Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 2000), recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi per le aree a rischio idrogeologico
e in materia di protezione civile
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, (( qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: ))
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. (( Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;
b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia' ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile. ))

3. (Soppresso).
4. (( La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma e' data adeguata informazione e pubblicita' alla popolazione residente.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, ))
e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, (( in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, )) predispone, (( sentite le regioni e le province autonome, )) un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. (( A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi
1, 1-bis, 2 e 4, e 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania): "Art. 1
(Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e
misure di prevenzione per le aree a rischio). - 1. Entro il
termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di
bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni
per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia'
provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, che contengano in particolare
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia, nonche' le misure medesime.
1-bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino
di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i
restanti bacini, in deroga alle procedure della legge
18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto,
redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e
degli enti locali. I piani straordinari devono
ricomprendere prioritariamente le aree a rischio
idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono
adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui
al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989,
oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma
3 del medesimo art. 17. L'inosservanza del termine del
31 ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione
delle aree di cui al precedente periodo, determina
l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della
medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione
e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure
di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani
stralcio di cui all'art. 17, comma 6-ter, della legge n.
183 del 1989, esse rimangono in vigore sino
all'approvazione di detti piani. Per i comuni della
Campania, colpiti dagli eventi idreologici del 5 e 6 maggio
1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del
21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive
modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri,
sono definiti i termini essenziali degli adempimenti
previsti dall'art. 17 della citata legge n. 183 del 1989, e
successive modificazioni. I piani straordinari approvati
possono essere integrati e modificati con le stesse
modalita' di cui al presente comma, in particolare con
riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa
in sicurezza delle aree interessate.
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis
definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici,
per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto
dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di
bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui
al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali
la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega
a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il
patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi
alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono
essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e
dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate,
le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, legge 24 febbraio
1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del
Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui
i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al
presente comma.
(Omissis).
4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come
definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a
predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con
priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore
vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli
per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani
urgenti di emergenza contenenti le misure per la
salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di
monitoraggio di cui all'art. 2.
Art. 2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la
difesa del suolo e la protezione dell'ambiente).
(Omissis).
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al
comma 1 dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta un programma per il potenziamento delle
reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla
realizzazione di una copertura omogenea del territorio
nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del
censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal
Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con
il Dipartimento della protezione civile, sentite le
autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il
Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il
programma contiene un piano finanziario triennale, nei
limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con
l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di
gestione delle reti. Queste ultime assicurano
l'unitarieta', a livello di bacino idrografico,
dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai
sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto
a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di
protezione civile".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 17,
commi 6-bis e 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo):
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle Amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di
bacino).
(Omissis).
6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino,
le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale,
adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi
d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere
b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino
all'approvazione del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle
province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e
qualora da cio' possa derivare un grave danno al
territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella
diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le
necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a
carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita'
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici
informa senza indugio il Ministro competente da cui
l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per
assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un
intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare
di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono
costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita
la considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non
ancora compiutamente disciplinati".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 dicembre 1998, reca: "Approvazione del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio
meteoidropluviometrico".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195
(Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto
nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991):
"Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita'
degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione
civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge
23 agosto 1988, n. 362".
- La rubrica della tabella C della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2000), reca: "Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria".
- Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 111 (Servizio meteorologico nazionale
distribuito). - 1. Per lo svolgimento di compiti
conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo
della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e'
riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed
amministrativa, costituito dagli organi statali competenti
in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da
esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
definiti la composizione ed i compiti del consiglio
direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito
con la presenza paritetica di rappresentanti degli
organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli
organismi regionali, nonche' del comitato scientifico
costituito da esperti nella materia designati dalla
Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo.
Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del
servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da
un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente
tecnico centrale".



 
Art. 1-bis.
Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio (( 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici. ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, v. nei riferimenti
normativi dell'art. 1. - Si riporta il testo vigente
degli articoli 12, comma 2, lettera a), 18, commi 1 e 9, e
20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Per l'argomento v.
nei riferimenti normativi dell'art. 1):
"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).
(Omissis).
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
a) il comitato istituzionale;
(Omissis).
Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1.
I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono
elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai
comitati istituzionali che, con propria deliberazione,
contestualmente stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni
dei provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni.
(Omissis).
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle
osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere
sul progetto di piano.
Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). - 1.
Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad
elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo
regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per
esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed
approvare un unico piano per piu' bacini regionali,
rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi
caratteristiche di uniformita' morfologica ed
economico-produttiva.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano
compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato
dalla regione il cui territorio e maggiormente interessato
e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna
per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo
le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta
giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa
del suolo ai fini della verifica del rispetto degli
indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le
regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva
competenza, gli atti in via sostitutiva".



 
Art. 2.
Attivita' straordinaria di polizia idraulica
e di controllo sul territorio (( 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita' di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere all'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli
oneri per le prestazioni professionali dei geometri):
"Art. 32 (Onorari per lavori a vacazioni). - Nei casi
previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni
esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico,
fermo sepre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21
a 25, la vacazione e' fissata in ragione di:
lire 3200 all'ora per il geometra;
lire 2000 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni
considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto
il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in
campagna e in ufficio nonche' del tempo trascorso nei
viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla
volonta' del geometra".



 
Art. 3.
(Sostituito dall'articolo 2)
 
Art. 3-bis.
Realizzazione della cartografia geologica (( 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia' stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governom, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il
sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e'
costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il
coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
l'Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati
dall'art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".



 
Art. 3-ter.
Compatibilita' della ricostruzione (( 1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati. ))
 
Art. 4.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
di settembre ed ottobre 2000.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. (( Nel limiti delle risorse di cui al comma 10, )) ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto (( proporzionale alla spesa )) per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune (( o in un comune limitrofo )) di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. (( Per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. ))
3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per le abitazioni principali (( e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo )) al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari.
4. (( Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito, )) in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore (( all'1,5 per cento )) della rata di ammortamento. (( Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e' concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste. ))

6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo. (( 9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi.
9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.
10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca: "Norme per
l'edilizia residenziale".
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000 (Interventi
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il
territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna):
"Art. 3. - 1. Per favorire il rapido rientro nelle
abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le
regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza
e nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 7,
possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire
40 milioni per unita' abitativa.
2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari
evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o
parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a lire
600.000, per la durata massima di dodici mesi.
3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2
provvede la regione interessata che trasferisce le relative
somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei
familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei
comuni stessi della documentazione necessaria.
4. Il contributo di cui ai comma 2 deve essere erogato
dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta
disponibilita' dei fondi.
5. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive
danneggiate, le regioni interessate possono concedere
contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire.
6. Per assicurare omogeneita' e rapidita' nella
concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il
Dipartimento della protezione civile emana apposita
direttiva, avendo come riferimento la priorita' per gli
interventi di immediato ripristino, il limite di danno
rapportato al valore del bene e la possibilita' di ricorso
ad autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani):
"Art. 27 (Durata della locazione). - La durata delle
locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere
inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una
delle attivita' appresso indicate:
1) industriali, commerciali e artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui
all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche ai contratti relativi ad immobili adibiti
all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi
attivita' di lavoro autonomo.
La durata della locazione non puo' essere inferiore a
nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito
ad attivita' alberghiere.
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta
alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la
durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un
periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da
esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere
transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e'
obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione
dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene
abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della
scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata
massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di
utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente
che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera
raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il
recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il
conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno
sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000
(Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre
2000 hanno colpito il versante ionico delle province di
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria):
"Art. 3. - 1. La regione Calabria da' immediata
attuazione all'accordo di programma quadro firmato con il
Governo il 19 ottobre 1999, che contempla uno stanziamento
di 150 miliardi di lire, assicurando al responsabile
dell'accordo il supporto degli organismi tecnici
competenti.
2. La regione stessa, altresi', sentita l'autorita' di
bacino e d'intesa con le province interessate adotta, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, un piano di interventi infrastrutturali urgenti
per il ripristino in condizioni di sicurezza delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua,
nonche' per adeguate opere di prevenzione dei rischi
utilizzando, come soggetti attuatori dei singoli
interventi, nei limiti delle risorse previste dal piano,
gli enti locali competenti. Possono essere ricompresi nel
piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla
presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati
dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali,
dalla regione e dagli enti locali, e, comunque, connessi
con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei
danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del
rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve
essere attribuita al ripristino delle infrastrutture
essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua. Decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni, il Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile esercita i poteri sostitutivi.
3. Il piano di cui al comma 2 e' articolato in due
distinti programmi di interventi finanziati, il primo nei
limiti delle risorse attivabili con un limite di impegno
quindicennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno
2001 ed il secondo nei limiti delle risorse attivabili con
un limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. Gli interventi previsti dal
secondo programma sono subordinati alla esecutivita' dei
progetti finanziati con il primo programma, accertata dalla
regione Calabria.
4. Il piano, comprensivo degli importi previsti per
ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e'
sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della
protezione civile anche per stralci e puo' essere
rimodulato ed integrato con la stessa procedura.
5. In aggiunta allo stanziamento di lire 150 miliardi,
di cui al comma 1, per l'attuazione degli interventi, di
cui al comma 2, le province interessate contraggono mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri
enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente e
trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
concorrere con contributi pari a lire 25 miliardi annui per
l'anno 2001 e di lire 40 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad
assicurare il finanziamento del aFondo della protezione
civile".



