IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
    Visto   il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come successivamente modificato;  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202,  regolamento recante norma sull'organizzazione del Ministero dei trasporti  e  della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  Visto  il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 10, comma  13,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, con cui e' stata disposta  la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;  Vista  la  circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;  Considerata  l'urgenza di dare attuazione al regolamento n. 521/97, per   rendere   effettiva  la  riforma  del  settore  delle  gestioni aeroportuali;  Ravvisata  la  necessita'  di  fornire indicazioni sulla portata di alcune   previsioni   normative   nel   regolamento   n.   521/97  e, conseguentemente, sulle modalita' della loro applicazione;  Vista   la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  come  successivamente modificata;  Acquisito  il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica,   del   Ministero   delle  finanze  nella Conferenza  dei  servizi  svoltasi in data 19 maggio 2000 e 26 luglio 2000;  Vista  la  nota  n.  418 in data 22 novembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici; Emana                       la seguente direttiva:  1.   Per   le   modalita'  di  affidamento  della  gestione  totale aeroportuale, il regolamento n. 521/97 prevede le seguenti procedure:    1)  in  via  prioritaria  (art.  7), l'affidamento della gestione totale  puo'  essere direttamente accordato ai soggetti che, all'atto dell'entrata  in  vigore  del  regolamento,  risultavano  titolari di gestione  parziale  aeroportuale,  anche  in regime di precariato, ed avevano  attivato  la  procedura di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  a  condizione  che abbiano ottemperato ai seguenti adempimenti:      adeguamento  dell'assetto  societario  alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento;      presentazione  dell'istanza  per  l'affidamento  della gestione totale aeroportuale;      successiva  domanda  corredata  da  un programma di intervento, comprensivo    del    piano    degli   investimenti   e   del   piano economico-finanziario;    2)  affidamento,  mediante  gare ad evidenza pubblica (art. 8), a societa'  di  capitale  in  possesso  dei prescritti requisiti, nella eventualita' che:      i soggetti di cui al precedente punto 1), non siano legittimati o  non  abbiano  ottemperato a quanto prescritto dal regolamento, con riferimento al rispetto sia dei termini che delle modalita';      i  soggetti  di  cui  al  precedente  punto  1)  non  ottengano l'affidamento della gestione totale.  2. In relazione alle disposizioni del regolamento, l'ENAC dovra' in primo  luogo  verificare,  attraverso  l'esame  della  documentazione prodotta,  se  i soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, abbiano provveduto ad adeguarsi, entro il  termine prescritto dall'art. 6 del regolamento, alle disposizioni concernenti   la   costituzione   delle   societa'  di  capitali  con riferimento  a tutte le componenti richieste affinche' l'adeguamento, attuato  secondo  le  procedure  di cui all'art. 2, renda il soggetto conforme,  nell'assetto societario, al modello di cui agli articoli 3 e 4.  Qualora,   dalle   verifiche   effettuate,  dovesse  risultare  che l'adeguamento sia stato fatto fuori dai termini prescritti ovvero che non  sia conforme a quanto disposto dalle norme regolamentari, dovra' essere  attivato  il procedimento per l'affidamento concorrenziale di cui all'art. 8 del regolamento stesso.  Ove  l'adeguamento  societario  sia  avvenuto  nel  termine  di cui all'art.   6   e  l'istanza  della  societa'  richiedente  sia  stata presentata  in conformita' alle disposizioni regolamentari, si potra' procedere   all'esame   della  domanda  corredata  dal  programma  di intervento  prodotta dalla societa' stessa, la quale, proprio perche' correttamente strutturata in relazione alle norme regolamentari, puo' aspirare  all'affidamento  della gestione totale secondo la procedura dell'art. 7.  3.  Con  la  circolare  20 ottobre 1999, n. 12479 AC, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 14 dicembre 1999, sono  stati  diramati gli schemi della convenzione tipo e degli altri documenti che devono corredare la domanda di concessione totale.  L'emanazione   di   tale   circolare,  che  contiene  gli  elementi essenziali   per   la  predisposizione  dei  suddetti  documenti,  e' intervenuta  ben  otre  il  termine di carattere ordinatorio previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale n. 521/1997. Per tale motivo il termine  indicato  nell'art.  7,  relativo  alla  presentazione della domanda  corredata  da  un  programma  di intervento, e' da definirsi coerentemente  con  la data di pubblicazione della circolare n. 12479 AC.  Piu'  specificamente,  il  periodo  temporale per l'integrazione dell'istanza,   previsto  dall'art.  7,  dovra'  essere  computato  a decorrere  dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale.  4.  