Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 244/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 20 dicembre 2000, n. 230/00, recante la modificazione e l'integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 230/00), stabilisce che l'Autorita' aggiorni bimestralmente il parametro Ct, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento;
- l'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), stabilisce che il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) e' determinato come prodotto tra il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali (Rt) e il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt);
- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000 (di seguito: deliberazione n. 198/00) di aggiornamento della tariffa elettrica il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- l'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97 fissa il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali (Rt) pari a 2290 kcal/kWh;
- gli articoli 7, comma 7.4, e 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 204/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, stabiliscono che il parametro PG e' pubblicato dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre;
- l'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, recante definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001, n. 238/00, in corso di pubblicazione, (di seguito: deliberazione n. 238/00) fissa il parametro PG come somma di una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, pari a 39,7 lire/kWh, e di una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97;

Premesso altresi' che:

- l'articolo 4 della deliberazione n. 238/00 istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il conto: "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica nella transizione";
- l'Autorita', con propria deliberazione 26 luglio 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 13 1/00), ha definito le modalita' per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
- l'articolo 3 della deliberazione n. 204/99 stabilisce che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti A e UC, fissandone le aliquote, successivamente modificate dalla deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00) e dalla deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00);
- l'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), come modificato dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 108/00, stabilisce che ai corrispettivi di vettoriamento si applicano le maggiorazioni A2, A3, A4 e A5, nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;

Viste:

- la deliberazione n. 70/97 come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione n. 39/00, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione n. 198/00 e deliberazione n. 230/00 richiamata in premessa;
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- la deliberazione n. 53/00;
- la deliberazione n. 108/00;
- la deliberazione n. 131 /00;
- la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, recante la definizione di procedure concorsuali per la cessione da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e disposizioni in materia di accesso al servizio di vettoriamento della medesima energia; di clausole negoziali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; di direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);
- la deliberazione n. 238/00;
- la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231/00, recante norme per la definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 231/00);
- la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/00, recante norme per la definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 232/00);

Considerato che:

- il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali fissato dall'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97 in misura pari a 2290 kcal/kWh faceva riferimento al valore medio nazionale del consumo specifico degli impianti termoelettrici delle imprese produttrici-distributrici per l'anno 1996 e che da allora tale valore medio si e' modificato a seguito dell'entrata in esercizio di nuovi impianti e di interventi gestionali operati sugli impianti esistenti, anche stimolati dal regime di contribuzione introdotto con la deliberazione n. 70/97;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 12.4, della deliberazione n. 204/99, come modificato dall'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 230/00, la componente PV delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica in bassa tensione per usi domestici e' pari al prodotto tra il parametro Ct e il coefficiente f, i cui valori sono riportati nella tabella 8bis della deliberazione n. 204/99, anche con riferimento all'anno 2000;
- nel corso dell'anno 2001 verranno attivati i meccanismi di reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica, anche con riferimento all'anno 2000;
- la cessione da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le procedure concorsuali previste dal decreto 21 novembre 2000 avra' l'effetto da un lato di aumentare il gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97, dall'altro di ridurre la base imponibile per l'applicazione delle componenti UC2;
- le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97.

Ritenuta l'opportunita' di:

- prevedere un adeguamento, con effetto dall'1 gennaio 2001, del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta di energia elettrica degli impianti termoelettrici nazionali di cui all'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97, che tenga conto dei valori medi conseguiti negli ultimi anni;
- procedere alla determinazione bimestrale dei valori delle componenti PV come modificati per effetto degli aggiornamenti dei parametri Ct;
- fissare la componente tariffaria A6 secondo criteri prudenziali, in attesa della quantificazione della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica;
- adeguare le componenti tariffarie UC2 e A3, tenuto conto del gettito atteso della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni 2000 e 2001.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata;
c) per deliberazione n. 39/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 29 febbraio 2000;
d) per deliberazione n. 108/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
e) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
f) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99.
g) per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'articolo 12, comma 12.4 della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.
 
Articolo 2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli
impianti termoelettrici nazionali e del parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo agosto-novembre 2000, e' fissato pari a 44,081 L/Mcal.
2.2 A decorrere dall'1 gennaio 2001 il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e' pari a 2260 kcal/kWh.
2.3 Il parametro Ct per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 2001 risulta pari a 99,623 L/kwh.
 
Articolo 3
Aggiornamento del parametro PG

Il parametro PG per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 2001 risulta pari a 139,323 L/kWh.
 
Articolo 4
Aggiornamento delle componenti PV

Le aliquote delle componenti PV sono fissate per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 2001 come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
 
Articolo 5
Aggiornamento delle componenti A e UC

La tabella 1 di cui all'articolo 3, comma 3.1 e la tabella 9, di cui all'articolo 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00 e n. 108/00, sono sostituite dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.
 
Articolo 6 Aggiornamento delle maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento

6.1 Ai corrispettivi di vettoriamento si applica, oltre alle maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 2.2 della deliberazione n. 108/00, la maggiorazione A6 nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/99.
6.2 La maggiorazione A6 si applica secondo le modalita' definite dall'articolo 2, della deliberazione n. 108/00.
 
Articolo 8
Disposizioni finali

La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autofita' (www. autorita. energia. it ed entra in vigore il 1^ gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000

Il presidente: Ranci
 
TABELLA 1 - Aliquote della componente PV per il primo bimestre
(gennaio-febbraio) 2001 ======================================
Tariffa D2 L/kWh ====================================== fasce di consumo (kWh/anno) --------------------------------------
da a
0 1800 80,2
1801 2640 126,4
2641 4440 172,7
oltre 4440 126,4 -------------------------------------- --------------------------------------
Tariffa D3 126,4 --------------------------------------
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