Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Disposizioni in materia di misura e di riconciliazione dell'energia elettrica ad integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99. (Deliberazione n. 240/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, introdotta dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n. 13/99) prevede, all'articolo 10 della medesima deliberazione, che per la determinazione della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata si confrontino, per ciascuna ora fissa, l'energia elettrica immessa nei punti di consegna, al netto dei pedaggi in energia a copertura delle perdite, e l'energia elettrica prelevata nei punti di riconsegna;
- l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00) prevede che i complessi di misura devono consentire almeno la rilevazione e la registrazione per ciascuna ora della potenza e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata rispettivamente nei punti di consegna e di riconsegna;
- il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) ha informato l'Autorita' con nota in data 20 aprile 2000 (prot. Autorita' n. 006496) che presso i punti di riconsegna di energia elettrica interessati da contratti di vettoriamento e per i quali il Gestore medesimo e' gestore contraente sono installati misuratori idonei a contabilizzare l'energia elettrica vettoriata secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 13/99;
- con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l'Enel distribuzione Spa ha informato l'Autorita' che a meta' marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna, oggetto di contratti di vettoriamento, solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi gruppi di misura elettronici statici, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei gruppi di misura idonei presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000;
- con delibera 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: delibera n. 139/00), l'Autorita' ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione n. 13/99, e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- l'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea non e' stata ancora chiusa;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

Visti:

- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999 n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione n. 205/99;
- la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00);
- la deliberazione n. 119/00;
- la deliberazione n. 139/00;
- la deliberazione 29 dicembre 2000, n. 23 8/00 (di seguito: deliberazione n. 238/00);

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 119/00 il gestore della rete in cui si trova un punto di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento e' responsabile dell'installazione e del corretto funzionamento del misuratore, nonche' della rilevazione delle misure in tale punto;
- dalla documentazione acquisita dall'Autorita' nell'ambito dell'istruttoria avviata con la delibera n. 139/00 emerge che gli attuali misuratori installati presso i punti di riconsegna non localizzati sulla rete di trasmissione nazionale non sono in tutti i casi idonei alla rilevazione oraria dell'energia elettrica prelevata ma consentono solo la misura dell'energia per ciascuna fascia oraria ed in alcuni casi, tipicamente per i punti di riconsegna in bassa tensione, solamente la rilevazione dell'energia complessivamente prelevata;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto mediante procedure concorsuali disciplinate dall'Autorita';
- l'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 prevede che alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, nonche' l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati;
- nel corso del 2001, per effetto del decreto di cui al precedente alinea, aumentera' considerevolmente il numero dei punti di riconsegna dell'energia elettrica in conseguenza dell'incremento dell'energia elettrica disponibile per il mercato dei clienti idonei;
- i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 riflettono il valore dell'energia elettrica nelle varie fasce orarie;
- il mancato aggiornamento dei coefficienti di scambio di cui al precedente alinea determinerebbe una disparita' di trattamento tra i clienti del mercato libero e quelli del mercato vincolato quanto al valore dell'energia destinata alle due tipologie di clienti, da cui possono anche derivare distorsioni nella scelta, per i clienti finali che ne hanno la facolta', tra l'approvvigionamento sul mercato libero e quello sul mercato vincolato;

Ritenuto che:

- sia opportuno riconoscere agli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi nella cui disponibilita' si trovi un punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata ai sensi della deliberazione n. 13/99 la facolta' di provvedere all'approvvigionamento delle apparecchiature di misura nei casi in cui il gestore della rete sulla quale e' situato il medesimo punto di riconsegna non abbia provveduto nei tempi previsti;
- sia necessario, nei casi in cui non sia attivo un misuratore idoneo, definire un criterio per la ricostruzione convenzionale delle misure su base oraria nei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata;
- per i punti di riconsegna dotati dei misuratori idonei, sia opportuno riconoscere al soggetto richiedente del contratto di vettoriamento la facolta' di scegliere, per l'anno 2000, l'applicazione, in alternativa alla misura effettivamente rilevata su base oraria nei punti di riconsegna, del suddetto criterio di ricostruzione convenzionale delle misure;
- sia necessario aggiornare i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 per tenere conto della sopravvenuta determinazione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso articolati per fasce orarie in seguito alla emanazione della deliberazione n. 238/00;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, integrate come segue:
a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) "deliberazione n. 13/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
c) "deliberazione n. 52/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
d) "deliberazione n. 119/00" e' la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2000;
e) "deliberazione n. 204/99" e' la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999 n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
f) "Gestore della rete" e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
g) "misura" sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore;
h) "misura dell'energia elettrica" e' la misura dell'energia elettrica attiva e reattiva;
i) "misuratore" e' un dispositivo per la rilevazione di grandezze elettriche;
j) "misuratore idoneo" e' il misuratore che soddisfa, al momento della sua installazione, i requisiti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 119/00, nonche' quelli di cui al successivo articolo 3;
k) "punto di misura" dell'energia elettrica e' il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi o di una rete interna d'utenza dove viene resa disponibile la misura dell'energia elettrica;
l) "Rete" e' la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Articolo 2
Ambito di applicazione
2.1 Le disposizioni contenute nella presente deliberazione in materia di misura dell'energia elettrica si applicano, nei casi in cui la medesima misura sia necessaria alla contabilizzazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di riconsegna situati sulle reti con obbligo di connessione di terzi e interessati da contratti di vettoriamento ai sensi della deliberazione n. 13/99, a tutte le apparecchiature di misura situate:
a) nei siti di connessione, diretta e indiretta, alla Rete;
b) nei punti interni alle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla Rete;
c) nei punti interni alle reti interne d'utenza dove viene resa disponibile la misura dell'energia elettrica.
2.2 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione i gestori delle reti.
 
