IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, regolamento recante norma sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; Vista la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento; Considerata l'urgenza di dare attuazione al regolamento n. 521/97, per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali; Ravvisata la necessita' di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative nel regolamento n. 521/97 e, conseguentemente, sulle modalita' della loro applicazione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata; Acquisito il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze nella Conferenza dei servizi svoltasi in data 19 maggio 2000 e 26 luglio 2000; Vista la nota n. 418 in data 22 novembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici; Emana la seguente direttiva: 1. Per le modalita' di affidamento della gestione totale aeroportuale, il regolamento n. 521/97 prevede le seguenti procedure: 1) in via prioritaria (art. 7), l'affidamento della gestione totale puo' essere direttamente accordato ai soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, risultavano titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, ed avevano attivato la procedura di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, a condizione che abbiano ottemperato ai seguenti adempimenti: adeguamento dell'assetto societario alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento; presentazione dell'istanza per l'affidamento della gestione totale aeroportuale; successiva domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario; 2) affidamento, mediante gare ad evidenza pubblica (art. 8), a societa' di capitale in possesso dei prescritti requisiti, nella eventualita' che: i soggetti di cui al precedente punto 1), non siano legittimati o non abbiano ottemperato a quanto prescritto dal regolamento, con riferimento al rispetto sia dei termini che delle modalita'; i soggetti di cui al precedente punto 1) non ottengano l'affidamento della gestione totale. 2. In relazione alle disposizioni del regolamento, l'ENAC dovra' in primo luogo verificare, attraverso l'esame della documentazione prodotta, se i soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, abbiano provveduto ad adeguarsi, entro il termine prescritto dall'art. 6 del regolamento, alle disposizioni concernenti la costituzione delle societa' di capitali con riferimento a tutte le componenti richieste affinche' l'adeguamento, attuato secondo le procedure di cui all'art. 2, renda il soggetto conforme, nell'assetto societario, al modello di cui agli articoli 3 e 4. Qualora, dalle verifiche effettuate, dovesse risultare che l'adeguamento sia stato fatto fuori dai termini prescritti ovvero che non sia conforme a quanto disposto dalle norme regolamentari, dovra' essere attivato il procedimento per l'affidamento concorrenziale di cui all'art. 8 del regolamento stesso. Ove l'adeguamento societario sia avvenuto nel termine di cui all'art. 6 e l'istanza della societa' richiedente sia stata presentata in conformita' alle disposizioni regolamentari, si potra' procedere all'esame della domanda corredata dal programma di intervento prodotta dalla societa' stessa, la quale, proprio perche' correttamente strutturata in relazione alle norme regolamentari, puo' aspirare all'affidamento della gestione totale secondo la procedura dell'art. 7. 3. Con la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 1999, sono stati diramati gli schemi della convenzione tipo e degli altri documenti che devono corredare la domanda di concessione totale. L'emanazione di tale circolare, che contiene gli elementi essenziali per la predisposizione dei suddetti documenti, e' intervenuta ben otre il termine di carattere ordinatorio previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale n. 521/1997. Per tale motivo il termine indicato nell'art. 7, relativo alla presentazione della domanda corredata da un programma di intervento, e' da definirsi coerentemente con la data di pubblicazione della circolare n. 12479 AC. Piu' specificamente, il periodo temporale per l'integrazione dell'istanza, previsto dall'art. 7, dovra' essere computato a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale. 4. Particolare rilevanza riveste, in sede di valutazione della suddetta documentazione, il programma degli interventi, poiche' ad esso e' collegata la determinazione della durata della concessione, che puo' arrivare fino a quaranta anni. Peraltro, in considerazione che l'esame dei programmi non si e' ancora completato mentre sussiste l'urgenza di dare corso all'affidamento delle concessioni di gestioni totali, si ritiene che si possa procedere all'affidamento in concessione da parte dei Ministeri concertanti per una durata limitata, determinata provvisoriamente sulla base delle prime valutazioni dell'ENAC tenuto conto del piano economico finanziario presentato dal richiedente, e che successivamente, all'esito della valutazione dei richiamati programmi, si possa procedere alla definitiva determinazione della durata della concessione. A tal fine, l'ENAC dovra' procedere ai seguenti accertamenti per la provvisoria determinazione della durata della concessione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 521/1997: accertamento della ammissibilita' dell'istanza; accertamento della qualita' di soggetto gestore parziale, anche in regime precario del richiedente; accertamento dell'avvenuta attivazione della procedura ex art. 17 della legge n. 135/1997, da parte dei gestori parziali, anche in regime precario; verifica della natura di societa' di capitale del soggetto richiedente; verifica dell'avvenuto adeguamento del capitale sociale della societa' richiedente, a seconda del volume di traffico registrato nell'ultimo biennio; verifica dell'avvenuto adeguamento dell'atto costitutivo della societa' in merito a: a) oggetto dell'attivita' societaria; b) separazione contabile dei risultati di esercizio delle attivita' connesse o collegate all'oggetto principale dell'attivita' societaria, nei bilanci e nei documenti contabili; c) misura della partecipazione del socio pubblico al capitale sociale per esercitare diritti societari, quali la richiesta di convocazione dell'assemblea, cosi' come previsto nell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 521/1997; d) ingresso di altri enti locali nella societa', mediante aumento di capitale; e) esclusione di atti che, nei primi tre anni, determinino la perdita della posizione di maggioranza del socio privato; f) modalita' e condizioni di atti che determinino la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene; g) quota di azioni da riservare all'azionariato diffuso; verifica, ove del caso, che siano state espletate le procedure di scelta del socio privato di maggioranza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. Ovvero di cessione a privati delle quote di maggioranza, secondo le norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474; verifica dell'avvenuta presentazione del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, e prima valutazione dello stesso. L'ENAC procedera' alla predisposizione di un apposito programma di lavoro e curera' con sollecitudine l'invio degli atti alle amministrazioni competenti al fine dell'adozione dei provvedimenti sia provvisori che definitivi, di competenza. Il provvedimento definitivo di determinazione della durata dell'affidamento della gestione totale, dovra' essere predisposto dall'ENAC, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, salvo necessita' indotte da supplementi istruttori, all'esito di valutazioni, approvate dai Ministeri competenti, formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, e condotte in armonia con il criterio generale dianzi illustrato. In pendenza dell'adozione del provvedimento definitivo, sono da intendersi pienamente vigenti le disposizioni della predetta circolare, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di revoca e decadenza della concessione di cui all'art. 14 della convenzione tipo da stipularsi con i soggetti gestori. In conformita' alle disposizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, l'ENAC, all'esito degli adempimenti di competenza, trasmettera' le convenzioni predisposte per l'affidamento in concessione della gestione aeroportuale in via provvisoria e, successivamente, il provvedimento di definitiva determinazione della durata della concessione, ai fini dell'adozione dei previsti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, del Ministro della difesa. Roma, 30 novembre 2000 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 226 |