Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2000, n. 402 |
Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale della riscossione in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, che all'articolo 42 detta nuove disposizioni in merito agli ufficiali della riscossione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, concernente l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della menzionata legge 8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di cui al presente regolamento vanno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione del procedimento, di individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale ed, in fine, a criteri di articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Bando di abilitazione 1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il bando contiene il termine e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti. Il bando, inoltre contiene la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle citta' sedi delle prefetture. 4. Nel decreto di cui al comma 1, e' indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verra' data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6. 5. Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 11 gennaio 1951, n. 56, reca: "Norme per l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale". - La legge 8 maggio 1998, n. 146, reca: "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' le disposizioni varie di carattere finanziario". - Il testo dell'art. 31 della suddetta legge e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146: "Art. 31 (Disposizioni in materia di idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale). - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento; b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale; c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. 2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad esibirlo quando ne e' richiesto. 3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze. 4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e' comunicata alla competente direzione regionale delle entrate". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni amministrative". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, reca: "Regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche". Nota all'art. 1: - La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
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| Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ai diciotto anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al temine di un corso quinquennale di studi; c) cittadinanza italiana; d) idoneita' psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione; e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva; f) godimento dei diritti politici. 2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame. 3. Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti requisiti. |
| Art. 3. Domanda di ammissione all'esame 1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, e' presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente. 2. La domanda puo' essere, altresi', spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2. 4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.
Nota all'art. 3: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127: "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale. 2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'Amministrazione, il provvedimento non e' emesso . 3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2, possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto . 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione. 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 8. Alla lettera e) del primo comma, dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al venti per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali . 9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa . 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, nonche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 4. Commissione esaminatrice 1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto composta da: a) il prefetto o un suo delegato, in qualita' di presidente; b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) un impiegato dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario; d) due membri supplenti che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 2. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Note all'art. 4: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 36, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. - Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: "Art. 6 (Svolgimento delle prove). - 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami". Art. 7 (Omissis). Art. 8 (Omissis). Art. 9 (Omissis). "Art. 10 (Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice). - 1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione". "Art. 11 (Adempimenti della commissione). - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente su lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. 5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bandi di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica". "Art. 12 (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali). - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie in esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. (Omissis). 3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste". "Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime". "Art. 14 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). - 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte".
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| Art. 5. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione dell'esame medesimo. 2. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame. 3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento. 4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
Note all'art. 5: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile". - Il testo dell'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) ed h); c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), n. 1, puo' essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita', ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".
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| Art. 6. Prova d'esame 1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare. 2. La prova attitudinale e' basata su una serie di quesiti a risposta multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione e verte sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili; b) nozioni di merceologia e di estimo; c) nozioni di matematica. 3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale la votazione minima di ventuno trentesimi, verte sulle materie oggetto delle prove attitudinali, nonche': a) nozioni di diritto civile; b) nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo alle disposizioni sulla riscossione dei tributi ed elementi di diritto della previdenza sociale con riguardo alle procedure contenziose. 4. Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi. |
| Art. 7. Ammissione al colloquio 1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8. 3. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice comunica alla Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei candidati risultati idonei. |
| Art. 8. Conseguimento dell'abilitazione 1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2; b) il luogo e la data di nascita; c) la cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti politici; e) di non aver riportato condanne penali; f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio. 2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' psico-fisica all'impiego. 3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.
Note all'art. 8: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1o maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
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| Art. 9. Patentino di abilitazione 1. Il prefetto rilascia un patentino di abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione ai candidati risultati idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. |
| Art. 10. Norma di coordinamento 1. I riferimenti agli uffici del Dipartimento delle entrate ed alle prefetture, contenuti nel presente decreto, si intendono fatti ai corrispondenti uffici previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 11. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 14
Note all'art. 11: - La legge 11 gennaio 1951, n. 56, recava "Norme per l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento di concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi". - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato nelle note all'art. 4.
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