Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2000
Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas. (Deliberazione n. 236/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2000,

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito: legge n. 481/95), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 l'Autorita' emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni;
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), gli enti locali, che affidano il servizio di distribuzione, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita';
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00, nell'ambito dei contratti di servizio di cui al precedente alinea sono stabiliti tra l'altro le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi e le conseguenze degli inadempimenti da parte dell'esercente il servizio;
- con delibera 18 dicembre 1998, n. 154/98 (di seguito: delibera n. 154/98), l'Autorita' ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95, in tema di qualita' del servizio del gas;
- con delibera 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: delibera n. 47/00), l'Autorita' ha emanato una direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas;

Visti:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- la legge n. 481/95;
- la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante norme per il riordino e potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo n. 164/00;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995;
- la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
- la delibera n. 154/98;
- la delibera n. 47/00;
- il documento "Risultati dell'indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas", approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (PROT. AU/98/217);
- il documento "Rapporto sulla qualita' del servizio gas nel 1997", approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (PROT. AU/98/219);
- il documento "Rapporto sulla qualita' del servizio gas nel 1998", approvato dall'Autorita' in data 9 febbraio 2000 (PROT. AU/2000/019);
- il documento per la consultazione "Regolazione della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti a media e bassa pressione", approvato dall'Autorita' in data 8 giugno 2000 (prot. AU/2000/159) (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

- sussistono significative differenze sotto il profilo della sicurezza e della continuita' tra distributori per quanto concerne le modalita' di effettuazione e di registrazione degli interventi rilevanti ai fini della sicurezza, quali la ricerca sistematica delle dispersioni di gas, la odorizzazione del gas, il pronto intervento, e degli interventi rilevanti ai fini della continuita' del servizio, quale la gestione delle interruzioni dell'erogazione del gas;
- la disciplina della Carta dei servizi prende in considerazione, ai fini della sicurezza, solo la reperibilita' e il pronto intervento, senza imporre obblighi di ispezione della rete interrata e lasciando quindi al distributore la facolta' di effettuare o meno le ispezioni;
- la disciplina della Carta dei servizi prende in considerazione, ai fini della continuita', solo le interruzioni programmate per le quali fissa una durata massima di 48 ore, ritenuta eccessiva se messa in relazione agli impieghi del gas da parte di strutture sanitario o di servizio pubblico;
Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 154/98, in particolare i commenti e le osservazioni pervenuti in relazione al documento per la consultazione, e gli elementi acquisiti nel corso degli incontri tecnici di approfondimento con i soggetti interessati;
Considerato che nell'ambito del suddetto procedimento sono state tra l'altro segnalate le esigenze di:
- concedere un adeguato periodo di tempo per pervenire al completamento del quadro delle norme tecniche da parte degli organismi normatori e per assicurare ai distributori il tempo necessario per adeguare la propria organizzazione e le procedure aziendali agli obblighi imposti dalla direttiva;
- definire i livelli effettivi per ognuno degli indicatori di sicurezza e di continuita' escludendo gli eventi le cui cause non siano riconducibili alla responsabilita' dei distributori;
- semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni relative agli interventi rilevanti per la sicurezza e la continuita';
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95:
- l'Autorita' irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi;
- in caso di reiterazione delle violazioni l'Autorita' ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte dell'utente, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre la sospensione o la decadenza della concessione;

Ritenuto che:

- la sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose, sia obiettivo determinante per la qualita' del servizio di distribuzione del gas;
- il miglioramento della continuita' del servizio di distribuzione del gas sia necessario ai fini della sicurezza del servizio e della sua efficienza;
- il contenimento delle dispersione del gas metano in atmosfera rivesta una particolare importanza ai fini della tutela dell'ambiente e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia con riferimento al Protocollo di Kyoto;
- sia necessario definire livelli nazionali base e di riferimento di sicurezza e di continuita' del servizio uniformi per tutti gli impianti di distribuzione di gas, allo scopo di evitare discriminazioni tra utenti o clienti e di consentire ai distributori di programmare in modo certo gli investimenti occorrenti ad aumentare i livelli effettivi di sicurezza e a ridurre il numero e la durata delle interruzioni del servizio;
- sia necessario, ai fini della salvaguardia fisica delle persone e delle cose e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, estendere a tutti i distributori gli obblighi di pronto intervento e rendere obbligatorio il pronto intervento anche per gli impianti a valle del punto di consegna, accertando che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita';
- sia opportuno introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorita' creando una adeguata base statistica di dati relativi agli interventi necessari ai fini della sicurezza e della continuita' del servizio di distribuzione del gas;

Ritenuto inoltre che:

- la mancanza di una base statistica completa e certa per alcuni interventi rilevanti ai fini della sicurezza e della continuita' della distribuzione del gas richieda gradualita' nella regolazione della sicurezza e della continuita' del servizio con la conseguente previsione di un periodo di prima attuazione, compreso tra l'emanazione della presente direttiva e il 31 dicembre 2003;
- il raggiungimento delle finalita' indicate dall'Autorita' nel documento di consultazione richieda un adeguato periodo di tempo al fine di mettere in atto tutte le attivita' necessarie da parte dei distributori sia in termini di esercizio che di manutenzione degli impianti;
- sia necessario introdurre fin dal periodo di prima attuazione obblighi di servizio per alcune attivita' rilevanti per la sicurezza, ivi inclusi la ricerca sistematica delle dispersioni di gas, finalizzata alla loro eliminazione, l'odorizzazione del gas, la predisposizione da parte dei distributori di adeguata cartografia e l'installazione di una doppia linea nei gruppi finali in antenna in conformita' alla normativa tecnica vigente;
Ritenuto in particolare che sia opportuno in sede di prima attuazione della direttiva prevederne l'applicazione solo ai distributori che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali superiore a 5000 (cinquemila) e agli impianti di distribuzione che servono alla stessa data un numero di clienti finali superiore a 1000 (mille).

