Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000 |
Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 239/00). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2000,
Premesso che:
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante norme per la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99) ha determinato, agli articoli 7 e 8, i corrispettivi di potenza e del corrispettivo per l'uso del sistema per la fornitura del servizio di vettoriamento; - la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, recante norme per l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazioni degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozioni di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00) ha modificato i corrispettivi di potenza e il corrispettivo per l'uso del sistema, di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99, per la fornitura del servizio di vettoriamento; - la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 123/00, recante norme per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del 10 agosto 2000, ha fissato i livelli, per l'anno 2001, delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe a copertura dei costi di trasmissione e di distribuzione.
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481; -il decreto legislativo 19 febbraio 1999, n. 79/99;
Viste:
- la deliberazione n. 13/99; - la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante la direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99); - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99); - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante norme per la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99); - la deliberazione n. 108/00; - la deliberazione n. 123/00; Considerato che: - l'articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 13/99 prevede che, a partire dall'anno 2000, l'Autorita' aggiorni, a valere dall'1 gennaio di ogni anno, i corrispettivi per il servizio di vettoriamento, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481/99; - la deliberazione n. 123/00 ha aggiornato le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei clienti vincolati a copertura dei costi di trasmissione, di distribuzione e di vendita, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 204/99, e che lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento e' ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse; e) con riferimento agli elementi 1(disMT), 1(disBT), 3(disMT), 3(disMT) e alla componente 2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio; - per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei clienti del mercato vincolato: a) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti e' stato fissato pari al 4%, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99; b) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, e' stato fissato al livello della variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, nel periodo giugno 1999 - maggio 2000 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 2,1%; c) si e' ritenuto opportuno prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuita' del servizio positivi, al netto delle penalita' eventualmente dovute per recuperi negativi, pari a 50 miliardi di lire per l'anno 2001; - la deliberazione n. 123/00 ha aggiornato i corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, secondo criteri analoghi all'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe a copertura dei costi di trasmissione; - la deliberazione n. 123/00 ha istituito un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione ai riconoscimenti di costo e alle penalita' previste dall'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione n. 202/99 nel caso di recuperi di continuita' del servizio rispettivamente positivi e negativi; - il mancato aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento determinerebbe una discriminazione nelle condizioni di accesso e di utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato, da cui possono anche derivare distorsioni nella scelta, per i clienti finali che ne hanno la facolta', tra l'approvvigionamento sul mercato libero e quello sul mercato vincolato. Ritenuto che sia necessario: - aggiornare i corrispettivi per la fornitura del servizio di vettoriamento con l'obiettivo di renderli coerenti con i parametri dei vincoli tariffari intesi a copertura dei costi del trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e con le componenti dei corrispettivi di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relative al trasporto dell'energia elettrica; - utilizzare, nell'aggiornamento dei corrispettivi per la fornitura del servizio di vettoriamento, i medesimi criteri applicati per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe per i clienti del mercato vincolato; - prevedere versamenti al conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio", istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 123/00 anche per i corrispettivi per il servizio di vettoriamento sulle reti di media e di bassa tensione.
DELIBERA
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni: a) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante norme per la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999; b) deliberazione n. 108/00 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, recante norme per l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3 comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000; c) deliberazione n. 123/00 e' la deliberazione dell'Autorita' recante norme per l'aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del 10 agosto 2000. |
| Articolo 2 Modificazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99.
2.1 La tabella 2 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente: =================================================================== Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di altissima e alta tensione =================================================================== Fasce orarie ------------------------------------------------------------------- F1 F2 F3 F4 ------------------------------------------------------------------- Corrispettivi (lire/kW/ora) 15,6 10,4 7,2 3,7 -------------------------------------------------------------------
2.2 La tabella 3 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente: =================================================================== Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora) =================================================================== Bassa tensione 47,1 ------------------------------------------------------------------- Media tensione 0,72 -------------------------------------------------------------------
2.3 La tabella 4 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente: =================================================================== Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora) =================================================================== Da alta o altissima a media tensione o viceversa 2,5 ------------------------------------------------------------------- Da media a bassa tensione o viceversa 9,2 -------------------------------------------------------------------
2.4 La tabella 5 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente: =================================================================== Corrispettivi per l'uso del sistema =================================================================== Servizi dinamici (lire/kW potenza nominale/anno) 2.600 ------------------------------------------------------------------- Regolazione di tensione (lire/kW impegnato/ora) 0,29 ------------------------------------------------------------------- Dispacciamento (lire/kW impegnato/ora) 0,30 ------------------------------------------------------------------- Misura - altissima tensione (lire/anno) 11.471.000 ------------------------------------------------------------------- Misura - alta tensione (lire/anno) 11.471.000 ------------------------------------------------------------------- Misura - media tensione (lire/anno) 1.176.000 ------------------------------------------------------------------- Misura - bassa tensione (lire/anno) 151.000 ------------------------------------------------------------------- Riserva di potenza (lire/kW/anno) 13.200 ------------------------------------------------------------------- |
| Articolo 3 Disposizioni per il conto Oneri per recuperi di continuita' del servizio
3.1 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre per l'anno 2001, il gestore contraente versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica vettoriata nel bimestre, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 1 allegata alla presente proposta di delibera. 3.2 Gli importi determinati sulla base del precedente comma confluiscono nel conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio", istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione n. 123/00. 3.3 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalita' operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sul conto "Oneri per recuperi di continuita' del servizio". |
| Articolo 4 Disposizioni finali
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.
Tabella 1 - Corrispettivi unitari per la determinazione degli ammontari da versare sul conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio" =================================================================== Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora) =================================================================== Bassa tensione 0,34 ------------------------------------------------------------------- Media tensione 0,01 ------------------------------------------------------------------- Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora) ------------------------------------------------------------------- Da alta/altissima a media tensione o viceversa 0,02 ------------------------------------------------------------------- Da media a bassa tensione o viceversa 0,07 -------------------------------------------------------------------
Milano, 28 dicembre 2000 Il presidente: Ranci |
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