 
Art. 4-bis.
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate
dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000 (( 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. ))




Riferimenti normativi:
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000, vedasi nei
riferimenti normativi dell'art. 4.
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, reca: "Misure urgenti per la ricostruzione e
la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994".
- Per il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, vedasi nei riferimenti
normativi dell'art. 5-bis.



 
Art. 4-ter.
Studio preliminare agli interventi
sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso (( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita' idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima. ))
 
Art. 5. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e
dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali
1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Cala-bria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esi-genze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che inten-dono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispet-tivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comnia 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni prin-cipali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo antici-pato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'in-terno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previden-ziale a favore dei soggetti danneggiati, (( con oneri nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituto,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili".
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000, vedasi
nei riferimenti normativi dell'art. 4.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 48-ter del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario):
"Art. 48-ter (Istituzione, soppressione e modifica
della circoscrizione delle sezioni distaccate). -
All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della
circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale
ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di
grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi
ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del
territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di
mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e
penale degli ultimi due anni, della complessita' e
dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che
si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali
interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli
ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli
articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura e'
comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in
mancanza del parere".



 
Art. 5-bis. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, e previdenziali, giudiziari
e di controllo (( 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. ))

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (per l'argomento vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1):
"5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000".



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 3090, del 18 ottobre 2000 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 4):
"Art. 7. - 1. Agli oneri derivanti dalla presente
ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico
dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della
protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo
dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con
provvedimenti del Dipartimento della protezione civile
secondo le obiettive esigenze che si verranno a
determinare.
2. In aggiunta alla disponibilita' di cui al comma 1 le
regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la
Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi
nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le
risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinato dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad
assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione
civile ".
3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei
contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento
della protezione civile in base alle esigenze.
4. Le regioni, in attesa deI trasferimento delle
risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad
anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.



 
Art. 6. Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive
modificazioni
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "non superiore a quattro anni". ))
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania),
come modificato dal presente decreto-legge:
"5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle
attivita' di propria competenza di cui al presente decreto,
si avvale di una segreteria tecnica composta da venti
esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un
periodo non superiore a quattro anni; con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinati i compensi spettanti a detti esperti".



 
Art. 6-bis. Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi
del decreto-legge n. 180 del 1998 (( 1. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. ))



Riferimenti normativi:
- Per l'argomento del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 36, commi 1 e 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421):
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
2. (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.



 
Art. 6-ter. Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi
sismica del 27 settembre 1997 (( 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 14,
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi):
"14. Per le attivita' previste dal presente decreto le
regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 10 dicembre 1997,
n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto".



 
Art. 6-quater.
Disponibilita' di dati ambientali e territoriali (( 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))
 
Art. 6-quinquies.
Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 (( 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle";
b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";
c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato";
d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma:
"7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta";
e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita' di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale". ))




Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 2, 3, 4 e 15 del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61 (per l'argomento v. nei
riferimenti normativi dell'art. 6-ter), come modificati dal
presente decreto-legge:
"Art. 2 (Compiti delle regioni e intese istituzionali
di programma). - 1. Per la programmazione degli interventi
di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla
crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa
istituzionale di programma ai sensi dell'art. 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa
istituzionale di programma riguardera' in particolare la
connessione tra interventi straordinari, strettamente
finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con
specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle
infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti
responsabili.
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo
fabbisogno, nonche', su deliberazione dei rispettivi
consigli, il programma finanziario di ripartizione nei
limiti delle risorse assegnate di cui all'art. 15. Nel
programma vengono individuate, a partire dal recupero del
patrimonio edilizio esistente, le priorita' degli
interventi con particolare riferimento agli obiettivi di
assicurare il rientro nelle abitazioni principali,
privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli
abitativi mobili, la ripresa delle attivita' produttive, il
recupero della funzionalita' delle strutture pubbliche e
del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti
abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la
riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali,
con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti
Sibillini ed alle aree protette regionali.
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi
sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici
di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri
omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli
edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili
gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con
la tutela degli aspetti architettonici, storici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio
energetico, e stabilire i parametri necessari per la
valutazione del costo degli interventi, incorporando,
altresi', eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli
studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti
per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla
lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di
ricostruzione o di ripristino e a definire le relative
procedure e modalita' di attuazione, stabilendo anche i
parametri da adottare per la determinazione del costo degli
interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni
perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o
parte di essi, di particolare interesse maggiormente
colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio
edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso
programmi di recupero ai sensi dell'art. 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento
dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la
difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche
e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di
microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo
di valutare la possibilita' che il rischio sismico sia
aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro
positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per
la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui
dissesti idrogeologici, con priorita' per quelli che
costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture,
sentite le competenti autorita' di bacino, sulle
infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati
di proprieta' delle regioni e degli enti locali, nonche'
degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati
a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere
prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici
strategici e a particolare rischio che si siano mostrati
particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano
surrogabili o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani
dovranno altresi' prevedere la predisposizione di aree
attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni
classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli
edifici pubblici delle regioni e degli enti locali
comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli
edifici, nonche' quelle strettamente necessarie per
l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle
barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel
rispetto della vigente normativa per le costruzioni
sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone
attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino,
con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici
danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o
eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano
sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in
muratura si devono assicurare i collegamenti fra
orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonche'
la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle
coperture. Negli edifici in cemento armato si deve
intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il
comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli
interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari che comprendono interi edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2,
comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e
successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione,
dal vice-commissario per i beni culturali di cui
all'ordinanza n. 2669 del 1o ottobre 1997, da un secondo
rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre
esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa
tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione
tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con
particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base
delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare,
nonche' per i programmi comunali di recupero di cui
all'art. 3 e per i piani di cui all'art. 8, comma 3.
6. Ai fini della determinazione del costo degli
interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli
articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed
economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della
protezione civile.
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari
delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del
28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di
loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure
di cui alle ordinanze indicate all'art. 1 e, comunque, nel
termine della durata dello stato di emergenza.
Art. 3 (Interventi su centri storici e su centri e
nuclei urbani e rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla
perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi
dell'art. 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le
amministrazioni pubbliche interessate, predispongono
programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che
prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici
pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici
scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici,
dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla
crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita'
produttive di cui all'art. 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria connesse agli interventi da
realizzare nell'area.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le
regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle
opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima
valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui
all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso
delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei
programmi sono altresi' indicate le risorse dei comuni
derivanti da contributi privati o di enti pubblici e
dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art.
15.
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai
comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano,
entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di
recupero di cui al comma 1, individuando le priorita' nei
limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2,
comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per
l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il
programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti
urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali,
possa essere approvato mediante gli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli
edifici privati, o di proprieta' mista pubblica e privata,
anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad
essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e'
valida con la partecipazione dei proprietari che
rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili
complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6
del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad
uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi
previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si
sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma, i
comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad
adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni,
ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi
mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non
puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non
e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui
all'art. 4.
6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei
casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei
casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di
ripristino per gli immobili privati di cui all'art. 4,
comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel
medesimo comma 3.
7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato
fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono
concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei
familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in
cui la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
