IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Molise degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    siccita'  dal  1o maggio 2000 al 20 settembre 2000 nelle province di Isernia, Campobasso;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Campobasso: siccita' dal 1o maggio 2000 al 20 settembre 2000:      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei  comuni  di  Bojano,  Campochiaro, Guardialfiera, San Massimo, San Polo Matese, Sepino;    Isernia: siccita' dal 1o maggio 2000 al 20 settembre 2000:      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei  comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio,     Capracotta,    Carovilli,    Carpinone,    Castelpizzuto, Castelverrino,   Chiauci,   Civitanova   del  Sannio,  Conca  Casale, Filignano,  Forli'  del  Sannio,  Frosolone,  Longano, Macchiagodena, Miranda,   Montenero   Val   Cocchiara,  Monteroduni,  Pescolanciano, Pescopennataro,  Pietrabbondante,  Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero  Sannitico,  Roccamandolfi, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sesto Campano, Vastogirardi.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2000                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |