Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000 |
Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000.(Deliberazione n. 231/00). |
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L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
- Nella riunione del 20 dicembre 2000,
- Premesso che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) prevede che costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita; - l'articolo 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sia recuperata. per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1^ gennaio 2000 esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale del prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 3MW e da impianti idroelettrici di pompaggio; - l'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che la maggiore valorizzazione di cui alla precedente premessa sia pari, per l'anno 2000, al costo unitario riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e per gli anni dal 2001 al 2006 per ciascun impianto ed in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nel diversi periodi di tempo del bimestre. utilizzando come pesi le quantita' di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorita'; e che la suddetta quota sia pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per agli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006;
Premesso altresi' che:
- la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99), prevede all'articolo 12, comma 12.1, che a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica collegati in parallelo con la rete si applichi la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a), della medesima deliberazione; - la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235; (di seguito: deliberazione n. 205/99), fissa, all'articolo 2, comma 2.1, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato; - la deliberazione n. 205/99 prevede, all'articolo 2, comma 2.2, che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della medesima deliberazione; - con deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00), l'Autorita' ha, tra l'altro, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo n. 79/99; - il decreto 26 gennaio 2000;
Viste:
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90. pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990; - la deliberazione n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 21 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; - la deliberazione n. 133/99; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, in materia di regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235; - la deliberazione n. 205/99; - la deliberazione n. 53/00; - la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, in materia di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000; - la nota informativa dell'Autorita' sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico del 3 agosto 2000, recante criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, approvata dall'Autorita' con deliberazione 3 agosto 2000, n. 136/00;
Considerato che:
- nell'anno 2000 la parte B della tariffa elettrica non e' stata soppressa ed e' stato mantenuto in operativita' il regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 70/97; - il mantenimento in operativita' nell'anno 2000 dei regime di contribuzione di cui al precedente alinea non ha dato luogo ad una maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, e destinata al mercato vincolato; - i prezzi di cessione all'ingrosso del mercato vincolato costituiscono un riferimento per le contrattazioni bilaterali sul mercato libero e che, pertanto, il mantenimento in operativita' nell'anno 2000 del regime di contribuzione di cui ai precedenti alinea ha comportato effetti anche sulla valorizzazione dell'energia elettrica ceduta nel mercato libero; - con l'avvio del mercato libero, la produzione di energia elettrica da impianti idroelettrici e geotermoelettrici destinata al mercato libero ha subito una maggiore valorizzazione, anche se di entita' inferiore rispetto alle previsioni del decreto 26 gennaio 2000.
Ritenuto che:
- sia necessario procedere al recupero della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta con impianti idroelettrici e geotermoelettrici che alla data del 19 febbraio 1997 erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici e destinata al mercato libero; - sia necessario, nel procedere al recupero di cui al precedente alinea, tenere conto degli effetti prodotti sulle cessioni di energia elettrica nel mercato libero dal mantenimento del regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 70/97; - sia opportuno che il gettito della maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale a compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici finanzi il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione e, qualora risultino disponibilita' in eccesso rispetto al fabbisogno di tale conto, sia trasferito a finanziamento del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
DELIBERA
Articolo 1 Definizioni
Al fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; b) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente integrata e modificata; c) per deliberazione n. 53/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 53/00, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000; d) per deliberazione n. 108/00 si intende la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, in materia di adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000; e) per decreto 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000. |
| Articolo 2 Maggiorazioni ai corrispettivi di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000
2.1 Fino al 31 dicembre 2006, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici di potenza nominale superiore a 3MW e che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, e' soggetta ad una maggiorazione del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a) della deliberazione n. 13/99, a compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000. 2.2 La maggiorazione di cui al precedente comma 2.1 non si applica all'energia elettrica ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni. 2.3 Per l'anno 2000, la maggiorazione di cui al precedente comma 2.1 si applica unicamente all'energia elettrica prodotta ed immessa in rete a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 26 gennaio 2000 ed e' determinata secondo la ,- - | -- | M = max < \ Ct * Q o > | / i i | '- -- - i
sequente formula: dove: - i indica il bimestre i-esimo dell'anno 2000 e varia da 1 a 6; - Cti (in lire/kWh) e' il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, riferito al bimestre i-esimo dell'anno 2000; - Qi (in kWh) e' la quantita' di energia elettrica prodotta nel bimestre i-esimo dell'anno 2000 con gli impianti di cui al precedente comma 2.1 e soggetta alla compensazione, determinata secondo la seguente formula: Q = Qh * z - Qt * (1-z ) I i i i i
dove: - Qhi (in kWh) e' la quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta nel bimestre i-esimo dagli impianti di cui al precedente comma 2.1; - Qti (in kWh) e' la quantita' di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta nel bimestre i-esimo da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali; - Zi e' un coefficiente pari al rapporto tra energia assoggetta alla parte B della tariffa ed energia ammessa ai contributi di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 70/97, nel bimestre i-esimo, corretto per le perdite medie sulle reti di trasmissione e di distribuzione. Tale coefficiente assume, per l'anno 2000, a titolo di acconto e salvo conguaglio, i valori indicati nel seguito.
----------------------------- I bimestre z1 0,89 ----------------------------- II bimestre z2 0,86 ----------------------------- III bimestre z3 0.80 ----------------------------- IV bimestre z4 0,81 ----------------------------- V bimestre z5 0,86 ----------------------------- VI bimestre z6 0,93 -----------------------------
2.4 Per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2.3, i soggetti che hanno la disponibilita' degli impianti di cui al precedente comma 2.1, comunicano ai gestori di cui alle lettere a) e b) del successivo comma 2.5, entro il 31 marzo 2001, le quantita' di energia elettrica prodotta ed immessa in rete di cui al precedente comma 2.3. 2.5 La maggiorazione di cui al precedente comma 2.3 e' fatturata entro il 30 aprile 2001 al soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto da parte: a) del gestore contraente, come individuato all'articolo 1, lettera u), della deliberazione n. 108/00, per gli impianti inseriti quali punti di consegna in un contratto di vettoriamento dell'energia elettrica immessa in rete; b) della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale SPA per gli altri impianti. |
| Articolo 3 Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
3.1 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale e i gestori di cui al precedente articolo 2, comma 2.5, lettera a), versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro 60 giorni dalla data di fatturazione, il gettito delle maggiorazioni relativo all'energia elettrica immessa in rete. 3.2 I versamenti di cui al precedente comma 3.1 alimentano, il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00. 3.3 Le eventuali disponibilita' del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00, in eccesso ai fabbisogni sono trasferite al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97. |
| Articolo 4 Disposizioni transitorie e finali
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita'(www.autorita'.energia.it) ed entra in vigore l'1 gennaio 2001.
Milano, 20 dicembre 2000 Il presidente: Ranci |
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