DELIBERA
Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano, salvo diversa indicazione, le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:
a) "alta pressione" (AP) e' la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1a, 2a e 3a specie, definite dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985 [di seguito: decreto ministeriale 24 novembre 1984]);
b) "anno di riferimento" e' l'anno solare al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative alla sicurezza e alla continuita' del servizio;
c) "atti di terzi" sono le concessioni, autorizzazioni o servitu' il cui ottenimento e' necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del distributore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente finale;
d) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) "bassa pressione" (BP) e' la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:
(i) non superiore a 0,04 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
(ii) non superiore a 0,07 bar (7a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
f) "cartografia" e' il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
g) "condotta" e' l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas;
h) "dispersione" e' la fuoriuscita incontrollata di gas dall'impianto di distribuzione;
i) "dispersione di classe A1" e' la dispersione di massima pericolosita' che a giudizio del distributore ed in base alle norme tecniche vigenti richiede una riparazione immediata e comunque entro le 24 ore successive all'ora della sua localizzazione;
j) "dispersione di classe A2" e' la dispersione che a giudizio del distributore ed in base alle norme tecniche vigenti puo' ammettere una riparazione entro 7 giorni solari dalla sua localizzazione;
k) "dispersione di classe B" e' la dispersione che a giudizio del distributore ed in base alle norme tecniche vigenti puo' ammettere una riparazione entro 30 giorni solari dalla sua localizzazione;
l) "dispersione di classe C" e' la dispersione che a giudizio del distributore ed in base alle norme tecniche vigenti puo' ammettere una riparazione oltre i 30 giorni solari ed entro 9 mesi dalla sua localizzazione;
m) "dispersione localizzata" e' la dispersione per la quale e' stata individuata l'esatta ubicazione nell'impianto di distribuzione;
n) "distributore" e' l'esercente che esercita l'attivita' di distribuzione del gas;
o) "eliminazione della dispersione" e' l'intervento sulla parte di impianto di distribuzione ove si e' originata la dispersione con il quale si ripristina la tenuta della parte di impianto di distribuzione interessata o viene fatta cessare la dispersione;
p) "gruppo di misura" e' la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; e' comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;
q) "gruppo di riduzione" e' il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;
r) "gruppo di riduzione finale" e':
(i) un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti attraverso una rete di bassa pressione;
(ii) un gruppo di riduzione avente la funzione di riduzione della pressione per alimentare una rete in media pressione che alimenta clienti alimentati singolarmente in bassa pressione;
s) "gruppo di riduzione finale in antenna" e' un gruppo di riduzione finale che costituisce l'unico punto di alimentazione della rete a valle dello stesso gruppo;
t) "impianto di derivazione di utenza o allacciamento" e' il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;
u) "impianto di distribuzione" e' una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o piu' esercenti;
v) "impianto di distribuzione ad alimentazione plurima" e' l'impianto di distribuzione con piu' punti di alimentazione della rete;
w) "impianto di distribuzione ad alimentazione singola" e' l'impianto di distribuzione con un unico punto di alimentazione;
x) "interruzione" e' l'evento che coinvolge uno o piu' clienti finali e che ha come conseguenza l'interruzione dell'erogazione del gas ai clienti finali medesimi;
y) "interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale" e' l'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale come definita dalle norme tecniche vigenti;
z) "localizzazione della dispersione" e' l'insieme delle operazioni mediante le quali si individua la parte di impianto dove si e' originata la dispersione;
aa) "media pressione" (MP) e' la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860 edizione settembre 1998:
(i) superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
(ii) superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
bb) "organo di presa" e' la parte di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas;
cc) "periodo di avviamento" e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui viene attivata l'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale nel medesimo comune;
dd) "periodo di gestione" e' il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari e' considerata pari ad un mese di gestione;
ee) "periodo di subentro" e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' avvenuto il subentro stesso;
ff) "punto di alimentazione della rete" e' l'impianto di produzione del gas distribuito o, per il gas naturale, il punto dove avviene la consegna del gas al distributore da parte dell'impresa di trasporto;
gg) "punto di consegna" e' il punto di confine tra l'impianto di proprieta' del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprieta' o gestito dal cliente;
hh) "rete" e' il sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal punto di alimentazione della rete, consente la distribuzione del gas ai clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza;
ii) "servizio" e' il servizio relativo all'attivita' di distribuzione del gas;
jj) "telecontrollo" e' il sistema finalizzato alla supervisione a distanza dei principali parametri di funzionamento di un punto di alimentazione della rete (almeno della portata del gas immesso, della pressione e della temperatura del gas in ingresso, della pressione e della temperatura del gas in uscita), che assolve anche alla funzione di registrazione in modo automatico e continuo degli eventi di superamento per ciascun parametro di soglie di funzionamento normale e che invia allarmi di superamento di tali soglie ad un servizio di reperibilita', attivo 24 ore su 24 per tutto l'anno, in grado di intervenire tempestivamente per rimuovere l'anomalia di funzionamento del punto di alimentazione medesimo;
kk) "tempo di eliminazione della dispersione" e' il tempo, misurato in giorni di calendario, intercorrente tra la data di localizzazione della dispersione e la data in cui viene completata la sua eliminazione;
ll) "terzi" sono le persone fisiche e giuridiche terze rispetto al distributore, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del distributore medesimo. .spr;
 
Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 I distributori di gas hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella presente direttiva, fatto salvo quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
2.2 La presente direttiva si applica ad ogni impianto di distribuzione ad alimentazione singola o ad alimentazione plurima; qualora il distributore gestisca in uno stesso comune piu' impianti, non interconnessi tra loro, di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, tali impianti vengono considerati un unico impianto di distribuzione. Nel caso in cui uno stesso impianto di distribuzione sia gestito da piu' distributori, la presente direttiva si applica a ciascuna porzione di impianto gestita da ciascun distributore.
2.3 La presente direttiva non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio medesimo, limitatamente a tale periodo.
 