Particolare  rilevanza  riveste,  in  sede di valutazione della suddetta  documentazione,  il  programma degli interventi, poiche' ad esso  e'  collegata la determinazione della durata della concessione, che puo' arrivare fino a quaranta anni.  Peraltro,  in  considerazione  che  l'esame dei programmi non si e' ancora   completato   mentre   sussiste   l'urgenza   di  dare  corso all'affidamento  delle concessioni di gestioni totali, si ritiene che si  possa  procedere  all'affidamento  in  concessione  da  parte dei Ministeri   concertanti   per   una   durata   limitata,  determinata provvisoriamente  sulla base delle prime valutazioni dell'ENAC tenuto conto  del  piano economico finanziario presentato dal richiedente, e che  successivamente,  all'esito  della  valutazione  dei  richiamati programmi,  si  possa  procedere alla definitiva determinazione della durata  della  concessione.  A  tal  fine, l'ENAC dovra' procedere ai seguenti  accertamenti per la provvisoria determinazione della durata della  concessione,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale n. 521/1997:    accertamento della ammissibilita' dell'istanza;    accertamento  della  qualita' di soggetto gestore parziale, anche in regime precario del richiedente;    accertamento dell'avvenuta attivazione della procedura ex art. 17 della  legge  n.  135/1997,  da  parte dei gestori parziali, anche in regime precario;    verifica  della  natura  di  societa'  di  capitale  del soggetto richiedente;    verifica  dell'avvenuto  adeguamento  del  capitale sociale della societa'  richiedente,  a  seconda  del volume di traffico registrato nell'ultimo biennio;    verifica  dell'avvenuto  adeguamento  dell'atto costitutivo della societa' in merito a:      a) oggetto dell'attivita' societaria;      b) separazione  contabile  dei  risultati  di  esercizio  delle attivita'  connesse o collegate all'oggetto principale dell'attivita' societaria, nei bilanci e nei documenti contabili;      c) misura  della  partecipazione del socio pubblico al capitale sociale  per  esercitare  diritti  societari,  quali  la richiesta di convocazione  dell'assemblea,  cosi' come previsto nell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 521/1997;      d) ingresso  di  altri  enti  locali  nella  societa', mediante aumento di capitale;      e) esclusione  di  atti che, nei primi tre anni, determinino la perdita della posizione di maggioranza del socio privato;      f) modalita'  e  condizioni  di atti che determinino la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;      g) quota di azioni da riservare all'azionariato diffuso;    verifica, ove del caso, che siano state espletate le procedure di scelta  del socio privato di maggioranza secondo quanto stabilito dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. Ovvero  di  cessione a privati delle quote di maggioranza, secondo le norme  del  decreto-legge  31 maggio  1994,  n.  332,  convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474;    verifica dell'avvenuta presentazione del programma di intervento, comprensivo    del    piano    degli   investimenti   e   del   piano economico-finanziario, e prima valutazione dello stesso.  L'ENAC  procedera' alla predisposizione di un apposito programma di lavoro   e   curera'   con  sollecitudine  l'invio  degli  atti  alle amministrazioni  competenti  al  fine dell'adozione dei provvedimenti sia provvisori che definitivi, di competenza.  Il   provvedimento   definitivo   di  determinazione  della  durata dell'affidamento  della  gestione  totale,  dovra' essere predisposto dall'ENAC,  entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva,   salvo  necessita'  indotte  da  supplementi  istruttori, all'esito   di   valutazioni,  approvate  dai  Ministeri  competenti, formulate  con  riferimento ai contenuti del programma di intervento, comprensivo    del    piano    degli   investimenti   e   del   piano economico-finanziario  di  cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997,  e  condotte  in  armonia  con  il criterio generale dianzi illustrato.  In  pendenza  dell'adozione  del  provvedimento definitivo, sono da intendersi   pienamente   vigenti   le  disposizioni  della  predetta circolare,  con  particolare  riferimento all'esercizio dei poteri di revoca  e  decadenza  della  concessione  di  cui  all'art.  14 della convenzione tipo da stipularsi con i soggetti gestori.  In   conformita'   alle   disposizioni   dell'art.  7  del  decreto ministeriale  n.  521/1997,  l'ENAC,  all'esito  degli adempimenti di competenza, trasmettera' le convenzioni predisposte per l'affidamento in  concessione  della  gestione  aeroportuale  in via provvisoria e, successivamente,  il provvedimento di definitiva determinazione della durata   della   concessione,  ai  fini  dell'adozione  dei  previsti provvedimenti  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, di concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  delle  finanze e dei lavori pubblici  e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, del Ministro della difesa.    Roma, 30 novembre 2000                                                 Il Ministro: Bersani
  Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 226  |