Articolo 3 Direttiva in materia di approvvigionamento, installazione e
attivazione delle apparecchiature di misura

3.1 Il gestore della rete in cui sono situati punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento dell'energia elettrica in essere dichiara, sotto la propria responsabilita', al Gestore della rete l'idoneita' dei misuratori installati nei relativi punti di misura e la loro conformita' alla disciplina del servizio di vettoriamento di cui alla deliberazione n. 13/99.
3.2 Qualora, in corrispondenza di un punto di riconsegna, relativo ad un contratto di vettoriamento perfezionato anteriormente alla data del 1^ gennaio 2001 o ad una richiesta presentata anteriormente a tale data ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 13/99, non sia attivo, alla medesima data, un misuratore idoneo di energia elettrica, il gestore della rete in cui e' situato il suddetto punto di riconsegna provvede all'approvvigionamento, all'installazione ed all'attivazione del suddetto misuratore idoneo entro trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
3.3 Per le richieste di vettoriamento presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 13/99 in data successiva all'1 gennaio 2001, il termine di cui al precedente comma 3.2 decorre dalla data di presentazione della richiesta.
3.4 Il termine di cui al precedente comma 3.2 e' prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni, nel caso in cui il gestore della rete presenti all'Autorita' motivata istanza in tal senso fondata sulla evidenza di obiettive e circostanziate difficolta' nell'approvvigionamento, nell'installazione ed attivazione, entro i termini prescritti, dei misuratori idonei. Con riferimento ai punti di riconsegna a tensione nominale superiore a 1 kV, tale istanza non puo' essere presentata qualora il numero delle utenze per le quali e' richiesta la proroga sia inferiore al 5 % del numero di utenze della rete di competenza del medesimo gestore a tensione nominale superiore a 1 kV. A pena di irricevibilita', l'istanza deve essere corredata dell'identificazione delle utenze per le quali si richiede la proroga del termine.
3.5 Nei casi in cui un utente abbia esercitato i diritti di cui al successivo articolo 4, comma 4.2, con riferimento ad un punto di riconsegna, il gestore della rete in cui e' situato tale punto di riconsegna provvede all'installazione ed all'attivazione del misuratore idoneo dell'energia elettrica, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui detto misuratore viene reso disponibile dall'utente presso gli impianti del punto di riconsegna.
3.6 Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.5 non abbia completato le attivita' di cui al medesimo comma in relazione ad un punto di riconsegna, il gestore della rete provvede a porre in atto, entro 5 giorni lavorativi dalla medesima scadenza, tutte le azioni, sulla rete e sugli impianti dell'utenza, necessarie a rendere possibile l'intervento di installazione e attivazione del misuratore da parte dell'utente e a garantire, sotto la responsabilita' del medesimo gestore, che tale intervento avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza fisica delle persone e delle cose.
3.7 I misuratori idonei devono soddisfare i seguenti requisiti funzionali minimi:
a) classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 1;
b) idoneita' alla telelettura ed acquisizione dati giornaliera;
c) idoneita' alla sincronizzazione temporale con un unico riferimento;
d) periodo di integrazione delle misure dell'energia elettrica attiva e reattiva pari a 15 minuti.
3.8 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione i gestori delle reti comunicano all'Autorita' eventuali requisiti funzionali ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma 3.7.
3.9 I requisiti funzionali di cui al precedente comma 3.8 devono essere tali da consentire a qualunque soggetto terzo l'approvvigionamento in proprio dei misuratori idonei e tali da non dar luogo a condizioni di esclusivita' nella fornitura dei misuratori medesimi.
3.10 Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma 3.8 l'Autorita' si riserva di emettere specifiche tecniche ad integrazione dei requisiti di cui al precedente comma 3.7.
3.11 Nei casi in cui un utente provveda all'approvvigionamento del misuratore in un punto di riconsegna ai sensi del successivo articolo 4, comma 4.2, il gestore della rete su cui il medesimo punto e' situato e' tenuto a rilevare la proprieta' del misuratore e a riconoscere all'utente la somma di lire 5.000.000 per punto di misura. Nei casi in cui un utente provveda anche all'installazione del misuratore in un punto di riconsegna ai sensi del successivo articolo 4, comma 4.3, il gestore della rete su cui il medesimo punto e' situato e' tenuto a riconoscere all'utente un'ulteriore somma di lire 5.000.000 per punto di misura.
3.12 La somma di cui al precedente comma 3.11, secondo periodo, e' ridotta a lire 1.000.000 per i punti di riconsegna in bassa tensione.
 