Articolo 3
Indicatori di sicurezza del servizio di distribuzione

Al fine di definire gli obblighi di servizio, i livelli base e i livelli di riferimento relativi alla sicurezza del servizio, si fa riferimento ai seguenti indicatori:
percentuale annua di rete in alta e media pressione sottoposta ad ispezione;
percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione;
numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata;
numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per chilometro di rete;
numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali.
 
Articolo 4 Percentuale annua di rete in alta e in media pressione sottoposta ad
ispezione

4.1 La percentuale annua di rete in alta e in media pressione sottoposta ad ispezione e' calcolata, con troncamento al primo decimale, mediante la formula:
LI
APMP
%AMP -------- 100
L
APMP

dove:
- LIapmp e' la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete AP e della rete MP sottoposte ad ispezione nell'anno di riferimento;
- Lapmp e' la somma delle lunghezze, misurate in metri, della rete AP e della rete MP in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
4.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore, un tratto di rete puo' essere classificato come ispezionato a condizione che:
a) l'ispezione del tratto di rete sia stata eseguita in conformita' a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia;
b) il distributore abbia provveduto a redigere un rapporto di ispezione dal quale sia identificabile in modo univoco il tratto di rete ispezionato e l'esito dell'ispezione.
4.3 Ai fini del calcolo della lunghezza LIapmp, uno stesso tratto di rete ispezionato piu' volte deve essere computato una sola volta nell'anno di riferimento.
 
Articolo 5 Percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione

5.1 La percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione e' calcolata, con troncamento al primo decimale, mediante la formula:
LI
BP
%BP ------ 100
L
BP

dove:
LIbp e' la lunghezza, misurata in metri, della rete BP sottoposta ad ispezione nell'anno di riferimento;
LBp e' la lunghezza, misurata in metri, della rete BP in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5.2 Ai fini del calcolo dell'indicatore vale quanto indicato dall'articolo 4, comma 2.
5.3 Ai fini del calcolo della lunghezza LIbp, uno stesso tratto di rete ispezionato piu' volte deve essere computato una sola volta nell'anno di riferimento.
 
Articolo 6 Numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete
ispezionata

6.1 Il numero annuo di dispersioni localizzate per chilometro di rete ispezionata e' calcolato, con troncamento al secondo decimale, mediante la formula:
DI
NDI ------------- 1000
LI LI
APMP BP

dove:
- DI e' il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento a seguito della ricerca programmata delle dispersioni sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza, escluse le dispersioni dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi;
- LIapmp e LIbp sono definite rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 5, comma 1.
6.2 La localizzazione della dispersione deve essere effettuata in conformita' a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia.
 
Articolo 7 Numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per
chilometro di rete

7.1 Il numero annuo di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi per chilometro di rete e' calcolato, con troncamento al secondo decimale, mediante la formula:
DT
NDT ----------- 1000
L L
APMP BP

dove:
- DT e' il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazione di terzi, escluse le dispersioni dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi;
- Lapmp e Lbp sono definite rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 5, comma 1.
7.2 Per la localizzazione della dispersione vale quanto indicato dall'articolo 6, comma 2.
 
Articolo 8 Numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione del
gas per migliaio di clienti finali

8.1 Il grado di odorizzazione del gas e' pari alla quantita' di odorizzante presente nell'unita' di volume del gas distribuito, misurata in milligrammi per metro cubo alle condizioni standard (mg/m3). 8.2 Il numero totale di misure del grado di odorizzazione del gas effettuate e' calcolato mediante la formula:
N
OD
N f n
MISOD Odi Odi
i l

dove: - NoD e' pari al numero totale dei punti i-esimi selezionati nodi per le misure del grado di odorizzazione del gas effettuate nell'anno di riferimento in punti codificati della rete a cui e' stato assegnato un codice univoco per la loro rintracciabilita'; - foDi e' pari al numero di misure effettuate del grado di odorizzazione nell'anno di riferimento in uno stesso punto i-esimo selezionato nodi. Ai fini del computo del numero totale di misure effettuate del grado di odorizzazione del gas: a) il punto selezionato noDi puo' essere conteggiato solo se non e' in prossimita' del punto di alimentazione della rete; b) la misura del grado di odorizzazione, effettuata con i metodi previsti dalle norme tecniche vigenti, puo' essere conteggiata solo se il grado di odorizzazione del gas e' conforme alle norme tecniche vigenti in materia; c) foDi deve essere minore o uguale a 2. 8.3 Il numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali e' calcolato, con troncamento al primo decimale, mediante la formula:
N
MISOD
OD -------- 1000
NU

dove NU e' il numero di clienti finali serviti dall'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 8.4 Il distributore e' tenuto ad effettuare in ogni anno solare un numero minimo di controlli del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti, calcolato con troncamento al secondo decimale, dato dalla formula:
OD 2 L L
Min APMP BP
------------
NU

dove e sono definiti nelle tabelle A e B:

Tabella A - Coefficienti e per il calcolo del numero minimo di misure del grado di odorizzazione per migliaio di clienti finali serviti

=============================================================
(LAMAP + LBp) 1 NU =============================================================
minore o uguale a 5 0,005 0,08 -------------------------------------------------------------
maggiore di 5 e minore o uguale a 10 0,001 0,10 -------------------------------------------------------------
maggiore di 10 0,0005 0,12 -------------------------------------------------------------

Tabella B - Coefficiente per il calcolo del numero minimo di misure
del grado di odorizzazione per migliaio di clienti
finali serviti =============================================================
Tipo di impianto di odorizzazione
del gas distribuito ============================================================= Odorizzazione con impianti a lambimento 1 ------------------------------------------------------------- Odorizzazione con impianti a dosaggio diretto e rilevazione in continuo del grado di odorizzazione del gas in tutti i punti di alimentazione della rete con misure trasmesse mediante telecontrollo 0,8 -------------------------------------------------------------

8.5 Il numero minimo di misure del grado di odorizzazione, conformi alle norme tecniche vigenti in materia, da effettuare nell'anno di riferimento, approssimato per eccesso al numero intero superiore, viene calcolato mediante la formula:
NU
NOD OD -----
Min min 1000 NOD 2
Min

8.6 Il prelievo e le analisi dei campioni prelevati ai fini della misura del grado di odorizzazione del gas devono essere eseguiti in conformita' alle norme tecniche vigenti in materia e tali da garantire l'attendibilita' delle misure e la rintracciabilita' degli esiti delle analisi.
8.7 Le misure del grado di odorizzazione del gas devono essere effettuate in modo distribuito nel corso dell'anno nei punti critici della rete in conformita' a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti in materia.
 
Articolo 9
Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

9.1 Il distributore ha l'obbligo di:
a) dotare ogni punto di alimentazione della rete di idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete in conformita' delle norme tecniche vigenti in materia e garantirne il regolare funzionamento;
b) predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura;
c) predisporre una cartografia provvisoria per le parti di impianto di distribuzione di nuova realizzazione o per le modifiche degli impianti esistenti, prima della loro messa in esercizio, con esclusione degli impianti di distribuzione di utenza e dei gruppi di misura, che non siano ancora stati riportati nella cartografia di cui alla precedente lettera b).
9.2 Il distributore e' altresi' tenuto, salvo quanto disposto dal successivo comma 4, al rispetto degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza indicati nella tabella C.

Tabella C - Obblighi di servizio relativi alla sicurezza

=================================================================== Indicatore Obbligo di servizio =================================================================== Percentuale annua di rete in Minimo 30% alta e in media pressione sottoposta ad ispezione ------------------------------------------------------------------- Percentuale annua di rete in Minimo 20% bassa pressione -------------------------------------------------------------------- Numero annuo di misure del NODmin, calcolato secondo quanto grado di odorizzazione del gas disposto dall'articolo 8, comma 5. per migliaio di clienti finali --------------------------------------------------------------------

9.3 Nel caso in cui al 31 dicembre 2001 la somma delle lunghezze delle reti AP, MP e BP dell'impianto di distribuzione non sia superiore a 50000 metri, e' facolta' del distributore eseguire l'ispezione sul 100% della rete AP, MP e BP nel corso del 2002; in tal caso il distributore e' esonerato per quell'impianto di distribuzione dal rispetto dei primi due obblighi di servizio indicati nella tabella C limitatamente agli anni 2003 e 2004.
9.4 Nel caso in cui il distributore non gestisca l'impianto di distribuzione per l'intero anno di riferimento, gli obblighi di servizio indicati nella tabella C vengono ridotti:
a) i primi due obblighi di servizio di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi nei quali il distributore non ha gestito l'impianto di distribuzione;
b) il terzo obbligo di servizio della meta' nel caso in cui il distributore ha gestito l'impianto per un periodo inferiore ai 6 mesi.
9.5 Il distributore e' tenuto a completare l'ispezione della rete nei tempi indicati nella tabella D.

Tabella D - Tempi entro cui deve essere completata l'ispezione della rete

======================================= Rete AP e MP 3 anni ======================================= Rete BP 4 anni ---------------------------------------
 
Articolo 10
Indicatori di continuita' del servizio di distribuzione

Al fine di definire i livelli base e i livelli di riferimento di continuita' del servizio si fa riferimento ai seguenti indicatori:
numero di clienti finali con tempo di preavviso dell'interruzione non inferiore a 3 giorni lavorativi;
numero di clienti finali con durata effettiva dell'interruzione lunga con preavviso non superiore alle 4 ore;
durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali per interruzioni con preavviso;
durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali per interruzioni senza preavviso.
 
Articolo 11
Inizio dell'interruzione

11.1 Nel caso di interruzione con preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora di inizio della interruzione dell'erogazione del gas che il distributore deve chiaramente indicare nella comunicazione di preavviso a tutti i clienti finali coinvolti nell'interruzione con preavviso.
11.2 Nel caso di interruzione senza preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'ora in cui si e' verificato l'evento che ha provocato l'interruzione o con l'ora della prima chiamata per interruzione della erogazione del gas da parte di un cliente finale coinvolto nell'interruzione senza preavviso.
 
Articolo 12
Fine dell'interruzione

La fine dell'interruzione coincide con l'ora di riattivazione dell'ultimo cliente finale coinvolto nell'interruzione e riattivato al primo tentativo di riattivazione.
 
Articolo 13
Durata dell'interruzione

13.1 La durata dell'interruzione e' il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito dall'articolo 11 e la fine dell'interruzione, come definita dall'articolo 12.
13.2 Le interruzioni si suddividono in:
a) interruzioni brevi, se la durata dell'interruzione e' minore o uguale a 120 minuti;
b) interruzioni lunghe, se la durata dell'interruzione e' maggiore di 120 minuti.
 
