Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Disposizioni in materia di Codici di condotta commerciale. (Deliberazione n. 242/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') del 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), prevede all'articolo 4, comma 4.1, che entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorita' un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 204/99, l'Autorita' approva il Codice di condotta commerciale entro sessanta giorni dalla sua presentazione e, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, il codice si intende approvato;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 204/99, risultano approvati 124 (centoventiquattro) Codici di condotta commerciale;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera c);
Vista la deliberazione n. 204/99 e, in particolare, l'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, l'articolo 5, l'articolo 13, comma 13.2 e l'articolo 18, comma 18.7;

Considerato che:

- il Codice di condotta commerciale rappresenta, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, lo strumento idoneo a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni base e speciali ai clienti del mercato vincolato;
- entro il 30 settembre 2000 i soggetti esercenti hanno presentato all'Autorita' le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 204/99;
Ritenuto che sia opportuno evitare che si determinino disparita' di trattamento tra i clienti del mercato vincolato serviti da diversi esercenti e pertanto introdurre un Codice di condotta commerciale definito dall'Autorita', con validita' dall'1 gennaio 2001, per i soggetti esercenti ai cui clienti non e' garantita trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali;

DELIBERA

I soggetti tenuti all'adozione di un Codice di condotta commerciale ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, nel caso in cui non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 del medesimo articolo entro il 31 dicembre 2000, applicano, con decorrenza dal 1^ gennaio 2001, il Codice di condotta commerciale di seguito riportato:
"Disposizione generale
Nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato l'esercente rispetta le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 1

L'esercente fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del contratto ed in occasione della proposta di opzioni tariffarie e di loro eventuali modifiche, informazioni, documenti e il necessario supporto affinche' il cliente sia posto in grado di scegliere la soluzione o le soluzioni piu' vantaggiose e di conoscere i contenuti del contratto da sottoscrivere e le garanzie previste nel presente codice di condotta commerciale.
 
Articolo 2

In occasione di campagne pubblicitarie, l'esercente individua e rende disponibili gli strumenti idonei a garantire al cliente informazioni complete per l'offerta di opzioni tariffarie, qualora il mezzo di comunicazione utilizzato non consenta di fornire tali informazioni direttamente.
 
Articolo 3

In occasione dell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali, l'esercente fornisce individualmente a tutti i clienti ai quali vengono offerte tali opzioni, compresi i nuovi clienti, stime comparative della spesa associata alle diverse opzioni che tengano conto delle caratteristiche di consumo proprie del cliente interessato.
 
Articolo 4

Quando l'esercente non ripropone tra le nuove opzioni tariffarie una tariffa corrispondente a quella applicata l'anno precedente, ne da' informazione al cliente con adeguato preavviso, indicando in termini comparativi la tariffa piu' conveniente in base ai dati di consumo del cliente nel corso degli ultimi dodici mesi.
 
Articolo 5

L'esercente fornisce ai clienti informazioni sull'uso efficiente dell'energia con riferimento alle opzioni tariffarie offerte e sulle modalita' da seguire per una corretta e sicura gestione di impianti e apparecchiature.
 
Articolo 6

L'esercente diffonde il codice di condotta commerciale affinche' tutti i clienti ne abbiano notizia anche informando i clienti circa le condizioni e le caratteristiche tecniche di fornitura dell'energia elettrica e i livelli di qualita' commerciale dei servizi erogati."
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000

Il presidente: Ranci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone