Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000
Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 2006.(Deliberazione n. 232/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 20 dicembre 2000,

- Premesso che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla medesima data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sia recuperata per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1^ gennaio 2000 esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 3 MW e da impianti idroelettrici di pompaggio;
- l'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la maggiore valorizzazione di cui al primo alinea della presente premessa sia pari, per l'anno 2000, al costo unitario riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas (di seguito: Autorita') 26 giugno 1997. n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e per gli anni dal 2001 al 2006 per ciascun impianto ed in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorita'; e che la suddetta quota sia pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006;

Premesso altresi' che:

- la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede all'articolo 12, comma 12.1, che a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica collegati in parallelo con la rete si applichi la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a), della medesima deliberazione; - la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, fissa, all'articolo 2, comma 2.1, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato; - con deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00), l'Autorita' ha, tra l'altro, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00, recante modificazione e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997, n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99, ha soppresso la parte B della tariffa di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97; - la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231/00, recante definizione della maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 231/00), ha definito le modalita' di calcolo della rendita idroelettrica realizzata dalle imprese produttrici-distributrici nell'anno 2000;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo n. 79/99; - il decreto 26 gennaio 2000;

Viste:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- la deliberazione n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione n. 205/99;
- la deliberazione n. 53/00;
- la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, in materia di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
- la deliberazione 26 luglio 2000, n. 131/00, in materia di definizione delle modalita' per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000;
- la nota informativa dell'Autorita' del 3 agosto 2000, recante criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, approvata dall'Autorita' 2000 con delibera 3 agosto 2000, n. 136/00;
- la deliberazione n. 230/00;
- la deliberazione n. 231/00;

Considerato che:

- la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica rilevante al fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000 e' quella derivante dalla liberalizzazione del settore dell'energia elettrica come disposto dal decreto legislativo n. 79/99;
- in assenza di liberalizzazione del mercato, la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, sarebbe stata pari ad una componente di prezzo a copertura dei soli costi fissi di produzione, non essendo riconosciuti a questi impianti contributi a copertura dei costi di combustibile;
- la componente di prezzo copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al precedente alinea e' stata fissata per l'anno 2000 dall'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99 e rappresenta il riferimento ai fini della determinazione della valorizzazione dell'energia elettrica per impianti idroelettrici e geotermoelettrici in assenza di liberalizzazione per gli anni dal 2001 al 2006;
- la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, da recuperare per gli anni dal 2001 al 2006, puo' essere al massimo pari differenza tra la media ponderata dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale e la media ponderata della componente di prezzo a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99 stabilita per l'anno 2000;
- i costi fissi medi unitari per alcuni degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, possono risultare superiori alla componente di cui al precedente terzo alinea.

Ritenuta:

- la necessita' di riconoscere alla produzione di energia elettrica degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2000, una valorizzazione almeno pari a quella che avrebbero ottenuto in assenza di liberalizzazione;
- l'opportunita' di limitare le istruttorie relative alla determinazione del costo fisso medio unitario degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici la cui produzione e' soggetta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, al recupero della maggiore valorizzazione, ai soli casi in cui tale costo sia superiore alla media ponderata della componente di prezzo a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica per l'anno 2000;
- l'opportunita', in relazione a quanto indicato nel precedente alinea, di lasciare ai soggetti nella cui disponibilita' si trovino gli impianti soggetti al recupero della maggiore valorizzazione, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000, la valutazione delle specifiche situazioni di costo relative al singoli impianti;
- l'opportunita' che il gettito della maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale a compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici finanzi il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione e, qualora risultino disponibilita' in eccesso rispetto al fabbisogno di tale conto, sia trasferito a finanziamento del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
b) per deliberazione n. 205/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
c) per deliberazione n. 53/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000;
d) per deliberazione n. 108/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00, recante adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000;
e) per decreto 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della proggrammazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;
f) per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il senvizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.
 