Articolo 14
Durata effettiva dell'interruzione

La durata effettiva dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale e' il tempo, misurato in minuti ed approssimato per eccesso al minuto superiore, compreso tra l'inizio dell'interruzione in cui e' coinvolto il cliente finale, come definito dall'articolo 11, e l'ora di riattivazione del cliente finale medesimo.
 
Articolo 15
Durata convenzionale dell'interruzione

15.1 La durata convenzionale dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale e' il valore in minuti attribuito in via convenzionale alla durata dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale.
15.2 All'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale viene attribuita:
a) durata convenzionale pari a 60 minuti nel caso di durata effettiva dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale minore o uguale a 2 ore;
b) durata convenzionale pari a 180 minuti nel caso di durata effettiva dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale maggiore di 2 ore e minore o uguale a 4 ore;
c) durata convenzionale pari a 360 minuti nel caso di durata effettiva dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale maggiore di 4 ore e minore o uguale a 8 ore;
d) durata convenzionale pari a 960 minuti nel caso di durata effettiva dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale maggiore di 8 ore.
 
Articolo 16 Tempo di preavviso al cliente finale dell'interruzione con preavviso 16.1 Il tempo di preavviso al cliente finale dell'interruzione con preavviso e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di comunicazione al cliente finale dell'interruzione e la data di inizio dell'interruzione stessa, come indicata nella comunicazione di preavviso di cui all'articolo 11, comma 1. 16.2 Il distributore indica nella comunicazione di preavviso ai clienti finali coinvolti nell'interruzione con preavviso la data e l'ora di inizio nonche' la durata presunta dell'interruzione medesima.
 
Articolo 17 Numero di clienti finali con tempo di preavviso dell'interruzione non
inferiore a 3 giorni lavorativi

Ai fini del calcolo del numero di clienti finali con tempo di preavviso dell'interruzione non inferiore a 3 giorni lavorativi coinvolti in un'interruzione con preavviso rispetto al numero totale di clienti finali serviti:
a) non si tiene conto delle interruzioni con preavviso provocate dalle cause indicate dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);
b) non si tiene conto dei clienti finali che non sono stati riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.
 
Articolo 18 Numero di clienti finali con durata effettiva dell'interruzione lunga
con preavviso non superiore alle 4 ore

Ai fini del calcolo del numero di clienti finali con durata effettiva dell'interruzione con preavviso superiore alle 2 ore e non superiore alle 4 ore vale quanto indicato dall'articolo 17.
 
Articolo 19 Durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio
di clienti finali

19.1 La durata complessiva convenzionale di interruzione lunga per migliaio di clienti finali, misurata in minuti con arrotondamento al minuto superiore, e' definita per mezzo della seguente espressione:
n n n n
60 U 180 U 360 U 960 U
i2 i4 i8 i
i l i l i l i l
D ---------------------------------------------
NU

dove:

- le sommatorie sono estese a tutte e solo le n interruzioni lunghe accadute nell'anno di riferimento dovute alle cause indicate dall'articolo 20, comma 1, lettera c);
- Ui2 e' il numero totale di clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga i-esima e con durata convenzionale di interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale pari a 60 minuti;
- Ui4 e' il numero totale di clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga i-esima e con durata convenzionale di interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale pari a 180 minuti;
- Ui8 e' il numero totale di clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga i-esima e con durata convenzionale di interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale pari a 360 minuti;
- Ui e' il numero totale di clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga i-esima e con durata convenzionale di interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale pari a 960 minuti;
- NU e' definito dall'articolo 8, comma 3.
19.2 Nel calcolo dell'indicatore D non vengono conteggiati i clienti finali che non vengono riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.
 
Articolo 20
Cause delle interruzioni

20.1 Il distributore registra le cause delle interruzioni con riferimento a: a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorita' pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamita' dall'autorita' competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi; b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenza come definita dall'articolo 25, comma 1, per fatti non imputabili al distributore; c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate. 20.2 Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il distributore documenta la causa dell'interruzione.
 
Articolo 21
Obblighi di servizio relativi alla continuita'

Il distributore dota, entro il 31 dicembre 2003, ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia.
 
Articolo 22

Livelli base e di riferimento relativi agli indicatori di sicurezza e
di continuita'

22.1 Per gli indicatori di sicurezza e di continuita' riportati nelle tabelle E e F viene definito un punteggio di indicatore calcolato secondo quanto indicato dall'articolo 24, comma 1, che varia tra 0 (zero), in corrispondenza del livello base, e 100 (cento), in corrispondenza del livello di riferimento.
22.2 Il livello base e il livello di riferimento relativi ad indicatori di sicurezza sono definiti nella tabella E.
----> Vedere Tabelle E ed F <----
 
Articolo 23 Calcolo del livello effettivo di indicatore per ogni impianto di
distribuzione

23.1 A partire dai dati comunicati dal distributore di cui all'articolo 31 l'Autorita' calcola, con troncamento al secondo decimale, per ogni impianto di distribuzione il livello effettivo per ognuno degli indicatori riportati in tabella E e F.
23.2 Ai fini del calcolo dei livelli effettivi di cui al precedente comma l'Autorita':
a) non calcola il livello effettivo per la percentuale annua di rete in alta e in media pressione sottoposta ad ispezione qualora l'impianto di distribuzione sia costituito esclusivamente da rete BP o nel caso in cui il distributore si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 9, comma 3, limitatamente agli anni 2003 e 2004;
b) non calcola il livello effettivo per la percentuale annua di rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione qualora l'impianto di distribuzione sia costituito esclusivamente da rete AP e MP o nel caso in cui il distributore si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 9, comma 3, limitatamente agli anni 2003 e 2004;
c) non calcola alcun livello effettivo qualora il distributore non ha gestito l'impianto di distribuzione per l'intero anno di riferimento.
 
Articolo 24 Assegnazione del punteggio di indicatore per ogni impianto di
distribuzione

24.1 A partire dai livelli effettivi di cui all'articolo 23, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 23, comma 2, l'Autorita' assegna, per ogni impianto di distribuzione e per ogni di indicatore di sicurezza e di continuita', un punteggio calcolato secondo la formula, con troncamento al primo decimale:
LR LE PI 1 ----- 100
LR LB

dove:

- LR e' il livello di riferimento definito per ogni indicatore contenuto in tabella E o in tabella F;
- LE e' il livello effettivo raggiunto nell'anno di riferimento dallo stesso indicatore;
- LB e' il livello base definito per lo stesso indicatore.
24.2 Nel caso, in cui il punteggio di un indicatore di sicurezza o di continuita' risulti inferiore a zero, l'Autorita' assegna a tale indicatore un punteggio convenzionale pari a zero.
24.3 Nel caso in cui il punteggio di un indicatore di sicurezza o di continuita' risulti maggiore di 100, l'Autorita' assegna a tale indicatore un punteggio convenzionale pari a 100.
24.4 L'Autorita' provvedera' alla pubblicazione comparativa dei punteggi assegnati ad ogni indicatore di sicurezza e di continuita' di cui alle tabelle E e F.
 
Articolo 25
Emergenze
25.1 Si definisce come emergenza un evento in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuita' del servizio e che provochi una o piu' delle seguenti condizioni:
a) fuori servizio non programmato di punti di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
b) fuori servizio non programmato di reti AP o MP o BP che provochi l'interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o piu' clienti finali;
c) dispersione di gas con interruzione senza preavviso dell'erogazione del gas a uno o piu' clienti finali;
d) disservizio provocato da eccesso o difetto di pressione in rete rispetto ai valori previsti dalle norme tecniche vigenti.
25.2 Il distributore deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorita' locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformita' delle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
b) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall'emergenza e garantire la continuita' del servizio;
c) le modalita' di redazione del rapporto dell'emergenza.
25.3 Il distributore da' comunicazione al Comitato italiano gas, di seguito Cig, dell'emergenza entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere; entro 30 giorni di calendario dall'eliminazione dell'emergenza il distributore manda al Cig un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove accertate, e le misure adottate dal distributore per garantire la sicurezza e la continuita' del servizio.
 
Articolo 26
Incidenti da gas

26.1 Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si definisce come incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di impianti di distribuzione, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione dal punto di alimentazione della rete compreso all'apparecchio di utilizzazione del cliente finale compreso e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 1.000 euro e che sia provocato da una delle seguenti cause:
a) una dispersione di gas (volontaria o non);
b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas; e) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente areazione;
d) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un apparecchio di utilizzo del gas.
26.2 Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si definiscono come lesioni gravi le ferite, l'intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore.
26.3 Il distributore deve disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli incidenti da gas in coordinamento con le autorita' locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformita' delle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono prevedere almeno:
a) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'incidente da gas;
b) un piano di gestione dell'incidente da gas con le modalita' di intervento e le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati, per ridurre i rischi per i clienti e per gli addetti e per ripristinare la continuita' del servizio;
c) le modalita' di indagine ai fini dell'accertamento delle cause e delle responsabilita' dell'incidente da gas;
d) le modalita' di redazione del rapporto dell'incidente da gas.
26.4 Il distributore da' comunicazione al Cig dell'incidente da gas, che lo coinvolga direttamente o di cui sia venuto a conoscenza, entro 5 giorni di calendario dal suo accadimento; entro 30 giorni di calendario dalla data di accadimento dell'incidente da gas, il distributore invia al Cig un rapporto sullo stesso dal quale risultino almeno le cause dell'incidente, ove accertate, e le misure adottate dal distributore per garantire la sicurezza e la continuita' del servizio.
 
Articolo 27
Pronto intervento per impianti a valle del punto di consegna

27.1 Il distributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto intervento relativa agli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna al fine di accertare che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita'.
27.2 Il distributore e' tenuto alla rilevazione e alla registrazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, anche per le chiamate di pronto intervento relative agli impianti del cliente finale ai sensi del precedente comma I. La registrazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento relativa agli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale deve essere tenuta in modo separato dalla registrazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento definito dall'articolo 15 della delibera dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, e non rileva ai fini del rispetto del livello generale definito dall'articolo 22, comma 1, della medesima delibera.
 
Articolo 28
Norme tecniche

28.1 Ai fini dell'attuazione della presente direttiva si applicano le norme tecniche vigenti Uni-Cig e Cei.
28.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Atig e Apce.
 