Art. 4 (Interventi a favore dei privati per beni
immobili e mobili). - 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui
all'art. 2, e' concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti
comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel
limite delle superfici preesistenti aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un
contributo pari al costo degli interventi sulle strutture,
compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese
le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero
edificio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
trovano applicazione per soglie di danneggiamento e
vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A
del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici
siano ricompresi nei programmi di recupero di cui
all'articolo 3.
2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate
dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono
applicati anche agli immobili con unico proprietario.
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli
interventi di recupero degli immobili privati, con livelli
di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di
cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui
all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un
contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione
delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e
comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna
unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a
lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad
ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive,
comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e
comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento
igienico-sanitario. Il contributo e' concesso nel caso in
cui gli immobili abbiano comunque subito danni
significativi alle strutture principali e superiori ad un
limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei
lavori pubblici.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono
concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di
proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato
il danno per effetto della crisi sismica iniziata il
26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o
titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi
edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella
richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari,
per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il
proprietario che aliena, il suo diritto sull'immobile a
soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado,
dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti
pubblici, prima del completamento degli interventi di
ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di
tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze
ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari
per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle
unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate
ad abitazione principale alla data in cui si e' verificato
il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il
26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80
per cento del costo delle rifiniture e degli impianti
interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art.
2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo
familiare del proprietario, detratto il reddito derivante
dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla
dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai
sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della
delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio
1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale
contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto
per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al
40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a
50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da
lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo
di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al 90
per cento del costo delle rifiniture interne e degli
impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini di
lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per
cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito
dichiarato.
5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante
puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel
territorio dello stesso comune. L'area di sedime
dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al
patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi
sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile
acquistato.
6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in
conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il
danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili
registrati, in loro proprieta' alla data in cui si e'
verificato il danno, per effetto della crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno
subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma
4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per
ciascun nucleo familiare.
7. I contributi di cui al presente articolo, nel
rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai
comuni sulla base di modalita' e procedure definite,
d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di
cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in
immobili totalmente o parzialmente inagibili.
7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le
demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma
1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle
ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui
all'art. 15.
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli
interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al
comma 6 dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente
il predetto termine, la regione si sostituisce al comune
inadempiente, nominando un commissario ad acta.
"Art. 15 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione
degli interventi di cui al presente decreto, le regioni
sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per
gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri
enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100
miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a
decorrere dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100
miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi'
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del
Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione
le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali
nel limite del predetto contributo pluriennale,
rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e
di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base
dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi
dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla
ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita' di
cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente
decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei
fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997,
nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina
comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal
cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con
i provvedimenti d'emergenza di cui all'art. 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non
connesse ad interventi di emergenza relativi alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con
delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai presidenti delle regioni.
4. (Omissis).
5. Le risorse del presente articolo, nonche' le
eventuali ulteriori disponibilita' individuate in sede di
intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2, comma
1, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificata dal
comma 4, mediante apertura di apposite contabilita'
speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano
quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei
programmi della predetta intesa istituzionale di programma.
I fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui
al presente decreto e a quelle di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla
realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si
riferiscono.
6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei
fondi comuni-contabilita' speciali sono utilizzate dai
presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle
risorse necessarie ai soggetti attuatori.
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria
e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i
presidenti delle regioni che operano in qualita' di
funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse
i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai
soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti
nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme
anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta
erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle
correlate risorse provenienti dal cofinanziamento
nazionale.
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi
entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono
a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad
alcune frazioni ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3,
dell'ordinanza 13 ottobre 1997 n. 2694, del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del
15 ottobre 1997, e ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza
20 novembre 1997 n. 2717, e' autorizzata a ridurre le quote
interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica saranno stabilite percentuali
differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo
1o gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza
successiva. La percentuale di riduzione prevista per il
quinquennio 1998-2002 non potra' comunque essere inferiore
al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con
scadenza nel medesimo periodo.
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per
ulteriori interventi a carico o con il contributo dello
Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui
all'art. 2, potranno essere finanziati mediante appositi
accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto".