Articolo 4 Diritti relativi all'approvvigionamento e all'installazione dei
misuratori idonei

4.1 Acquisiscono i diritti di cui al presente articolo:
a) gli utenti della Rete;
b) gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla Rete;
c) coloro che abbiano la disponibilita' delle apparecchiature di misura installate presso impianti dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4.2 Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, commi 3.2 e 3.3, come eventualmente prorogato ai sensi del comma 3.4 del medesimo articolo, il gestore della rete non abbia completato gli adempimenti di cui al medesimo comma 3.2 in relazione ad un punto di riconsegna l'utente acquisisce il diritto all'approvvigionamento in proprio del misuratore idoneo.
4.3 Qualora alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 3.5, il gestore della rete non abbia provveduto all'installazione ed all'attivazione del misuratore idoneo in un punto di riconsegna, l'utente interessato acquisisce il diritto ad installare a propria cura e spese il misuratore idoneo dell'energia elettrica approvvigionato in proprio secondo quanto previsto al precedente comma 4.2.
 
Articolo 5 Ricostruzione della potenza elettrica su base oraria ai fini del calcolo della riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata e dei
superi di potenza

5.1 Le disposizioni di cui ai successivi commi 5.2, 5.3 e 5.4 si applicano ai punti di riconsegna non dotati di misuratore idoneo a partire dall'1 gennaio 2000.
5.2 La potenza elettrica prelevata in ogni ora in ciascun punto di riconsegna, relativamente al quale sia disponibile la misura dell'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria su base mensile, e' convenzionalmente pari, con riferimento al medesimo punto di riconsegna, al prodotto tra la potenza elettrica impegnata nell'ora e il rapporto tra l'energia elettrica prelevata nel mese nella fascia oraria a cui la medesima ora appartiene e la massima energia elettrica prelevabile nella medesima fascia oraria del mese senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata. Al fini del calcolo di cui al presente comma, nelle ore interessate dai disservizi di rete o dagli interventi di manutenzione programmata di cui all'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione n. 119/00, la potenza impegnata viene ridotta in conseguenza del verificarsi dei medesimi eventi.
5.3 La potenza elettrica prelevata in ogni ora in ciascun punto di riconsegna, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, e' determinata mediante:
a) la ripartizione dell'energia elettrica complessivamente prelevata nel mese tra le diverse fasce orarie in proporzione ai valori percentuali definiti nella tabella di seguito riportata;
----> Vedere Tabella <----
b) l'applicazione del disposto del precedente comma 5.2 utilizzando l'energia elettrica prelevata nel mese in ciascuna fascia oraria, determinata ai sensi della precedente lettera a).
5.4 Limitatamente alle ore dell'anno 2000, nel caso in cui un punto di riconsegna sia dotato di un misuratore idoneo e' data facolta' al richiedente di scegliere, in alternativa alla rilevazione oraria risultante dal suddetto misuratore, la determinazione della potenza elettrica oraria prelevata mediante l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 5.2 a valere per tutto l'anno. Il richiedente esercita la facolta' di cui al presente comma, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta al gestore contraente e al Gestore della rete entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
5.5 A partire dall'1 gennaio 2001 la potenza elettrica prelevata determinata in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3 viene maggiorata del 2 % a titolo di riconciliazione forfetaria. Trascorsi novanta giorni dall'1 gennaio 2001 ovvero dalla data di presentazione della richiesta di vettoriamento, rispettivamente per i casi di cui al precedente articolo 3, commi 3.2 e 3.3, tale maggiorazione e' aumentata:
a) del 3 % per la potenza elettrica prelevata determinata in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.2 nei punti di riconsegna a tensione nominale superiore a 1 kV;
b) dell'8 % per la potenza elettrica prelevata determinata in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.3 nei punti di riconsegna a tensione nominale superiore a 1 kV.
 
Articolo 6 Modificazione delle modalita' e dei parametri di riconciliazione e
scambio di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 13/99

6.1 Per l'anno 2000 i parametri di scambio dell'energia elettrica all'interno della stessa fascia definiti dalle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 sono fissati a 1.
6.2 A valere dall'1 gennaio 2001 la tabella 10 della deliberazione n. 13/99 e' sostituita dalla tabella di seguito riportata:

================================================= Fascia oraria Fascia oraria di riconsegna di consegna =================================================
F1 F2 F3 F4 ------------------------------------------------- F1 0.90 1.49 1.86 2.66 ------------------------------------------------- F2 0.54 0.90 1.13 1.61 -------------------------------------------------

F3 0.43 0.72 0.90 1.28 ------------------------------------------------- F4 0.30 0.50 0.63 0.90 -------------------------------------------------

6.3 A valere dall'1 gennaio 2001 la tabella 11 della deliberazione
n. 13/99 è sostituita dalla tabella di seguito riportata: ================================================= Fascia oraria Fascia oraria di riconsegna di consegna =================================================
F1 F2 F3 F4 ------------------------------------------------- F1 0.98 1.62 2.03 2.90 ------------------------------------------------- F2 0.59 0.98 1.23 1.75 ------------------------------------------------- F3 0.47 0.78 0.98 1.40 ------------------------------------------------- F4 0.33 0.55 0.69 0.98 -------------------------------------------------

6.4 A valere dall'1 gennaio 2001 la tabella 12 della deliberazione
n. 13/99 è sostituita dalla tabella di seguito riportata: ================================================= Fascia oraria Fascia oraria di riconsegna di consegna =================================================
F1 F2 F3 F4 ------------------------------------------------- F1 0.95 1.57 1.97 2.81 ------------------------------------------------- F2 0.57 0.95 1.19 1.70 ------------------------------------------------- F3 0.46 0.76 0.95 1.36 ------------------------------------------------- F4 0.32 0.53 0.67 0.95 -------------------------------------------------

6.5 All'articolo 10, comma 10.2, lettera b), primo periodo, della deliberazione n. 13/99, la parola "nove" e' sostituita dalla parola "sei".
 
Articolo 7 Modificazione degli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione n. 119/00

7.1 In deroga all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 119/00, nel caso in cui un punto di consegna interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da altri contratti di vettoriamento:
a) e' data facolta' ai richiedenti di ciascun contratto di vettoriamento di comunicare anticipatamente con cadenza settimanale al gestore contraente, per tale punto di consegna e per ogni ora, la ripartizione dell'energia elettrica immessa tra i contratti di vettoriamento che interessano il medesimo punto di consegna ai fini della determinazione dei pedaggi a copertura delle perdite e della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione;
b) il supero di potenza, di cui all'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' determinato separatamente per ciascun contratto di vettoriamento che interessa il punto di consegna utilizzando, per ogni ora, la relativa potenza contrattualmente impegnata e la potenza consegnata attribuita al medesimo contratto mediante la ripartizione di cui alla lettera a) del presente comma.
7.2 In deroga all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 119/00, nel caso in cui un punto di riconsegna interessato da un contratto di vettoriamento sia interessato anche da altri contratti di vettoriamento:
a) e' data facolta' ai richiedenti di ciascun contratto di vettoriamento di comunicare anticipatamente con cadenza settimanale al gestore contraente, per tale punto di riconsegna e per ogni ora, la ripartizione dell'energia elettrica prelevata tra i contratti di vettoriamento che interessano il medesimo punto di riconsegna ai fini della determinazione della quantita' di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione;
b) il supero di potenza, di cui all'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99, e' determinato separatamente per ciascun contratto di vettoriamento che interessa il punto di riconsegna utilizzando, per ogni ora, la relativa potenza contrattualmente impegnata e la potenza riconsegnata attribuita al medesimo contratto mediante la ripartizione di cui alla lettera a) del presente comma.
7.3 A partire dal 1^ gennaio 2001, in deroga all'articolo 10 della deliberazione n. 119/00, il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione effettuano le verifiche di compatibilita' con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, relative alle richieste di modifica di contratti di vettoriamento in essere che non comportino, in alcuna ora, variazioni in aumento della potenza complessivamente impegnata in ciascun punto di consegna o riconsegna interessato, entro sette giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse. Le modifiche sono efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le richieste sono risultate compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
7.4 All'articolo 11 della deliberazione n. 119/00, il comma 11.1 e' sostituito dal seguente:
"La riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata in esecuzione di un contratto di vettoriamento e' determinata su base bimestrale con riferimento ai periodi che si concludono alle ore 24:00 dell'ultimo giorno dei mesi, rispettivamente, di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione n. 13/99 ed in base alle modalita' applicative riportate nei commi seguenti."
 
Articolo 8
Disposizioni finali

8.1 Per l'anno 2001 lo schema di contratto tipo di vettoriamento di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 13/99, approvato dall'Autorita' con la deliberazione n. 119/00, si applica anche, ove compatibile, per i vettoriamenti in cui uno o piu' punti di consegna o riconsegna non siano situati sul territorio nazionale.
8.2 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1^ gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
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