Articolo 29
Registrazione di informazioni e di dati

29.1 Il distributore predispone appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla presente direttiva.
29.2 Il distributore registra per ogni impianto di distribuzione:
a) il periodo di gestione;
b) il codice univoco con cui il distributore identifica l'impianto di distribuzione ad alimentazione singola o ad alimentazione plurima;
c) il codice univoco e l'ubicazione dei punti di alimentazione dell'impianto di distribuzione, suddividendo tra punti di alimentazione dotati e non dotati di telecontrollo;
d) il tipo di gas distribuito, suddividendo tra gas naturale, gas di petrolio liquefatto, gas manifatturato e altro tipo di gas;
e) il numero di sistemi di protezione catodica in cui e' stata suddivisa la rete;
f) il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta;
g) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:
(i) punti nei quali la misura e' effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo;
(ii) punti nei quali la misura non e' effettuata in continuo;
h) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato;
i) il tipo di odorizzante impiegato per l'odorizzazione del gas distribuito, suddividendo tra THT, TBM e altro;
j) la tipologia degli impianti di odorizzazione, suddividendo tra impianti a lambimento e ad iniezione diretta con rilievo in continuo del grado di odorizzazione con misure trasmesse mediante telecontrollo;
k) il quantitativo complessivo di odorizzante, misurato in chilogrammi, se introdotto dal distributore nel gas distribuito;
1) il numero totale dei punti selezionati per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito;
m) il numero totale delle misure del grado di odorizzazione del gas distribuito;
n) l'elenco dei comuni serviti dall'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
o) il numero di clienti finali serviti dall'impianto di distribuzione al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
p) la lunghezza della rete, misurata in metri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra rete AP/M1P e rete BP e a sua volta in base al materiale delle condotte in:
(i) acciaio protetto catodicamente;
(ii) acciaio non protetto catodicamente;
(iii) ghisa con giunti canapa e piombo;
(iv) ghisa con altre modalita' di giunzione;
(v) polietilene;
(vi) altro.
29.3 Per l'ispezione della rete il distributore registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale appartiene la rete ispezionata;
b) la lunghezza della rete ispezionata, misurata in metri, suddividendo tra rete AP/NIP e rete BP;
c) l'elenco delle vie o delle strade lungo le quali sono posati i tratti di rete ispezionata e la data di effettuazione dell'ispezione di ciascun tratto di rete; nel caso in cui tutta la rete sia stata ispezionata, il distributore lo dichiara con riferimento alla cartografia aggiornata ad una data non anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
29.4 Il distributore per ogni dispersione localizzata registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione ad alimentazione singola o ad alimentazione plurima sulla quale insiste la dispersione localizzata;
b) il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata;
c) la data di localizzazione della dispersione;
d) il luogo ove e' stata localizzata la dispersione con adeguati riferimenti per la sua individuazione sulla cartografia;
e) la classificazione della dispersione, suddividendo tra dispersione di classe A1. di classe A2, di classe B e di classe C suddividendo la dispersione localizzata in:
(i) dispersione localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete;
(ii) dispersione localizzata a seguito di segnalazione di terzi;
f) la tipologia del punto di impianto di distribuzione sul quale e' stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto in:
(i) rete;
(ii) impianto di derivazione di utenza parte interrata;
(iii) impianto di derivazione di utenza parte aerea;
(iv) gruppo di misura;
g) la data di eliminazione della dispersione.
29.5 Per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio il distributore registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica;
b) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica;
c) la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica;
d) l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti.
29.6 Per ogni misura del grado di odorizzazione il distributore registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del grado di odorizzazione;
b) il codice univoco del punto di misura del grado di odorizzazione;
c) la data di effettuazione della misura del grado di odorizzazione;
d) l'esito del controllo del grado di odorizzazione, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti.
29.7 Per ogni richiesta di pronto intervento, il distributore, in aggiunta a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00:
a) registra il codice univoco dell'impianto di distribuzione ad alimentazione singola o ad alimentazione plurima alla quale si riferisce la chiamata di pronto intervento;
b) classifica la richiesta di pronto intervento in base alle cinque situazioni delle quali quattro indicate dall'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00, e la quinta indicata dall'articolo 27, comma 1 della presente direttiva.
29.8 Per ogni interruzione lunga il distributore registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce l'interruzione lunga dell'erogazione del gas;
b) il codice univoco dell'interruzione lunga;
c) il tipo di interruzione lunga distinguendo tra interruzione con preavviso e senza preavviso;
d) nel caso di interruzione lunga con preavviso, la data di preavviso;
e) la causa dell'interruzione lunga tra quelle previste dall'articolo 20, comma 1;
f) il numero e l'elenco dei clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga;
g) la data e l'ora di inizio dell'interruzione lunga;
h) il numero dei clienti finali coinvolti nell'interruzione lunga e non riattivati all'atto del primo tentativo di riattivazione.
29.9 Per ogni interruzione breve il distributore registra:
a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce l'interruzione breve dell'erogazione del gas;
b) il codice univoco dell'interruzione breve;
c) la causa dell'interruzione breve tra quelle previste dall'articolo 20, comma 1;
d) il numero dei clienti finali coinvolti nell'interruzione breve;
e) il numero e l'elenco dei clienti finali coinvolti nell'interruzione breve e non riattivati al primo tentativo di riattivazione.
 
Articolo 30
Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 31, comma 8, il distributore:
a) mantiene gli strumenti di cui all'articolo 29, comma 1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
b) assicura la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
e) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione.
 
Articolo 31 Comunicazione del distributore all'Autorita', controlli e
pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