Articolo 2 Maggiorazioni ai corrispettivi di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale per le finalita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000

2.1 Fino al 21 dicembre 2006, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da tutti gli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici di potenza nominale superiore a 3MW e che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese produttrici-distributrici, e' soggetta alla compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000.
2.2 La compensazione della maggiore valorizzazione di cui al precedente comma 2.1 non si applica all'energia elettrica ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.3 Per gli anni dal 2001 al 2006, per ciascun impianto ed in ciascun bimestre la maggiore valorizzazione di cui al precedente comma 2.1 e' pari alla quota, indicata al successivo comma 2.4, della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre e il valore medio ponderato della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica previsti dall'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99 per l'anno 2000, utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre.
2.4 La quota di cui al precedente comma 2.3 e' pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006.
2.5 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.3 e con riferimento a specifici impianti, il soggetto giuridico che ne ha la disponibilita', ha facolta' di richiedere, entro e non oltre il 31 marzo 2001, la rideterminazione della maggiore valorizzazione di cui al precedente comma 2.3, presentando, successivamente all'1 marzo 2001, una apposita domanda all'Autorita' da cui dovranno risultare, a pena di irricevibilita', le seguenti informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999:
a) livello dei costi operativi diretti dell'impianto ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
b) livello del valore netto contabile dell'impianto, pari al valore lordo a cui l'impianto e' iscritto nello stato patrimoniale al 31 dicembre al netto della consistenza, riferita allo stesso impianto, del fondo ammortamento economico tecnico.
c) denominazione dell'impianto e tipologia dell'impianto, specificando se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatolo o a bacino;
d) data di entrata in esercizio, pari alla data in cui si e' effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
e) data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di 12 mesi dalla data in cui si e' effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
f) numero dei generatori elettrici dell'impianto e potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
g) potenza nominale dell'impianto espressa in kW, pari alla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
h) potenza efficiente lorda espressa in kW, pari alla massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e che siano disponibili le piu' favorevoli condizioni di portata e di salto;
i) potenza efficiente netta espressa in kW, pari alla potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale;
j) produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh, pari alla quantita' di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli Uffici tecnici di finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
k) produzione di energia elettrica netta dell'impianto nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh, pari alla produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori di centrale;
l) ore medie di funzionamento dell'impianto degli ultimi tre anni disponibili, distinte in F1, F2, F3 e F4, espresse in ore/anno;
m) ore di fermata programmata dell'impianto degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
n) ore di fermata accidentale dell'impianto degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
o) potenza nominale media annua dell'impianto indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;
p) producibilita' dell'impianto espressa in GWh, calcolata come media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;
q) producibilita' attesa dell'impianto espressa in GWh pari alla produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto.
2.6 Le informazioni di cui al precedente comma 2.5 devono essere fornite, ove possibile, anche su supporto informatico.
2.7 A seguito della richiesta di cui al precedente comma 2.5, l'Autorita' determina entro 120 giorni dal ricevimento della domanda i costi Fissi medi unitari dell'impianto, tenendo conto di:
- costi operativi diretti;
- una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto;
- una quota di costi comuni attribuibili all'impianto espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti.
2.8 La compensazione della maggiore valorizzazione di cui ai commi precedenti avviene mediante una maggiorazione del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a) della deliberazione n. 13/99.
2.9 La maggiorazione di cui al precedente comma 2.8 e' fatturata bimestralmente al soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto da parte:
a) del gestore contraente, come individuato all'articolo 1, lettera u), della deliberazione n. 108/00, per gli impianti per i quali e' stato richiesto il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica immessa in rete;
b) della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per gli altri impianti.
2.10 Per i soggetti giuridici che presentano la richiesta di cui al precedente comma 2.5 la maggiorazione di cui al precedente comma 2.8 e' quantificata, a titolo di acconto e salvo conguaglio da definirsi in seguito alle determinazioni di cui al precedente comma 2.7, in misura pari a quanto stabilito ai sensi del precedente comma 2.3.
 
Articolo 3
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

3.1 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale e i gestori di cui al precedente articolo 2, comma 2.8, lettera a), versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro 60 giorni dalla data di fatturazione, il gettito delle maggiorazioni relativo all'energia elettrica immessa in rete.
3.2 I versamenti di cui al precedente comma 3.1 alimentano il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00.
3.3 Con cadenza bimestrale la Cassa conguaglio per il settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00, trasferisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97 eventuali differenze tra il gettito delle maggiorazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, e i contributi liquidati sul conto stesso.
 
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale rilevante ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, e' pari al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99.
4.2 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.

Milano, 20 dicembre 2000
Il presidente: Ranci
 
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