 
Art. 7.
Interventi in materia di protezione civile
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. (( "1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. ))




Riferimenti normativi:
- La rubrica del Capo IV del Titolo V (Disposizioni
finali e transitorie) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi
dell'art. 3), reca: "Agenzia di protezione civile".
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, v. nei riferimenti normativi
dell'art. 1.
- Per la rubrica della tabella C della legge
23 dicembre 1999, n. 488, v. nei riferimenti normativi
dell'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti
per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul
territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
protezione civile, ambiente e agricoltura):
"Art. 2-bis (Esperti tecnico-amministrativi). - 1. Per
le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e
all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi
fino a dieci unita' con contratto di diritto privato
annuale.
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire
800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 16,
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (per
l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter):
"16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento
della protezione civile connesse all'attuazione del
presente decreto, il numero di esperti
tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e'
incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere,
valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si
provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi'
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del
fondo di protezione civile.".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2787, del
21 maggio 1998 (Primi interventi urgenti per fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli
eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno
colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e
Caserta):
"Art. 12 - 1. Il Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali
necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso
e l'assistenza delle popolazioni colpite; e' autorizzato,
altresi', per il periodo dell'emergenza e per le attivita'
di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e
3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con
contratto a termine nel limite di 20 unita'".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2863,
dell'8 ottobre 1998 (Ulteriori disposizioni per
fronteggiare i danni conseguenti alle avversita'
atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e
6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di
Salerno, Avellino e Caserta):
"Art. 6. - 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2,
comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza
tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai
precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con
esperti designati dal Dipartimento della protezione civile
nel limite di 6 unita'. L'onere relativo valutato in lire
300 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di
base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1998".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2947 del
24 febbraio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni
conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
nel territorio delle regioni Umbria e Marche):
"Art. 8. - 2. Per le attivita' di cui al presente
articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale
del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n.
2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di
cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 e'
aumentata di 20 unita'".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
1999 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio
delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di
protezione civile):
"Art. 7. - 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma
2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, e'
ulteriormente aumentata di 5 unita'".
- Per il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3081, del 12 settembre 2000, v. nei riferimenti
normativi dell'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento v. nei
riferimenti normativi dell'art. 1):
"Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del
comma 1 dell'art. 107;
6) (Soppresso);
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione
e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e
Ragusa):
"Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1. Per
la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici
del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per
l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2,
della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana
nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire
3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno
1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435
miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno
1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire
1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e'
destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla
ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le
disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o
alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla
ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma
2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art.
2.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve
realizzare i seguenti obiettivi:
a) riparazione, con miglioramento strutturale o
adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione,
degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal
sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia
possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il
rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo'
essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del
contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che
abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
b) riparazione, miglioramento strutturale o
ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la
ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni
urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente
normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato,
rispettivamente nei limiti del contributo spettante,
l'acquisto di immobili esistenti che abbiano
caratteristiche compatibili con la destinazione
dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati
edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica
vigente. Conseguentemente l'area di risulta della
costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito,
previa demolizione a cura del comune, al patrimonio
comunale;
c) recupero e conservazione degli edifici di culto e
di quelli di interesse storico, artistico e monumentale,
con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di
Noto;
d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate
per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi
di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla
ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici
danneggiati;
e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli
edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e
turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito
danni per effetto degli eventi sismici;
f) riassetto urbanistico del territorio, con
interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione
del patrimonio edilizio esistente;
g) realizzazione di un sistema di sorveglianza
sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale,
nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle
eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in
prosecuzione del programma avviato in base al disposto
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un
periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore
a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla
prima e seconda fase del sistema;
h) potenziamento dei servizi di protezione civile
anche a livello periferico, compreso il potenziamento
operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona
industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione
del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e
per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non
statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non
danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di
Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte
dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale
pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle
famiglie alloggiate nei campi containers.
3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di
ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie
giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali o da liberi
professionisti. Le perizie devono esplicitare la
sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e
l'evento sismico.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle
lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento
delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel
territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni.".



 
Art. 7-bis. Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle
attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione. (( 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici di cui all'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al citato art. 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera' un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita'.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo art. 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.
8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228
(Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche'
interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agricoltura):
"Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita'
produttive collocate in aree a rischio di esondazione). -
1. I titolari di imprese industriali, artigianali,
commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato
istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita'
produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno
colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di
rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria
attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali,
nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri
comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite
delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale
S.p.a, e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3
del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di
acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli
insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nonche' delle abitazioni funzionali
all'impresa stessa nel limite della pari capacita'
produttiva nonche' di demolizione e di ripristino delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
per cento per spesa prevista non superiore a lire due
miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non
superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
propria capacita' produttiva o attuano interventi di
innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali,
artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano
fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il
precedente finanziamento viene contestualmente estinto con
oneri a carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
medesimo comma 1.
5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
per il credito alle imprese artigiane S.p.a. -
Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai
sensi del presente articolo sono stabilite, ove non gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si
applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
6. I limiti e le condizioni di cui all'art. 3, comma
214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 8 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito
centrale S.p.a.
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica all'unita'
previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera", ai titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria
attivita', si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti
dal presente articolo, i proprietari dei territori resi
liberi, ricompresi nelle fasce A e B del pianostralcio
adottato dall'Autorita' di bacino del fiume Po, possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti
agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare
sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che
il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi
di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento
ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e
all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli
interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
riservata, all'avviamento dell'attivita' produttiva ed
all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei
limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve
assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di
terreno sulle quali ha attuato gli interventi di
rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
del credito agevolato. Le condizioni e le modalita'
dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia' disciplinate con il
decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
4, e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi
dell'art. 4-bis):
"Art. 1. - 4. Per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900
miliardi per l'anno 1995, e lire 720 miliardi per l'anno
1996.
Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996, e di lire 117 miliardi annui
a decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis. (Abrogato).
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142
(Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e
per la ripresa economica nei territori colpiti dalle
alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966):
"Art. 28. - E' istituito presso l'"Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un
Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi
derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a
favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate
ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi
derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a
favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate
ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede,
filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei
territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a
norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n.
914, nonche' per le operazioni previste dal successivo art.
43-bis. La qualita' di impresa danneggiata e' accertata
dalla competente Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
La garanzia prevista dal comma precedente si applica
alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo", in base alle
decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito
centrale in conformita' delle disposizioni fissate dal
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica, nei
limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti
ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il
Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver
escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche
senza aver esperito altre procedure di recupero se il
Mediocredito centrale avra' manifestato il proprio assenso.
Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei
crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del
decreto legislativo luogotenenziale 1o novembre 1944, n.
367.
La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95%
della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella
misura dell'80% per l'eccedenza.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese
alle societa' cooperative qualunque sia il numero dei
dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 maggio 2000, reca: "Individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da
trasferire alle regioni in materia di salute umana e
sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226
(Interventi urgenti in materia di protezione civile):
"Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita'
produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I
soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i
soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono
chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti
delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3
del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal
Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni
finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e
nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di
preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il
tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto
all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del
finanziamento, con oneri a carico delle predette
disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, si
provvede a disciplinare le condizioni e le modalita'
attuative della presente disposizione, stabilendo anche che
la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione
finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere
utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento
delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri
amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle
operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere
estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 24 aprile 1998 (Condizioni e modalita' di
concessione dei finanziamenti agevolati per la
rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita'
delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce
fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia):
"Art. 1 (Soggetti beneficiari) - 1. Ai sensi dell'art.
4-quinquies della legge sono ammesse ai finanziamenti
agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35
del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, alle
condizioni e modalita' di cui al presente decreto e nei
limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e
all'Artigiancassa, le imprese aventi insediamenti
ricompresi nelle fasce fluviali "A e B soggette a vincolo,
nonche' nelle aree della fascia "C per le quali i comuni
abbiano deliberato misure restrittive analoghe a quelle
vigenti per la fascia "B , individuate ai sensi della
delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino del fiume Po del n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la
quale e' stato adottato il piano stralcio delle fasce
fluviali.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica all'unita' previsionale di base
3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole,
singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli, le quali si trovino nelle condizioni
previste dallo stesso comma 1".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994):
"Art. 2. - 1. E' istituito per il periodo
dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il
30 giugno 1995, un comitato composto dal Ministro
dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle
regioni interessate. Il comitato provvede, sentiti i
presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i
comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo,
a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre
amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di
cui al comma 2 con esclusione della quota di lire 100
miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, sulla base delle
esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle
specifiche finalita' di cui all'art. 3.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994,
da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, per il
successivo trasferimento delle rispettive quote, sui
pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti
locali ed alle altre amministrazioni interessate. La
rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo
4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno,
alla contabilita' speciale delle prefetture delle province
interessate per gli interventi di primo soccorso e di
assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove
occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in
genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite
nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima
necessita' i comuni di cui all'art. 1 possono, previa
delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio
bilancio non destinati alla copertura di spese
indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi'
procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il
31 dicembre 1994.
4. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, il termine
per l'approvazione del bilancio da parte del consiglio
comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno
1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il comitato
puo' avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici gia'
effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni
pubbliche.
7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme
assegnate ai sensi del comma 2, sono sottoposti al
riscontro degli uffici decentrati e periferici della
Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.".



 
Art. 7-ter.
Competenze della regione Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano (( 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'art. 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (per l'argomento v. nei
riferimenti normativi dell'art. 1):
"Art. 16 (Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta) -
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla
provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale
fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente
all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta
regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite
al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle
d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli
partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della
protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo
rappresentante.



 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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