31.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dall'anno 2003, il distributore e' tenuto a comunicare all'Autorita', per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, l'elenco dei comuni serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, il distributore e' altresi' tenuto a comunicare le informazioni e i dati di cui ai seguenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. I dati relativi ai comuni per i quali e' in corso il periodo di avviamento o il periodo di subentro nell'anno di riferimento non devono essere comunicati.
31.2 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
- il periodo di gestione;
- il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- l'ubicazione dei punti di alimentazione della rete suddividendo tra punti di alimentazione dotati e non dotati di telecontrollo;
- i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in:
a) rete in acciaio protetta catodicamente;
b) rete in acciaio non protetta catodicamente;
c) rete in polietilene;
d) rete in ghisa con giunto canapa e piombo;
e) rete in ghisa con altro tipo di giunzione;
f) rete in altro materiale;
- i metri di rete ispezionata con ricerca programmata delle dispersioni, suddivisi per rete AP/MP e BP.
31.3 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', in relazione alle dispersioni di gas localizzate il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
a) il numero di dispersioni localizzate in base alla ricerca programmata delle dispersioni suddivise in classe Al, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo:
(i) su rete;
(ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata;
(iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea;
(iv) su gruppo di misura;
b) il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi suddivise in classe Al, classe A2, classe B e classe C, a sua volta distinguendo:
(i) su rete;
(ii) su impianto di derivazione di utenza parte interrata;
(iii) su impianto di derivazione di utenza su parte aerea;
(iv) su gruppo di misura;
c) il numero di dispersioni localizzate di classe A2 distinguendo in:
(i) riparate entro 5 giorni solari successivi alla data di localizzazione;
(ii) oltre 5 giorni solari successivi alla data di localizzazione.
31.4 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', in relazione alla protezione catodica il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
a) il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato;
b) il numero di sistemi di protezione catodica in cui e' suddivisa la rete;
c) il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta;
d) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra:
(iii) punti nei quali la misura e' effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo;
(iv) punti nei quali la misura non e' effettuata in continuo.
31.5 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', in relazione all'odorizzazione del gas distribuito il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
a) il numero totale di misure effettuate del grado di odorizzazione del gas;
b) il tipo di odorizzante utilizzato;
c) la quantita' di gas immessa nell'impianto di distribuzione;
d) la quantita' di odorizzante introdotto nel gas distribuito;
e) se tutti gli impianti di odorizzazione, ove previsti dalle norme tecniche vigenti, sono ad iniezione con rilevamento in continuo del grado di odorizzazione con misure trasmesse mediante telecontrollo.
31.6 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', in relazione alle interruzioni il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso separatamente:
(i) il numero delle interruzioni suddividendo tra brevi e lunghe e distinguendo ulteriormente in base alle cause indicate dall'articolo 20, comma 1;
(ii) il numero dei clienti finali coinvolti nelle interruzioni suddividendo tra quelli coinvolti in interruzioni brevi e lunghe e distinguendo ulteriormente in base alle cause indicate dall'articolo 20, comma 1;
(iii) il numero dei clienti finali coinvolti nelle interruzioni lunghe, con esclusione di quelle provocate dalle cause indicate dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), suddividendo in base alla durata convenzionale dell'interruzione dell'erogazione del gas al cliente finale tra durata convenzionale di 60 minuti, di 180 minuti, di 360 minuti e di 960 minuti;
b) per le sole interruzioni con preavviso, con esclusione di quelle provocate dalle cause indicate dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), e dei clienti finali non riattivati al primo tentativo di riattivazione, il numero di clienti finali coinvolti nell'interruzione distinguendo tra clienti finali con tempo di preavviso maggiore o uguale a 3 giorni lavorativi e clienti finali con tempo di preavviso minore di 3 giorni lavorativi.
31.7 Per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione all'Autorita', in relazione alle chiamate di pronto intervento relative agli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, il distributore e' tenuto a comunicare per ogni impianto di distribuzione:
a) il numero totale di chiamate;
b) il numero totale delle chiamate di pronto intervento per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo di 60 minuti, suddividendo le chiamate in base alle cause di cui all'articolo 23 della deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00;
c) il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento, calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo di 60 minuti, sia delle prestazioni per le quali tale tempo non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 23, lettera c) della deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00.
31.8 L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicita' di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva;
b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
 
Articolo 32

Date di decorrenza degli obblighi a carico del distributore

32.1 Per tutti i distributori l'obbligo di cui all'articolo 27, comma 1, decorre a partire dall'1 gennaio 2001.
32.2 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali superiore a 5000, il rispetto della presente direttiva decorre a partire dall'1 gennaio 2002, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c), che decorrono dall'1 luglio 2001. Il termine per la decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e' prorogato all'1 gennaio 2002 qualora il distributore predisponga la cartografia su supporto informatico.
32.3 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali minore o uguale a 5000, e per gli impianti di distribuzione che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di clienti finali minore o uguale a 1000, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 32, comma 1, la presente direttiva si applica a partire dall'1 gennaio 2002, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 29, comma 7, dall'articolo 30, dall'articolo 31, comma 1 limitatamente alla comunicazione dei dati di cui al comma 7 dello stesso articolo 31.
32.4 Qualora un distributore, a seguito dell'aggiudicazione di un servizio, superi il numero di 5000 clienti finali serviti, rispetto alla situazione precedente nella quale forniva un numero di clienti finali inferiore o uguale a 5000, e' tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute della presente direttiva a partire da:
a) l'1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'aggiudicazione del servizio, qualora questa avvenga entro il 30 giugno.
b) l'1 luglio dell'anno successivo a quello dell'aggiudicazione del servizio, qualora questa avvenga oltre il 30 giugno.
32.5 Entro il 31 dicembre 2003, l'Autorita' effettua una verifica sulla base dei dati comunicati dai distributori ai sensi dell'articolo 31. In base a tale verifica, l'Autorita' puo' definire:
a) modalita' e tempi per l'eventuale estensione dell'applicazione della presente direttiva anche ai distributori che in sede di prima attuazione erano stati esonerati;
b) ulteriori indicatori di sicurezza e di continuita' del servizio;
c) modifiche degli obblighi di servizio;
d) ulteriori obblighi di servizio;
e) modifiche dei livelli base e dei livelli di riferimento.
 
Articolo 33
Abrogazione di disposizioni

A partire dall'1 gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni vigenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 223 del 23 settembre 1995.
 
Articolo 34
Entrata in vigore

La presento deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 28 dicembre 2000

Il presidente: RANCI
 
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