratesi rosso | | riserva |10 |12,0 Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 5.2 Correzioni e colmature. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. La colmatura e' ammessa secondo le norme vigenti. 5.3 Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in campo e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igro-termocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. La vinificazione deve essere antecedente al 31 marzo. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve. 5.4 Resa uva/vino e vino/ha. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti: Tipologia |Resa uva/vino % |Produzione max hl/ha Colli Maceratesi bianco |70 |91 Colli Maceratesi Ribona |70 |91 Colli Maceratesi spumante |70 |91 Colli Maceratesi passito |40 |52 Colli Maceratesi rosso |70 |91 Colli Maceratesi novello |70 |91 Colli Maceratesi rosso riserva |70 |70 Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini Colli Maceratesi bianco, Ribona, spumante, rosso, novello, rosso riserva o il 43% per il vino Colli Maceratesi passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.5 Invecchiamento. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento: Tipologia |Durata mesi|Di cui in legno|Decorrenza --------------------------------------------------------------------- | | |1 dicembre successivo alla Rosso Riserva|24 |3 |vendemmia --------------------------------------------------------------------- | | |1 dicembre successivo alla Passito |24 |3 |vendemmia 5.6 Scelta vendemmiale. Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto con le denominazioni di origine controllata "Rosso Piceno", "Esino Rosso" e verso la IGT "Marche". Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Colli Maceratesi bianco: colore: giallo paglierino tenue; profumo: delicato, gradevole; sapore: armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Colli Maceratesi Ribona: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; profumo: caratteristico, gradevole; sapore: sapido, armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Colli Maceratesi rosso: colore: rosso rubino; profumo: caratteristico, intenso; sapore: armonico; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. Colli Maceratesi rosso riserva: colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo; sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l. Colli Maceratesi novello: colore: rosso rubino; profumo: fragrante, fine, caratteristico; sapore: armonico, vellutato; zuccheri riduttori residui: max 10 g/l; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Colli Maceratesi spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino tenue; profumo: gradevole, lievemente fruttato; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita totale minima: 5 g/l; estratto secco nello minimo: 14 g/l. Colli Maceratesi passito: colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico; profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso; sapore: armonico, vellutato; titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 14% svolto; estratto secco netto minimo: 25 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutele e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1 Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.4 Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.5 Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per le tipologie riserva e passito. 7.6 Vigna. La menzione "vigna", "podere", "fattoria" e "tenuta", seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie di cui all'art. 1. Art. 8. Confezionamento 8.1 Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri ad eccezione dei vini "Colli Maceratesi" Riserva, spumante e passito per i quali sono consentiti recipienti di capacita' da 0,375 a 3 litri. 8.2 Tappatura e recipienti. Per la tappatura ed i recipienti si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori. |
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